Articolo 393 del Codice della navigazione
Articolo 392Articolo 394
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21 aprile 1942
Art. 393.
(Responsabilita' per le operazioni commerciali).

Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.

Il noleggiante non e' responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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