Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI RIETI, in persona del prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AJ AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRITANNIA 29, presso l'avvocato MAURIZIO CERCHIARA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di RIETI, emesso il 24/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il resistente l'Avvocato Cerchiara che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 24 maggio 2001, il Tribunale di Rieti annullava il decreto di espulsione emesso il precedente 10 maggio dal Prefetto del luogo nei confronti della straniera IN JA priva di permesso di soggiorno. Osservava il giudice che il mancato ottenimento del permesso non legittima, di per sè, l'espulsione, dato il carattere non perentorio del termine per la relativa domanda e atteso che l'interesse pubblico alla sicurezza dell'ordinato vivere civile, il quale giustifica le limitazioni alla libertà di ingresso e soggiorno nello Stato, non è compromesso dalla mera inottemperanza agli oneri in proposito facenti carico allo straniero, allorché la condotta di quest'ultimo sia (come nella specie) "improntata ad una vita normale e dignitosa".
Ricorre per Cassazione il Prefetto di Rieti, articolando due motivi. Resiste con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione, proposta dalla controricorrente, di "inammissibilità e/o improcedibilità" del ricorso perché non notificato anche al Ministero dell'Interno, che era parte nel giudizio di merito per essere stata l'impugnazione del decreto di espulsione proposta anche nei suoi confronti. Anzitutto, la eventuale pretermissione di una parte necessaria non comporterebbe l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma, semmai, la obbligatoria integrazione del contraddittorio;
in ogni caso, il "Ministero" dall'Interno non può essere qualificato parte processuale diversa dal Prefetto: parte, anche in subiecta materia, è sempre l'Amministrazione statale (dell'Interno), ed il Prefetto non è altro da quella Amministrazione, ma è l'organo della stessa cui la legge conferisce la esclusiva legittimazione processuale, che non spetta, invece, al Ministro, ovvero all'amministrazione centrale (se in tal senso viene intesa, secondo la probabile intenzione della controricorrente, la parola "Ministero").
Il ricorso deduce, con il primo motivo, la nullità del provvedimento impugnato per non essere stato il Prefetto informato della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale, in violazione dell'art. 13-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113: del ricorso avverso il decreto di espulsione,
infatti, il Prefetto aveva avuto conoscenza soltanto con la trasmissione, da parte del Tribunale, a mezzo telefax, della decisione finale.
La censura è fondata.
A norma dell'art. 13-bis D.Lgs. 286/1998, cit., il ricorso dello straniero, con in calce il decreto di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, deve essere notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. Nella specie, invece, risulta dagli atti (qui consultabili data la natura processuale del vizio in esame) che nessuna comunicazione del ricorso e dell'udienza fu data al Prefetto di Rieti, che aveva emesso il decreto di espulsione impugnato, mentre è, ovviamente, all'uopo irrilevante la comunicazione fattagli solo dopo la conclusione del processo.
L'accertata violazione dell'art. 13-bis, cit., comporta violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con conseguente nullità dell'udienza e del decreto del Tribunale.
Le suesposte considerazioni rispondono anche all'obiezione della controricorrente secondo la quale la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al Prefetto comporterebbe mera irregolarità, non nullità, del provvedimento finale del giudice.
In caso contrario - osserva inoltre la controricorrente - l'art. 13/bis D.Lgs. 286/1998, che sarebbe a fondamento di tale nullità, contrasterebbe con il diritto costituzionale di difesa in giudizio, essendo collegata la sanzione della nullità ad un comportamento omissivo (la mancata notifica del ricorso e del decreto a cura della cancelleria del giudice) "dell'amministrazione stessa - sia pure di altro settore - contro la quale il ricorrente straniero ha agito per tutelare i propri diritti".
Per contrastare tale argomentazione e motivare la manifestamente infondatezza della questione di costituzionalità sollevata, è sufficiente osservare che il cancelliere opera nel processo quale ausiliario del giudice, e non quale organo dell'Amministrazione dello Stato.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Restano in ciò assorbite le restanti censure, attinenti al contenuto della decisione del Tribunale, proposte con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rieti in persona di altro giudice. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004