Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 66945 PENTE DA REGISTRAZIONE A SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 131 TAB. ALL. B -N. 5 REPUBBLICA ITALIANA ATERIA TRIBUTARIA 04341 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S RIMA DI SE Composta dagli Ill.mi-Sigg.ri Magistrati: R. G. 22592/1999 Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Cron. 9348 MERONE Consigliere Dott. Antonio Rep. FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe Ud. 10/10/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IVA- SENTENZA Accertamento motivazione - sul ricorso proposto da: Elementi essenziali Sufficienza AZIENDA AGRICOLA S. ANDREA DI BUSSOLIN NC E C. - Fondatezza della pretesa nel merito s.d.f. in persona dei soci LO Giuseppe, Prove per presunzione LO RI e LO Palma, corrente in Sufficienza- Illecito fiscale Tombolo (PD) ed anche in proprio tutti rappresentati e Stati soggettivi - Irrilevanza. difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. Anna M. Muraro e dall'Avv. Francesco Ciccotti, presso il quale, in Roma, Via Lucrezio Caro, 12, è stato eletto domicilio - Ricorrente
CONTRO
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via der CORTE SOP A DI CASSAZIONE i 1 CAMPIONE CIVIA 3623 N. 66945 Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
Controricorrente avverso la sentenza n. 196/98 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sez. 4, il 23-7-1998 depositata il 15-10-1998; Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 10/10/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per la ricorrente l'Avv. Sabina Ciccotti, delegata per la difesa;
Udito per 1'Amministrazione l'Avv. De Stefano dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Padova, sulla base di p.v.c. del Comando Compagnia della Guardia di Finanza in data 13- لیاں 03-1992, emetteva nei confronti dell'Azienda Agricola Sant'Andrea di SS RA e C. s.d.f., con sede in Tombolo, distinti avvisi con i quali, recuperava a tassazione, ai sensi dell'art.21, comma 7° del DPR n. 633/1972, l'IVA relativa a fatture emesse, negli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, nei confronti della società 2 IN. POL S. r.l., e ritenute false. Gli avvisi di rettifica, relativi ai diversi periodi di imposta, venivano impugnati con distinti ricorsi dalla società e dai singoli soci, quali deducevano sia l'estinzione del contenzioso per avere presentato domanda di condono ex Legge n. 413/1991, sia 1'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione, sia pure l'infondatezza della pretesa fiscale nel merito per estraneità agli addebiti. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Padova, previa riunione, rigettava i ricorsi con decisione n. 152/IV/95, che veniva confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 27-11-1999 ed affidato a tre mezzi, sia la società che i soci hanno chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 26-01-2000 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata 1'inammissibilità del controricorso per tardività. Infatti mentre il ricorso risulta notificato il 27/11/1999, tale atto risulta, invece, notificato solo il 26/01/2000 ei quindi, ben oltre il termine 3 prescritto dall'art. 370 c.p.c.- Il primo mezzo del ricorso, con il quale si censura 1'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di motivazione degli atti accertativi ex art. 3 L. 241/90 è infondato e va respinto. Il requisito motivazionale dell'accertamento, in base all'ormai pacifico indirizZO di questa Corte (Cass. 21/01/2000; 24/04/99 n. 2807; 04/02/98 n. 1107) esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al F giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e ریال la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Ciò in quanto avendo l'avviso di accertamento carattere di "provocatio ad opponendum", l'obbligo motivazionale resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum 4 debeatur" (Cass. 04/02/2000 n. 1209). Nella vicenda di che trattasi non è in discussione la presenza nell'accertamento di tali elementi ma la possibilità che possano ritenersi tali quelli trasfusi nell'accertamento attraverso la letterale trascrizione del contenuto del p.v.c. della Guardia di Finanza. Ciò stante, l'infondatezza della censura consegue, per un verso, all'accertamento in fatto, come tale non sindacabile in questa sede, compiuto dal giudice di merito che ha affermato essere stato l'onere della motivazione "sufficientemente assolto dall'Ufficio, che ha provato i fatti indice costituenti il fondamento rappresentati dall'inesistenza della propria pretesa", della società IN. POL., e da pagamenti a favore dei soci della società, per operazioni che non risultano coperte da regolare fattura, er sotto altro profilo, all'irrilevanza della contestazione, ai fini della validità dell'avviso di accertamento, tenuto conto کسانی delle relative finalità e del fatto che l'idoneità degli elementi a realizzare la conoscenza della pretesa fiscale non restava, di certo, scalfita dal fatto che gli stessi, così come trascritti nell'avviso, erano tratti dal p.v.c. della Guardia di Finanza. Con il secondo mezzo si deduce che i Giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione dell'art. 2697 C.C. 5 perché, si sostiene, l'Amministrazione, nel corso del giudizio, non avrebbe fornito la prova del fondamento della pretesa fiscale. Trattasi di motivo infondato, alla stregua di pregressi e condivisi principi. È, infatti, pacificamente riconosciuta la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate da elementi concreti e significativi offerti dalla fattispecie, e da dati di comune esperienza, ritenendosi, in coerenza al disposto normativo (artt. 53, 54, 55 e 56 DPR 633/1972 e 2697 C.C.) ed in adesione a principi affermati con precedenti pronunce, che il fondamento della pretesa fiscale possa essere desunto mediante prova per presunzioni, in presenza di dati fattuali che evidenzino l'incongruenza dei dati esposti in dichiarazione, omissioni, false inesatte indicazioni о annotazioni er più in generale, irregolarità contabili risultanti dai verbali degli organi accertatori, allorquando siano tali da rendere inattendibile, in base alle nozioni di comu ne esperienza, la contabilità del contribuente ё da indurre ragionevolmente а ritenere esistente la maggiore attività (Cass. 12774/98; 12482/98). È, poi, pacifico che, nella prova per presunzioni semplici, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto 6 rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (Cass. 51/99). Nel caso la C.T.R. ha dato contezza della riconducibilità della fattispecie ai citati principi ed al dato normativo. In particolare, tra i dati ed elementi analizzati, emblematici sono stati ritenuti le circostanze connesse all'inesistenza giuridica, sin dal 1984, della società con cui, si sostiene, erano state intrattenute le contrattazioni, al protrarsi dei pretesi rapporti con tale società per circa quattro anni, al fatto che la sentenza penale del Tribunale di Padova che aveva mandato assolto il SS RA ed i LO dai reati di cui agli artt. 1 comma I° e 4 comma I° n. 5 سال della Legge n. 516/82 nonché 8 della L. n. 4/1929 aveva, però, positivamente accertato la materialità del fatto, e cioè che i bovini, pur risultando formalmente ceduti e fatturati alla società fittizia IN. POL., in effetti, erano stati venduti al LO Angelo, al fatto che dagli accertamenti bancari era emerso, che i soci dell'Azienda Agricola S. Andrea di SS 7 RA & C. risultavano avere incassato delle somme in relazione ai capi di bestiame in realtà alienati a LO Angelo, infine, alle modalità di accertamento delle vendite, desunte per differenza fra la somma delle giacenze iniziali e gli acquisti ed i capi scaricati contabilmente. Sulla base di tali elementi può ritenersi che le valutazioni con le quali il giudice di merito ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio e dei giudici di primo grado risultino espresse in coerenza al dato normativo e non configurino il denunciato vizio. In sostanza, può ben dirsi che le doglianze investono la valutazione della realtà fattuale, che il giudice di merito ha ritenuto di effettuare in senso difforme da quella pretesa. Con il terzo motivo, infine, la decisione di appello viene criticata per carenze motivazionali. سال Si deduce che la C.T.R. non avrebbe tenuto conto della circostanza che i ricorrenti non erano a conoscenza del fatto che la società IN.POL. era una società inoperativa. Trattasi di censura inammissibile per carenza di tenuto conto che quel che rileva ai finiinteresse, dell'illecito fiscale è la materialità del fatt o, consistente nell'oggettiva inesistenza delle operazioni 8 e non anche gli stati soggettivi di chi ha eseguito la fatturazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spesedil guidizio di cassazione – Così deciso in Roma il 10-10-2002 Presidente Il Presidente ng. Yavarg Ugg Favara Dott. Il Consigliere Estensore ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Dott. Antonino asi N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IL CANCELLIERE C1 DE IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 25 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 9