Articolo 1126 del Codice civile
Articolo 1125Articolo 1127
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19 aprile 1942
Art. 1126.

(Lastrici solari di uso esclusivo).

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e' comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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