Articolo 349 del Codice penale
Articolo 316 bisArticolo 317
Versione
1 luglio 1931
Art. 349.

(Violazione di sigilli)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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