Articolo 185 del Codice penale
Articolo 184Articolo 168 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 185.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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