Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
0 84 9 6 /0 2 Aula 'B' REPUBBLICA IT L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 7437/01 Consigliere Cron. 23387 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 09/04/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIA VIRDIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORTILE DEP 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
intimata avverso la sentenza n. 273/00 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 25/05/00 R.G.N. 19/99 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1545 udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Riccardo FUZIO l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. n. 7437/01 Svolgimento del processo Il 24 agosto 1999 la s.r.l. Società Consortile DEP 2, in liquidazione, appellava, avanti il Tribunale di Tempio Pausania la sentenza del 13 luglio precedente del Giudice unico dello stesso Tribunale, subentrato al Pretore per effetto del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che aveva annullato il licenziamento intimato al sig. Se- bastiano LL, ordinandone la reintegrazione nel posto del lavoro. La società chiedeva la riforma della decisione perché il giudice di primo grado aveva reputato illegittimo il licenziamento, determinato dalla perdita dei lavori appaltati, addebitandole di non aver fornito la prova di poterlo adibire a mansioni identiche o equivalenti ed avendo applicato l'art. 18, 1. 300/70, sebbene il lavora- tore non avesse fornito la prova dei requisiti dimensionali dell'azienda. Per parte sua l'LL, oltre a contestare l'impugnazione di controparte, "svol- geva domanda riconvenzionale intesa alla riforma della sentenza di 1° grado nel- la parte in cui aveva limitato il risarcimento del danno, ex art. 18, c. 4.- L. 300170 al minimo di cinque mensilità", stante il suo perdurante stato di disoccu- pazione. Il Tribunale, che nella motivazione -ma non anche nel dispositivo, dove si parla solo dell'appello della società- ha ritenuto di rigettare quello incidentale dell'A- vellino, per non aver provato il danno ulteriore, ha respinto l'impugnazione della società consortile, confermando la sentenza di I grado, stimando infondate le censure, perché la società non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei libri contabili, da cui sarebbe stato facile desumere il requisito dimensionale lavorati- vo, né aveva dimostrato l'inutilizzabilità dell'LL in mansioni equivalenti in altre strutture aziendali. Contro questa sentenza del Tribunale, in composizione collegiale, l'LL pro- pone un motivo di ricorso per cassazione. La società consortile non si è costituita, sebbene ritualmente intimata presso il di- fensore nominato in appello, avv. Gavino Canopoli. 3 lu Motivi della decisione di ricorso Il sig. ST LL lamenta, con il primo motivor, la violazione dell'art. 18, 4° comma, della legge n. 300/70, come modificato dalla legge 108/90, e del- l'art. 115, cod.proc.civ., sostenendo che gli doveva essere attribuito, a titolo di danno, un importo maggiore, "non inferiore a venti mensilità globali di fatto", secondo quanto espressamente da lui richiesto in sede d'appello incidentale, do- vendosi in tal misura ricomprendere quanto dovutogli dal giorno del licenzia- mento all'effettiva reintegra, tenuto conto che aveva dimostrato lo stato di perdu- rante disoccupazione mediante la produzione del libretto di lavoro, mentre il da- tore di lavoro non aveva dimostrato l'aliunde perceptum. Con il secondo motivo, l'LL denuncia il difetto di motivazione della senten- za perché non è dato di capire, dalla motivazione, quale sia stato il ragionamento del Tribunale per pervenire a tale decisione. È noto che nel rito del lavoro il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'interpretazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione,che siano con esso incompatibili, sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (v. ex multis Cass., 10 novembre 1998, n. 11336) e la sentenza è affetta da nullità denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. (v. Cass. 27 gennaio 1993, n. 979). Alla stregua delle osservazioni che precedono, avendo il Tribunale, nella presen- te fattispecie, omesso del tutto di decidere sull'appello dell'LL, limitandosi a rigettare, nel dispositivo, l'impugnazione della società, né potendosi desumere, da quello consacrato in atti, stante l'autonomia delle due impugnazioni, il conte- stuale rigetto dell'appello del lavoratore, il ricorso, pur formulato senza tener conto della rilevata nullità, ma implicitamente collegato ad essa, non essendosi verificata la statuizione di cui l'LL ad ogni buon conto si duole, merita di essere accolto per quanto di ragione, rendendo, pertanto, necessaria la rimessione della causa, per le ulteriori incombenze di merito, alla Corte d'appello di Cagliari, che deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, stante la cassazione della sentenza de quo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari anche per le spese di questo giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma il 9 aprile 2002 Il Consigliere englidea I will Il Presidente то IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13610.2002 S ! . S , T A R O T L A , ' L IL CANCELLIERF A L O N 5 2 S L B 805 E E 2 I P D S 7 D . I I 8 S A N - T N G 1 S E 1 O S O I P A E D A M G I E O G , A T E O D T L R I T E R S I T I A D N L G E L E O S E R E D 15