Articolo 1193 del Codice civile
Articolo 1135Articolo 1137
Versione
19 aprile 1942
Art. 1193.

(Imputazione del pagamento).

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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