Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9934 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O B I 0-72 D R 1 A T 6 LA CORTES1 99 34/0 1 S 2 L O U A P D IM .R. 642 UBBLICA ITALIANA A D .P E D IN NOME DEL POD TALL NO T E N L E S E ASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE ALLA STIMA SEZIONE PRIMA CIVILE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13109/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.22537 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3344 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Ud. 31/01/2001 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE E Richiesta copia studioSEN TENZA dal Sig. IL-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3900. 20 LUG, 2001 domiciliato in ROMA il MATTEAZZI ALDO, elettivamente IL CANCELLIERE LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato MUSSARI 155 173000 FRANCESCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato MATTA GIANLUIGI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - DF021816
contro
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO;
intimato avverso la sentenza n. 133/99 della Corte d'Appello di 2001 TRIESTE, depositata il 05/03/99; la relazione della causa svolta nella pubblica h 279 udita udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 marzo 1999, la Corte di appello di Trieste ha determinato l'indennità dovuta dal comune di Lignano Sabbiadoro ad Aldo Matteazzi per l'avvenuta espropriazione di un terreno di sua proprietà sito nel territorio comunale e riportato in catasto al fg.43, part.894 nella misura di £.61.505.689, calcolandola con il criterio previsto dall'art.5 bis per le aree edifi- cabili e riducendone ulteriormente l'importo di £.102.509.481, così ottenuto del 40% per il fatto che l'espropriato non aveva acconsentito alla cessione vo- lontaria del bene. Per la cassazione della sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per un motivo. Il comune di Lignano Sabbiadoro non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il Matteaz- zi, denunciando violazione dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per aver applicato l'ulteriore riduzione del 40% sul calcolo 2 dell'indennità determinata in base al criterio dettato dalla norma sudetta, senza considerare la sentenza 283/1993 della Corte Costit. che l'ha dichiarata inco- stituzionale nella parte in cui non prevede il diritto degli espropriati nei cui confronti la stima non sia ancora divenuta incontestabile, di accettare 1'indennità; e che egli chiedendone la determinazione giudiziale aveva in realtà acconsentito alla cessione volontaria del bene non conclusa proprio perché l'amministrazione espropriante non aveva provveduto al- la relativa stima in base ai criteri stabiliti dal ci- tato art. 5 bis. Il ricorso è fondato. La Corte di appello, infatti, pur dando atto che il decreto di espropriazione dell'immobile Matteazzi era stato adottato con decreto del 15 marzo 1983, antece- dente ai nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio introdotti dall'art.5 bis della menzionata legge del 1992, ha applicato la decurtazione del 40% sulla liquidazione dell'indennizzo compiuta in base al parametro indicato dal 1° comma della norma, per il solo fatto che l'espropriato non aveva accettato l'indennità provvisoria offertagli con provvedimento del 22 giugno 1981, perciò non acconsentendo alla cessione volontaria dell'immobile. 3 Sennonchè, non hanno considerato i giudici di meri- to che la Corte Costituzionale con la nota sentenza 283/1993 ha rilevato che la normativa in questione, ap- plicabile per espressa previsione ai giudizi in cor- so, dava luogo ad un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti espropriandi, che avrebbero potuto sot- trarsi alla riduzione dell'indennità, addivenendo alla cessione volontaria del bene, quale prevista dal 2° com- ma, e quelli che, essendo stati già espropriati, avreb- bero dovuto subire necessariamente la decurtazione del- l'indennità di cui al 1° comma, liquidata inoltre secon- do parametri più riduttivi di quelli sulla base dei quali era stata determinata originariamente l'indenni- ta' che non era stata accettata;
per cui al fine di porre rimedio a tale disparita' ha dichiarato l'ille- art.
5-bis, gittimita' costituzionale del menzionato comma secondo, nella parte in cui non prevedeva in favore dei soggetti gia' espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennita' di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di ac- cettare l'indennita' di cui al primo comma con esclu- sione della riduzione del 40 per cento. In conseguenza di tale pronuncia additiva, per le situazioni di diritto transitorio la fattispecie della cessione volontaria, non piu' praticabile, è stata SO- stanzialmente ridotta ad una fattispecie più semplice, connotata dalla attribuzione al soggetto gia' espro- priato della facolta' di accettare l'indennita' deter- minata secondo i criteri introdotti dalla legge soprav- venuta senza subire la prevista riduzione del 40%, ferma restando l'acquisizione dell'area da parte dell'espropriante per effetto della disposta ed at- tuata espropriazione;
per cui, pur restando inalterata la sostanza del meccanismo transattivo che ispira la cessione volontaria del bene espropriando, è stato in- trodotto, limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio come quello in esame, l'istituto dell'ac cettazione come accordo sulla determinazione dell'in- dennità che sottrae l'espropriato alla riduzione del 40% dell'importo corrispondente alla semi-somma del va- lore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. E tuttavia, l'accettazione da parte dell'espro- priato, per poter essere attuata, richiede, come ha ri- petutamente affermato la giurisprudenza di questa Corte (sent. 4 maggio 5581/2000; 3869/2000; 1212/2000; 9289/1999), una nuova determinazione dell'indennità di esproprio, operata dall'espropriante -e soltanto da lui- sulla base dei sopravvenuti criteri di cui al- l'art. 5 bis L. n. 359/92. Con la conseguenza che la 5 dell'indennita' può legittimamente operarsi riduzione (se e) dopo che l'espropriante abbia nuovamente solo offerto all'espropriato una indennita' rideterminata ai sensi del comma 1° della norma e l'espropriato non e semprecchè l'indennità l'abbia accettata;
non sia (in negativo) meramente (nuovamente) offerta simbolica ○ irrisoria e neppure strumentale e palese- mente mirata ad ottenere l'abbattimento previsto dal 1° comma dell'art.5 bis, dovendo la stessa essere (in po- sitivo) seria, attendibile, effettivamente commisurata ai nuovi criteri ed adeguata alla natura (3° e 4° comma) ed al valore dell'immobile sì da garantire (e non eli- dere) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione della indennità offerta pur in misura minore, ma esente da decurtazione ed il rischio della liqudazione giudiziale gravata dall'integrale applica- zione del criterio riduttivo stabilito dalla nor- ma (Cass.12939/2000; 3325/2000; 3040/2000). La sentenza impugnata che ha operato la decurtazio- ne senza compiere alcuna di queste indagini va, pertan- to, cassata con rinvio ad altra sezone della Corte di appello di Trieste che provvederà alla determinazione dell'indennizzo attenendosi ai principi avanti enuncia- ti;
nonché alla regolamentazione deslle spese del giu- dizio di legittimità. 6
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia anche per le spese del giudizio di le- gittimità ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. Pour. l Presidente Il Consigliere estensore Alfredo tch Salvatore Salvago CORTE SUPREMA CASSARON IL CANCELLIERE Depositsty Andrea Bianchi D2001. ANCELLERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA si :
4. Registrato in datal. MP O O L 250.000 L 2 O -7 B 0 1 - I 6 D 2 L A E (lire DUSC T D S 2 4 O P. 6 P . .R IM .P 11 Resp e D A (Dr.) D ll.B E a T . b N a E t S 2 E 2 . t r a 7