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Sentenza 19 aprile 2021
Sentenza 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2021, n. 14552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14552 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MI EN, nato a [...] il [...] 2) E' MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 12/09/2019 dalla Corte d'Appello di IS visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere VI Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse dal difensore della parte civile NE SC MI s.r.I., avv. Calogera Falco RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2019, la Corte d'Appello di IS ha confermato la sentenza emessa in data 13/07/2018 dal Tribunale di IS, con la quale MI EN e E' MA erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di truffa in danno della NE SC MI s.r.I., nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, costituitasi parte civile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14552 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 18/02/2021 2. Ricorre per cassazione la E', a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver omesso di motivare in ordine al secondo motivo di appello, con cui era stata contestata la sussistenza di un concorso della E'. 2.2. Mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla richiesta perizia grafologica sugli assegni asseritamente tratti dalla ricorrente. Si lamenta il mancato espletamento dell'incombente che avrebbe scagionato l'imputata, in quanto "nulla osterebbe" al fatto che un soggetto, non legittimato ad operare sul conto corrente, si sia impossessato del carnet di assegni di cui la ricorrente era titolare. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla sovrapposizione, contenuta in sentenza, tra le argomentazioni svolte in sede di appello circa l'elemento oggettivo e quelle relative all'elemento psicologico. Si evidenzia al riguardo che, anche ad ammettere che la ricorrente avesse sottoscritto gli assegni, tale circostanza non sarebbe in sé idonea a comprovare il suo intento fraudolento, né la consapevolezza di quello altrui. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Si censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza del dolo iniziale sulla sola base della sottoscrizione degli assegni, successiva alla conclusione del contratto avvenuta grazie ai preliminari accertamenti sull'affidabilità dell'azienda. 3. Ricorre per cassazione l'MI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'acquisizione del file relativo al colloquio tra l'MI e la persona offesa. Si censura la sentenza per aver avallato la decisione del Tribunale che, contraddittoriamente, aveva estromesso la trascrizione della conversazione effettuata dalla P.G. ma aveva rigettato la richiesta di perizia. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la valorizzazione del numero di conto corrente segnalato dall'MI al NE (sul quale erano state effettuate le verifiche di solvibilità), in quanto proprio quella indicazione avrebbe dovuto indurre la persona offesa ad astenersi dalla conclusione del contratto. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione con cui era stato negato il beneficio, che non aveva affrontato gli elementi addotti (l'aver confermato il debito). 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando la correttezza della 2 qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito della truffa contrattuale, il carattere ultroneo della richiesta perizia grafologica, la preordinazione desumibile dall'aver rappresentato condizioni tranquillizzanti per la ricezione del pagamento a mezzo assegni, la correttezza della motivazione adottata per negare le richieste attenuanti generiche. 5. Con memoria ritualmente trasmessa insieme alle conclusioni e alla nota spese, la difesa di parte civile richiama la definitività della condanna emessa nei confronti dei coimputati, la correttezza del richiamo alla giurisprudenza in tema di truffa nell'ambito di contratti ad esecuzione non istantanea (e al conseguente rilievo da attribuire alle condotte decettive poste in essere nella fase esecutiva), la fondatezza dei rilievi del P.G. in ordine alla non pertinenza della perizia richiesta, in assenza di denuncia di smarrimento degli assegni e risultando inverosimile l'ipotesi della consegna di assegni già sottoscritti, da parte della E' all'MI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione delle E', è necessario richiamare, da un lato, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). Viene poi in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). 3 2.1. In tale condivisibile cornice ermeneutica, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente) non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e - sia pure in termini sintetici - motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. La Corte territoriale ha invero fondato la decisione di conferma della condanna pronunciata nei confronti della E' osservando che la sottoscrizione degli assegni consegnati alla persona offesa, da parte della ricorrente, non poteva avere una spiegazione diversa da quella di un suo pieno, consapevole coinvolgimento nell'operazione truffaldina ordita in danno della NE MI. Si tratta invero degli assegni consegnati in pagamento (e risultati privi di copertura) delle due forniture di legname ordinate dal coimputato MI per conto della CAPICOLOR s.r.I., tratti su un conto corrente sul quale la sola E', amministratrice della società acquirente, era autorizzata ad operare (circostanza ufficialmente comunicata dall'istituto di credito, da ritenere incontroversa). La valutazione della Corte territoriale può, ed anzi deve essere correlata alle ulteriori circostanze emerse dall'istruttoria e valorizzate dai giudici di merito (sulla necessità di un apprezzamento congiunto delle sentenze di primo e secondo grado, cfr. la giurisprudenza consolidatasi a partire da Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906, secondo cui «allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo». In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Viene da un lato in rilievo, in particolare, la condotta posta in essere durante le trattative dall'MI, il quale ebbe cura di comunicare alla controparte non già le coordinate bancarie poi effettivamente utilizzate con il rilascio degli assegni a firma E' rimasti impagati, ma gli estremi di altro conto corrente riféribilb anch'esso riferibile alla società, privo di segnalazioni di protesti ed anzi abilitato ad affidamenti per 50.000 euro, sul quale risultava ancora - quale unico soggetto abilitato ad operare - il precedente amministratore della CAPICOLOR (cfr. sul punto pag. 6 della sentenza di primo grado). D'altro lato, assume rilevanza il comportamento successivo degli imputati, che non solo non hanno fornito alcuna spiegazione sull'accaduto, ma neppure hanno tentato di adempiere successivamente alle obbligazioni sorte dalla fornitura (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di un rilievo che risulta idoneo 4 a lumeggiare non solo la figura dell'MI (che cercherà poi di sfuggire alle richieste di spiegazioni prospettando una inesistente possibilità, per il creditore, di soddisfarsi attraverso un'assicurazione: cfr. infra, § 3), ma anche quella della E', che non risulta aver preso in alcun modo le distanze dall'operazione commerciale di acquisto di legnami né, più in generale, dalla vicenda nel suo complesso. In altri termini, i giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente valorizzato la mancanza di denunce di furto o smarrimento del libretto di assegni (in ipotesi di sottoscrizione apocrifa degli stessi), ovvero di iniziative del legale rappresentante della CAPICOLOR volte a far fronte alle obbligazioni nascenti dalla fornitura, o comunque a dare spiegazioni sull'accaduto (in ipotesi di assegni sottoscritti in buona fede dalla E', per difetto di consapevolezza in ordine alla mancanza di fondi o per altro disguido o equivoco "interno" ai rapporti tra questa e l'MI). In buona sostanza, l'assoluta assenza di elementi idonei a prospettare una diversa e più favorevole lettura del coinvolgimento delle E' induce a rendere immune, da censure deducibili in questa sede, il rilievo della Corte territoriale secondo cui la ricorrente ebbe a sottoscrivere gli assegni nella piena consapevolezza sia del proposito criminoso sotteso al rilascio dei titoli, sia della mancanza di fondi (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.2. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere corretta anche la decisione della Corte d'Appello di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo insussistente il presupposto della "assoluta necessità" dell'accertamento peritale richiesto dalla difesa solo nell'udienza di trattazione dell'appello. Appare significativo il fatto che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa abbia censurato la decisione della Corte d'Appello senza prospettare alcun tipo di ricostruzione fattuale alternativa a quella accusatoria (quale ad es. l'esistenza di una denuncia della E' di furto o smarrimento del libretto, o comunque di abusivo riempimento degli assegni in esso contenuti): il mancato espletamento della perizia viene stigmatizzato perché "nulla osterebbe al fatto che, come nel caso di specie, un soggetto non legittimato alla sottoscrizione dei titoli si sia fraudolentemente impossessato del carnet di assegni di cui l'imputata era titolare" (cfr. pag. 4 del ricorso). Risulta evidente l'assoluta genericità di tale affermazione, avente connotazioni meramente esplorative e perciò inidonee a vulnerare il percorso argomentativo della Corte territoriale. Un percorso che del resto appare pienamente in linea con il principio di recente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere 5 valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite» (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la posizione dell'MI, risultando reiterative, e comunque manifestamente infondate, le censure prospettate con i motivi di ricorso. 3.1. Quanto al primo motivo, il rilievo della Corte d'Appello (cfr. pag. 4) in ordine alla piena utilizzabilità della registrazione della conversazione tra l'MI e il NE - alla luce dell'acquisizione disposta dal Tribunale, all'udienza del 01/06/2018, della documentazione prodotta alle udienze del 21/11/2016 e del 13/03/2017 (tra cui appunto quella relativa al cd contenente la registrazione) - risulta pienamente in linea con il tenore del verbale della predetta udienza in data 01/06/2018, prodotto dalla difesa. Il fatto che, in quella stessa udienza, il Tribunale abbia disposto la restituzione della trascrizione effettuata nel corso delle indagini, essendosi la difesa opposta all'acquisizione, è circostanza del tutto irrilevante rispetto all'utilizzabilità della registrazione acquisita, non avendo tra l'altro il ricorrente adeguatamente argomentato in ordine alla decisività di un siffatto accertamento (cfr. sul punto Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, Pesacane, Rv. 246105, secondo cui «non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento»). 3.2. Meramente reiterativa appare poi la censura volta a negare la configurabilità degli artifici e raggiri nella condotta del ricorrente, che come già ricordato ebbe a segnalare alla controparte, nella fase delle trattative, coordinate bancarie "tranquillizzanti" ma diverse da quelle poi utilizzate con gli assegni privi di copertura a firma E'. Al riguardo, deve ritenersi del tutto pertinente il richiamo della Corte territoriale all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.» (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801). Nella specie, risulta immune da censure la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l'indicazione di un rapporto bancario immune da problemi, da parte dell'MI, non è altrimenti spiegabile se non con l'intento (riuscito) di carpire la fiducia della controparte, e di indurla ad effettuare 6 la fornitura di legname confidando sulla solvibilità dell'acquirente: salvo poi consegnare, in pagamento, assegni tratti da altro conto e non coperti. 3.3. Manifestamente infondata è la residua censura. La Corte d'Appello ha compiutamente motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche, escludendo che l'MI potesse considerarsi meritevole del beneficio, alla luce del ruolo concretamente svolto ed in particolare dell'aver egli personalmente posto in -Essere la condotta decettiva. Tale percorso argomentativo - del tutto in linea con l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) - non pi5 ritenersi in alcun modo vulnerato dal riferimento contenuto in ricorso (invero non chiarissimo) al mancato apprezzamento del fatto che l'MI abbia "confermato il debito". 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dell'MI e della E' al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti devono essere inoltre condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile IO SC MI s.r.I., spese che si liquidano in complessivi Euro 3510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IO SC MI s.r.l. che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 febbraio 2021 Il Consigli reilestensore VI ZA Il Presidente DE MI
udita la relazione svolta dal consigliere VI Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse dal difensore della parte civile NE SC MI s.r.I., avv. Calogera Falco RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2019, la Corte d'Appello di IS ha confermato la sentenza emessa in data 13/07/2018 dal Tribunale di IS, con la quale MI EN e E' MA erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di truffa in danno della NE SC MI s.r.I., nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, costituitasi parte civile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14552 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 18/02/2021 2. Ricorre per cassazione la E', a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver omesso di motivare in ordine al secondo motivo di appello, con cui era stata contestata la sussistenza di un concorso della E'. 2.2. Mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla richiesta perizia grafologica sugli assegni asseritamente tratti dalla ricorrente. Si lamenta il mancato espletamento dell'incombente che avrebbe scagionato l'imputata, in quanto "nulla osterebbe" al fatto che un soggetto, non legittimato ad operare sul conto corrente, si sia impossessato del carnet di assegni di cui la ricorrente era titolare. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla sovrapposizione, contenuta in sentenza, tra le argomentazioni svolte in sede di appello circa l'elemento oggettivo e quelle relative all'elemento psicologico. Si evidenzia al riguardo che, anche ad ammettere che la ricorrente avesse sottoscritto gli assegni, tale circostanza non sarebbe in sé idonea a comprovare il suo intento fraudolento, né la consapevolezza di quello altrui. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Si censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza del dolo iniziale sulla sola base della sottoscrizione degli assegni, successiva alla conclusione del contratto avvenuta grazie ai preliminari accertamenti sull'affidabilità dell'azienda. 3. Ricorre per cassazione l'MI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'acquisizione del file relativo al colloquio tra l'MI e la persona offesa. Si censura la sentenza per aver avallato la decisione del Tribunale che, contraddittoriamente, aveva estromesso la trascrizione della conversazione effettuata dalla P.G. ma aveva rigettato la richiesta di perizia. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la valorizzazione del numero di conto corrente segnalato dall'MI al NE (sul quale erano state effettuate le verifiche di solvibilità), in quanto proprio quella indicazione avrebbe dovuto indurre la persona offesa ad astenersi dalla conclusione del contratto. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione con cui era stato negato il beneficio, che non aveva affrontato gli elementi addotti (l'aver confermato il debito). 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando la correttezza della 2 qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito della truffa contrattuale, il carattere ultroneo della richiesta perizia grafologica, la preordinazione desumibile dall'aver rappresentato condizioni tranquillizzanti per la ricezione del pagamento a mezzo assegni, la correttezza della motivazione adottata per negare le richieste attenuanti generiche. 5. Con memoria ritualmente trasmessa insieme alle conclusioni e alla nota spese, la difesa di parte civile richiama la definitività della condanna emessa nei confronti dei coimputati, la correttezza del richiamo alla giurisprudenza in tema di truffa nell'ambito di contratti ad esecuzione non istantanea (e al conseguente rilievo da attribuire alle condotte decettive poste in essere nella fase esecutiva), la fondatezza dei rilievi del P.G. in ordine alla non pertinenza della perizia richiesta, in assenza di denuncia di smarrimento degli assegni e risultando inverosimile l'ipotesi della consegna di assegni già sottoscritti, da parte della E' all'MI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione delle E', è necessario richiamare, da un lato, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). Viene poi in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). 3 2.1. In tale condivisibile cornice ermeneutica, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente) non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e - sia pure in termini sintetici - motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. La Corte territoriale ha invero fondato la decisione di conferma della condanna pronunciata nei confronti della E' osservando che la sottoscrizione degli assegni consegnati alla persona offesa, da parte della ricorrente, non poteva avere una spiegazione diversa da quella di un suo pieno, consapevole coinvolgimento nell'operazione truffaldina ordita in danno della NE MI. Si tratta invero degli assegni consegnati in pagamento (e risultati privi di copertura) delle due forniture di legname ordinate dal coimputato MI per conto della CAPICOLOR s.r.I., tratti su un conto corrente sul quale la sola E', amministratrice della società acquirente, era autorizzata ad operare (circostanza ufficialmente comunicata dall'istituto di credito, da ritenere incontroversa). La valutazione della Corte territoriale può, ed anzi deve essere correlata alle ulteriori circostanze emerse dall'istruttoria e valorizzate dai giudici di merito (sulla necessità di un apprezzamento congiunto delle sentenze di primo e secondo grado, cfr. la giurisprudenza consolidatasi a partire da Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906, secondo cui «allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo». In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Viene da un lato in rilievo, in particolare, la condotta posta in essere durante le trattative dall'MI, il quale ebbe cura di comunicare alla controparte non già le coordinate bancarie poi effettivamente utilizzate con il rilascio degli assegni a firma E' rimasti impagati, ma gli estremi di altro conto corrente riféribilb anch'esso riferibile alla società, privo di segnalazioni di protesti ed anzi abilitato ad affidamenti per 50.000 euro, sul quale risultava ancora - quale unico soggetto abilitato ad operare - il precedente amministratore della CAPICOLOR (cfr. sul punto pag. 6 della sentenza di primo grado). D'altro lato, assume rilevanza il comportamento successivo degli imputati, che non solo non hanno fornito alcuna spiegazione sull'accaduto, ma neppure hanno tentato di adempiere successivamente alle obbligazioni sorte dalla fornitura (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di un rilievo che risulta idoneo 4 a lumeggiare non solo la figura dell'MI (che cercherà poi di sfuggire alle richieste di spiegazioni prospettando una inesistente possibilità, per il creditore, di soddisfarsi attraverso un'assicurazione: cfr. infra, § 3), ma anche quella della E', che non risulta aver preso in alcun modo le distanze dall'operazione commerciale di acquisto di legnami né, più in generale, dalla vicenda nel suo complesso. In altri termini, i giudici di merito hanno tutt'altro che illogicamente valorizzato la mancanza di denunce di furto o smarrimento del libretto di assegni (in ipotesi di sottoscrizione apocrifa degli stessi), ovvero di iniziative del legale rappresentante della CAPICOLOR volte a far fronte alle obbligazioni nascenti dalla fornitura, o comunque a dare spiegazioni sull'accaduto (in ipotesi di assegni sottoscritti in buona fede dalla E', per difetto di consapevolezza in ordine alla mancanza di fondi o per altro disguido o equivoco "interno" ai rapporti tra questa e l'MI). In buona sostanza, l'assoluta assenza di elementi idonei a prospettare una diversa e più favorevole lettura del coinvolgimento delle E' induce a rendere immune, da censure deducibili in questa sede, il rilievo della Corte territoriale secondo cui la ricorrente ebbe a sottoscrivere gli assegni nella piena consapevolezza sia del proposito criminoso sotteso al rilascio dei titoli, sia della mancanza di fondi (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.2. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere corretta anche la decisione della Corte d'Appello di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo insussistente il presupposto della "assoluta necessità" dell'accertamento peritale richiesto dalla difesa solo nell'udienza di trattazione dell'appello. Appare significativo il fatto che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa abbia censurato la decisione della Corte d'Appello senza prospettare alcun tipo di ricostruzione fattuale alternativa a quella accusatoria (quale ad es. l'esistenza di una denuncia della E' di furto o smarrimento del libretto, o comunque di abusivo riempimento degli assegni in esso contenuti): il mancato espletamento della perizia viene stigmatizzato perché "nulla osterebbe al fatto che, come nel caso di specie, un soggetto non legittimato alla sottoscrizione dei titoli si sia fraudolentemente impossessato del carnet di assegni di cui l'imputata era titolare" (cfr. pag. 4 del ricorso). Risulta evidente l'assoluta genericità di tale affermazione, avente connotazioni meramente esplorative e perciò inidonee a vulnerare il percorso argomentativo della Corte territoriale. Un percorso che del resto appare pienamente in linea con il principio di recente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere 5 valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite» (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la posizione dell'MI, risultando reiterative, e comunque manifestamente infondate, le censure prospettate con i motivi di ricorso. 3.1. Quanto al primo motivo, il rilievo della Corte d'Appello (cfr. pag. 4) in ordine alla piena utilizzabilità della registrazione della conversazione tra l'MI e il NE - alla luce dell'acquisizione disposta dal Tribunale, all'udienza del 01/06/2018, della documentazione prodotta alle udienze del 21/11/2016 e del 13/03/2017 (tra cui appunto quella relativa al cd contenente la registrazione) - risulta pienamente in linea con il tenore del verbale della predetta udienza in data 01/06/2018, prodotto dalla difesa. Il fatto che, in quella stessa udienza, il Tribunale abbia disposto la restituzione della trascrizione effettuata nel corso delle indagini, essendosi la difesa opposta all'acquisizione, è circostanza del tutto irrilevante rispetto all'utilizzabilità della registrazione acquisita, non avendo tra l'altro il ricorrente adeguatamente argomentato in ordine alla decisività di un siffatto accertamento (cfr. sul punto Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, Pesacane, Rv. 246105, secondo cui «non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento»). 3.2. Meramente reiterativa appare poi la censura volta a negare la configurabilità degli artifici e raggiri nella condotta del ricorrente, che come già ricordato ebbe a segnalare alla controparte, nella fase delle trattative, coordinate bancarie "tranquillizzanti" ma diverse da quelle poi utilizzate con gli assegni privi di copertura a firma E'. Al riguardo, deve ritenersi del tutto pertinente il richiamo della Corte territoriale all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.» (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801). Nella specie, risulta immune da censure la valutazione dei giudici di merito, secondo cui l'indicazione di un rapporto bancario immune da problemi, da parte dell'MI, non è altrimenti spiegabile se non con l'intento (riuscito) di carpire la fiducia della controparte, e di indurla ad effettuare 6 la fornitura di legname confidando sulla solvibilità dell'acquirente: salvo poi consegnare, in pagamento, assegni tratti da altro conto e non coperti. 3.3. Manifestamente infondata è la residua censura. La Corte d'Appello ha compiutamente motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche, escludendo che l'MI potesse considerarsi meritevole del beneficio, alla luce del ruolo concretamente svolto ed in particolare dell'aver egli personalmente posto in -Essere la condotta decettiva. Tale percorso argomentativo - del tutto in linea con l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) - non pi5 ritenersi in alcun modo vulnerato dal riferimento contenuto in ricorso (invero non chiarissimo) al mancato apprezzamento del fatto che l'MI abbia "confermato il debito". 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dell'MI e della E' al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti devono essere inoltre condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile IO SC MI s.r.I., spese che si liquidano in complessivi Euro 3510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IO SC MI s.r.l. che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 febbraio 2021 Il Consigli reilestensore VI ZA Il Presidente DE MI