CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IC ER UR SC FI ES ON - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di NI udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G.,Fulvio Baldi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 agosto 2025 il Tribunale di NI, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di EL IO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 30 gennaio 2024 del Tribunale di NI, emessa in rito abbreviato, per i reati di cui agli articoli 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (due episodi) e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, pena complessiva, ridotta ex art 442 comma 2-bis cod. proc. pen.: 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa;
2. sentenza del 25 settembre 2024 del Tribunale di NI, emessa in rito abbreviato, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, pena complessiva, ridotta ex art. 442 comma 2- bis cod. proc. pen.: 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 1667 di multa;
3. sentenza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di NI, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., pena complessiva: 1 anno e 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. La pena è stata rideterminata in 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4200 di multa e calcolata in questo modo: - pena base: anni 1 e 10 mesi di reclusione ed euro 2000 di multa (che è la pena complessiva inflitta con la sentenza del 21 ottobre 2024); - aumentata di 1 anno di reclusione e 1.300 euro di multa per i reati di cui alla sentenza del 30 gennaio 2024; - ulteriormente aumentata di 8 mesi di reclusione ed euro 900 di multa per i reati di cui alla sentenza 25 settembre 2024. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella individuazione della pena base in Penale Sent. Sez. 1 Num. 5131 Anno 2026 Presidente: CI EP Relatore: RU IN Data Udienza: 27/01/2026 quanto il Tribunale ha assunto come pena base quella complessiva inflitta con la sentenza n. 3, mentre avrebbe dovuto scorporare la pena inflitta per i singoli reati oggetto di questa sentenza per individuare la corretta pena base su cui effettuare gli aumenti per continuazione;
il giudice ha operato nello stesso modo anche con riferimento all'aumento per i reati satelliti di cui alla sentenza n. 1, che pure ricomprendeva più reati, ed in cui nel provvedimento impugnato è stato inflitto un solo aumento complessivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel provvedimento impugnato manca del tutto motivazione sugli aumenti per continuazione;
gli aumenti sono comunque eccessivi a fronte del riconoscimento di un'ipotesi di lieve entità per i reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; la pena inflitta per gli aumenti in continuazione è comunque sproporzionata, in quanto si risolve nella sostanza in un cumulo materiale surrettizio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.È fondato, in particolare, il primo motivo. Effettivamente il giudice dell'esecuzione ha calcolato in modo non corretto la pena del reato continuato, che ha riconosciuto con il provvedimento impugnato, perché ha assunto, quale pena base dello stesso, la pena complessiva inflitta per i reati della sentenza n. 3, in cui era, però, già contenuta una continuazione interna tra due reati (una condanna per art. 73 d.pr. n. 309 del 1990 ed una condanna per art. 337 cod. pen.), mentre, invece, in conformità ai principi generali sull'individuazione del reato più grave di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., avrebbe dovuto indicare quale pena base quella più grave inflitta, tra tutti i reati unificati in continuazione, nel dispositivo della sentenza di cognizione (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 01: “ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza”). La individuazione del reato per il quale era stata inflitta la pena più grave avrebbe dovuto, poi, tener conto anche delle riduzioni per il rito, in conformità al principio di diritto, secondo cui “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali” (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01). L’individuazione non corretta della pena base del reato continuato ha comportato l’erronea individuazione della pena finale, posto che, in base alla regola dell’art. 81 cod. pen., gli aumenti per continuazione devono essere effettuati per moltiplicazione sulla pena base (e nel limite massimo del triplo della stessa). Il secondo motivo è, pertanto, assorbito. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e, che essa deve essere annullata, in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.
2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, 2 comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NI - ufficio gip. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN RU EP CI 3
lette le conclusioni del P.G.,Fulvio Baldi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 agosto 2025 il Tribunale di NI, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di EL IO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 30 gennaio 2024 del Tribunale di NI, emessa in rito abbreviato, per i reati di cui agli articoli 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (due episodi) e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, pena complessiva, ridotta ex art 442 comma 2-bis cod. proc. pen.: 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa;
2. sentenza del 25 settembre 2024 del Tribunale di NI, emessa in rito abbreviato, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, pena complessiva, ridotta ex art. 442 comma 2- bis cod. proc. pen.: 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 1667 di multa;
3. sentenza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di NI, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., pena complessiva: 1 anno e 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. La pena è stata rideterminata in 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4200 di multa e calcolata in questo modo: - pena base: anni 1 e 10 mesi di reclusione ed euro 2000 di multa (che è la pena complessiva inflitta con la sentenza del 21 ottobre 2024); - aumentata di 1 anno di reclusione e 1.300 euro di multa per i reati di cui alla sentenza del 30 gennaio 2024; - ulteriormente aumentata di 8 mesi di reclusione ed euro 900 di multa per i reati di cui alla sentenza 25 settembre 2024. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella individuazione della pena base in Penale Sent. Sez. 1 Num. 5131 Anno 2026 Presidente: CI EP Relatore: RU IN Data Udienza: 27/01/2026 quanto il Tribunale ha assunto come pena base quella complessiva inflitta con la sentenza n. 3, mentre avrebbe dovuto scorporare la pena inflitta per i singoli reati oggetto di questa sentenza per individuare la corretta pena base su cui effettuare gli aumenti per continuazione;
il giudice ha operato nello stesso modo anche con riferimento all'aumento per i reati satelliti di cui alla sentenza n. 1, che pure ricomprendeva più reati, ed in cui nel provvedimento impugnato è stato inflitto un solo aumento complessivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel provvedimento impugnato manca del tutto motivazione sugli aumenti per continuazione;
gli aumenti sono comunque eccessivi a fronte del riconoscimento di un'ipotesi di lieve entità per i reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; la pena inflitta per gli aumenti in continuazione è comunque sproporzionata, in quanto si risolve nella sostanza in un cumulo materiale surrettizio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.È fondato, in particolare, il primo motivo. Effettivamente il giudice dell'esecuzione ha calcolato in modo non corretto la pena del reato continuato, che ha riconosciuto con il provvedimento impugnato, perché ha assunto, quale pena base dello stesso, la pena complessiva inflitta per i reati della sentenza n. 3, in cui era, però, già contenuta una continuazione interna tra due reati (una condanna per art. 73 d.pr. n. 309 del 1990 ed una condanna per art. 337 cod. pen.), mentre, invece, in conformità ai principi generali sull'individuazione del reato più grave di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., avrebbe dovuto indicare quale pena base quella più grave inflitta, tra tutti i reati unificati in continuazione, nel dispositivo della sentenza di cognizione (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 – 01: “ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza”). La individuazione del reato per il quale era stata inflitta la pena più grave avrebbe dovuto, poi, tener conto anche delle riduzioni per il rito, in conformità al principio di diritto, secondo cui “in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali” (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01). L’individuazione non corretta della pena base del reato continuato ha comportato l’erronea individuazione della pena finale, posto che, in base alla regola dell’art. 81 cod. pen., gli aumenti per continuazione devono essere effettuati per moltiplicazione sulla pena base (e nel limite massimo del triplo della stessa). Il secondo motivo è, pertanto, assorbito. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e, che essa deve essere annullata, in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.
2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, 2 comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NI - ufficio gip. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN RU EP CI 3