Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN01436/0 1 REP DE POPORDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 2070/98 Cron..3137 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. TO SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Ud. 26/10/00 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: " - 2 FEB 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in TL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dello Stato rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO CG516429 MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMAelettivamente AMERUSO ALBERTO, Rilasciata copia legale al Sig. EPIFAMI VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. rappresentato e difeso dall'avvocato 11 26.7.06 2000 EPIFANI BIANCA, IL CANCELLIERE 1471 PASQUALINI ADRIANA, giusta delega in atti;
B -1- controricorrente avverso la sentenza n. 178/97 del Tribunale di COSENZA, depositata il 14/02/97 R.G.N. 416/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- A INPS
contro
US TO Svolgimento del processo Con ricorso del 20 novembre 1989 TO US conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cosenza l'INPS chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della revoca della pensione di invalidità, attribuitagli dal 1976 e revocatagli il 30 ottobre 1987 e che, in conseguenza, l'Istituto . convenuto venisse condannato a corrispondergli i ratei maturati e maturandi oltre interessi e rivalutazione sin dal momento della revoca. Con sentenza in data 20 dicembre 1994 il Pretore di Cosenza accoglieva la domanda. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 24 gennaio-4 febbraio 1997 rigettava l'appello dell'Istituto, che condannava al pagamento delle spese del giudizio di gravame. Il giudice di appello osservava che l'INPS aveva lamentato che l'US non potesse considerarsi invalido quanto meno sin dalla decorrenza della revoca, avendo sul punto taciuto il primo consulente e avendo il secondo consulente indicato la decorrenza dal luglio 1991. Il Tribunale, dopo avere illustrato le doglianze dell'Istituto, affermava che l'US era invalido in relazione alle infermità di cui era portatore ,essendo affetto da bronchite cronica da artrosi, otosclerosi e analftalmo in occhio sinistro con visus 0,nonché da neoformazione vegetante di aspetto polipoide di natura presumibilmente benigna a livello del bronco lobare inferiore sinistro. Per tali considerazioni il Tribunale riteneva che andasse confermato il riconoscimento della invalidità dell'assicurato con la riduzione a meno di un terzo delle sue attitudini lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudi L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'assicurato con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo l'INPS si duole che il Tribunale,in violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 222 del 1984 e con omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della 2 controversia abbia seguito il parere espresso dai due consulenti tecnici,senza giustificarlo in relazione alla permanenza dell'attività lavorativa dell'assicurato,avuto riguardo, peraltro, all'evidenziata circostanza dell'attività di lavoro dell'US, risultante dalla callosità alle mani. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente si duole che il Tribunale, nel contrasto tra i due pareri espressi dai consulenti tecnici nominati dal Pretore, Abbia confermata la decorrenza dell'invalidità dalla revoca della pensione, nonostante che uno dei consulenti tecnici l'avesse fatta risalire al luglio 1991. Esaminati congiuntamente i due dedotti motivi in quanto logicamente connessi, la Corte osserva che il ricorso è fondato. Invero nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice di merito, come non è tenuto in secondo grado a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, del pari è ugualmente libero di seguire i pareri espressi dai consulenti tecnici nominati in primo grado o di dissentirne. Tuttavia in caso di pareri contrastanti e di specifiche doglianze mosse dalla parte soccombente contro le risultanze della consulenza o delle consulenze tecniche d'ufficio, il giudice è tenuto ad offrire specifiche ed esauriente risposta e non può limitarsi, senza incorrere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, a richiamare “per relationem" il parere o i pareri del consulente o dei consulenti tecnici nominati in primo o in secondo grado. Nella specie la sentenza impugnata, incorrendo in un evidente vizio di omessa motivazione, richiamandosi ai pareri contrastanti in riferimento alla decorrenza della invalidità - espressi dai - consulenti tecnici nominati dal Pretore, aveva affermato di condividerli senza, tuttavia, rispondere alle specifiche doglianze mosse dall'INPS in riferimento alla permanenza attuale della ridotta attitudine lavorativa ed in riferimento alla decorrenza dell'invalidità ai fini del riconoscimento dell'illegittimità della disposta revoca della pensione o dell'eventuale riconoscimento successivo di essa o di quella di inabilità o dell'assegno di invalidità, in relazione alle leggi succedutesi nel tempo dal momento della revoca sino al momento della decisione. Siffatta motivazione tanto più era esigibile quanto più era evidente il contrasto tra i pareri espressi dai nominati consulenti tecnici. 3 Il proposto ricorso va, pertanto, accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Matale Cagitaris Il Presidente Reparis be upuris Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 FEB. 2001 oggi, IL CLABORATORE DI CANCELLERIA E T R O C 3 3 0 1 5 A I . S . D T S , N R A T O A ' , 3 L L L A 7 L - S O E E 8 B - P D I 1 S I D I 1 S N N A E G E T S S G O I O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L D R R L T I E S E I D T D G N O E E R S E