Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n , e N 1 p O I 8 a Z 9 A 1 m - R e t 1 T s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R . e A L h D c IN NOME DEL P OLO04 598 /02 REPUBBLICA ITALIANA i 3 f E i 2 T d . N o E T m S R E A LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 23448/ 99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 4056 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CINQUE STELLE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 143, presso l'avvocato ANGELO MARTUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, del ricorso;
ricorrente
contro
UFFICIO CONTENZIOSO DI LECCE;
REGIONE PUGLIA- - intimata la sentenza n. 125/98 della Pretura di LECCE, 2001 avverso distaccata di GALATINA, depositata il 2181 Sezione -1- 31/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.1.1996 la Cinque Stelle s.r.l., con sede in Surbo, proponeva opposizione avanti al Pretore di Lecce, sezione distaccata di Galatina, avversO l'ordinanza- ingiunzione n.1049/94 della Regione Puglia con cui era stata applicata la sanzione amministrativa di £ 500.000 in solido con PA IR, responsabile del supermercato ed autore materiale dell'illecito, per violazione dell'art. 42 del D.P.R. 327/80 in в quanto costui era stato sorpreso mentre era intento alla vendita di sostanze alimentari senza indossare il camice di colore chiaro. Chiedeva che, previa sospensione, l'ordinanza-ingiunzione venisse revocata per mancanza dei presupposti di legge che ne avrebbero giustificato l'emissione. Si costituiva l'Ufficio Regionale che chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio, nel quale veniva espletata la prova testimoniale, il Pretore con sentenza del 15.10-31.12.1998 rigettava il ricorso, compensando le spese. Riteneva il Pretore provati, sulla base delle dichiarazioni degli ispettori della U.S.L. LE/7, i fatti contestati, non contraddetti dai testi 3 addotti dalla difesa in quanto la circostanza che 10 IR fosse stato visto da detti testi mentre prelevava del denaro dalla cassa nella momentanea assenza della cassiera non escludeva che 10 stesso poco prima si trovasse in altra zona addetto alla vendita. Avverso tale sentenza la Cinque Stelle s.r.l. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE в Con il primo motivo di ricorso la Cinque Stelle s.r.l. denuncia insufficiente contraddittoria motivazione nonché violazione degli artt. 115 e 116 C.P.C.. Deduce che: nel verbale di contestazione si sostiene che lo IR era intento alla vendita di generi senza indossare il camice di colore alimentari chiaro: nelle controdeduzioni inviate all'ufficio contenzioso i verbalizzanti affermano che EL IR era dietro alla cassa intento inequivocabilmente alla vendita di sostanze alimentari, senza peraltro precisare se il banco 4 contenente sostanze alimentari coincidesse con quello della cassa e quali prodotti stesse vendendo;
nell'ordinanza-ingiunzione viene omessa l'indicazione della cassa, oltre che dei prodotti che era intento a vendere;
nel corso della deposizione avanti al Pretore i verbalizzanti dichiarano unicamente che lo IR era dietro il banco di vendita senza camice;
- i testi addotti dalla difesa dichiarano invece concordemente che quando i funzionari della USL sono entrati nel supermercato nonché all'atto della contestazione lo IR si trovava dietro la cassa addetto ad una operazione di prelievo in conformità alla dichiarazione del teste GE AL presentata all'ufficio contenzioso. Lamenta che il Pretore abbia omesso qualsiasi considerazione in ordine alla contraddittorietà degli elementi di accusa emersi ed alla concordanza invece dei testi della difesa e che abbia ritenuto di non poter escludere, nonostante detti testi abbiano riferito che lo IR si trovasse cassa all'atto dell'ingresso dei dietro la che lo stesso poco prima stesse verbalizzanti, 5 dietro il banco di vendita. Con 11 secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 42 del D.P.R. 327/80. non essendo risultati provati i fatti configuranti l'illecito contestato. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro sostanziale identità di contenuto, vanno dichiarati inammissibili. Sotto l'apparente denuncia del difetto di motivazione e della violazione di legge in realtà в la ricorrente società propone sostanzialmente una diversa valutazione delle risultanze emerse in sostituzione di quella operata dal Pretore, da ritenersi insindacabile in questa sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. In sostanza il Pretore, a fronte delle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla difesa, ha inteso attribuire credibilità ai verbalizzanti i quali hanno dichiarato che al momento dell'ispezione lo IR era intento alla vendita di generi alimentari dietro il relativo indossare, come invece richiesto, il banco, senza camice bianco. V'è da rilevare peraltro che i verbalizzanti hanno confermato, come emerge dallo stesso ricorso, 6 quanto già risultava dal verbale di accertamento i 1 quale. essendo un atto pubblico. fa piena prova fino a querela di falso. ai sensi dell'art. 2700 C.C., dei fatti, fra l'altro, che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in Sua presenza senza alcun margine di apprezzamento (in tal senso Sez. Un. 12545/92). L'esposizione dei fatti, quali si desumono dai testi della difesa deve ritenersi quindi irrilevante e non consentirebbe in ogni caso, anche per i limiti del giudizio di legittimità, una loro diversa valutazione. così superate le dedotte Risultano contraddizioni ravvisate dal ricorrente nel contesto della motivazione, le quali si risolvono in definitiva nella puntualizzazione di alcuni elementi che devono ritenersi irrilevanti a fronte della efficacia privilegiata da riconoscersi, sotto il profilo probatorio, al verbale di accertamento ed improponibili in ogni caso per una ricostruzione della fattispecie diversa rispetto a quella del Pretore. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
7 R4, 23448/44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 23.10.2001 yele Guiser Il, Presidente Il Consigliere est. Мдо Riccoste Pa hrory DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE MarinMarieNuzzoJum s Oggi -S FEB 2002 IL CANCELLIERE Maria DyNuzzo To BOLLI 689 E REGISTRAZIONE . N penale 24-11-1981, a al sistem DA N e or m 8