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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37713 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA AR nato il [...] PI VI nato il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37713 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città con cui, a esito di giudizio abbreviato, AR KU e AP IS erano ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen., perché formavano e comunque detenevano due passaporti intestati ad altre persone, sui quali risultava apposta la loro fotografia. La riforma della sentenza di primo grado è intervenuta con riguardo esclusivo al beneficio della non menzione, avendo la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità e la condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, Avv. Massimiliano Di Cesare, affidando le proprie censure a tre motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen. per inidoneità assoluta allo scopo dell'espatrio del passaporto elettronico falsificato, il cui chip elettronico era illeggibile e, pertanto, non consentiva la lettura dei dati identificativi degli imputati. Era pertanto evidente, a parere della difesa, la grossolanità dei due passaporti, percepibile ictu °culi, tanto che i due ricorrenti non li utilizzavano al momento dell'imbarco, procedendo invece a mostrare i loro autentici passaporti. La difesa invoca, di conseguenza, la riqualificazione del reato in quello previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. 2.1. Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La censura di illogicità della motivazione si ricollega alla scelta dei Giudici dell' appello di applicare il comma secondo dell'art. 497 bis, anziché il primo comma. In base a tale scelta, la Corte d'appello avrebbe illogicamente ritenuto di non affrontare il merito della questione posta dall'appellante, limitandosi ad affermare che il compasso edittale previsto per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497 bis cod pen., esula da quello menzionato nell'art. 131 bis cod pen. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 53, comma 1, legge 689/1981, per non avere la Corte territoriale fornito alcuna motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o, in alternativa, con la sennidetenzione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Si dà atto che la difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte, 1 con cui si reiterano i motivi di ricorso e si riportano letteralmente le conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi, la difesa, con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione e, in particolare, con le ragioni che hanno portato a escludere la tesi del reato impossibile e a sostenere, invece, la riconducibilità dell'ascritta condotta nel perimetro dell'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte ha esaustivamente illustrato come la contraffazione dei passaporti, ben lungi dall'essere grossolanamente operata, C;
stat q il frutto di falsificazione professionale (con particolare riguardo alla cd. biodata page, contenente fotografia e riproduzione dei dati anagrafici, e alla qualità dei materiali utilizzati, all'applicazione di stampigliature interne, etc.), tanto da essere emersa soltanto a seguito di approfondite verifiche con raggi UV e di altre indagini. Risultano pertanto correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (a iniziare da Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946 - 01) in tema di falso documentale, secondo cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente, e cioè ictu °culi, la falsificazione dell'atto. Come già anticipato, nella motivazione dell'impugnata sentenza i 'Giudici d'appello hanno specificamente indicato quali concrete modalità di esecuzione dei falsi abbiano consentito di escludere che si trattasse di alterazione grossolana, vale a dire agevolmente percepibile da chiunque (in senso conforme, cfr. ex plurimis, le successive Rv. 263279-01; Rv. 276639 - 01). Avendo la difesa eluso, dunque, il confronto con la motivazione, va ribadito quanto ripetutamente chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 2. La manifesta infondatezza del secondo motivo discende direttamente dal medesimo vizio che inficia la prima censura: le dedotte censure ruotano infatti, ancora una volta, sulla contestata qualificazione del reato, ricondotto dai Giudici 2 (73 di merito nella fattispecie prevista dall'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Il motivo è generico e aspecifico, oltre che reiterativo, non esponendo la difesa argomenti idonei a contrastare la ricostruzione della fattispecie entro il perimetro dell'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, il reato ascritto -fin dalla dicitura di cui al capo d'imputazione -è quello previsto dal secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. I ricorrenti enfatizzano, a tal proposito, la pretesa difformità tra pronuncia di primo e secondo grado, affermando che il Giudice di primo grado avrebbe ricondotto la condotta al primo comma della citata disposizione. Ciò non corrisponde all'essenza dei due giudizi, attenendo la difformità tra le due pronunce unicamente al fatto che, in secondo grado, si è specificato che il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. costituisce un'autonoma ipotesi di reato, rispetto a quella prevista dal primo comma, non relegabile al ruolo di elemento puramente circostanziale (come ritenuto dal Giudice di primo grado). E, come ricordato dagli stessi ricorrenti, anche in primo grado il Giudice aveva comunque escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto "il carattere relativamente organizzato dell'attività delittuosa posta in essere dai rei, finalizzata alla perpetrazione di un'ulteriore illecito consistente nell'ingresso clandestino nel territorio del Regno Unito, non consente di inquadrare i fatti nelll'alveo di quelli non punibili per particolare tenuità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.". Tanto chiarito, è da rilevarsi la correttezza giuridica dell'impugnata sentenza laddove esclude l'applicazione della causa di non punibilità invocata in vista, appunto, della maggiore gravità dell'ascritta condotta, qualificata nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen, e non -come vorrebbe la difesa- del primo comma. Né dispiega efficacia dirimente il rilievo difensivo teso a evidenziare l'uso non personale dei passaporti falsi (p. 5 del ricorso), dimostrato - come affermato dalla difesa- dal fatto che gli imputati non utilizzavano i passaporti contraffatti, procedendo, invece "a effettuare il controllo della frontiera con i loro veri passaporti elettronici" (p. 3 del ricorso). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento», integrano comunque «la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di 3 procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.: Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, sollecitando la difesa un accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità, in quanto motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte d'appello ha infatti escluse l'applicabilità di una pena sostitutiva, in considerazione del "carico sanzionatorio irrogato" dal Giudice di primo grado, scelta esplicitamente condivisa dalla Corte territoriale. Attenendo il tema all'ambito della discrezionalità del giudice di merito, e avendo la Corte d'appello motivato sufficientemente sul punto, deve pertanto ribadirsi che, in tema di sanzioni sostitutive, «l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede oli legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 1 - , Sentenza n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; per prec. conforme, v. Rv. 263300-01). 4. Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 10:3), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37713 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città con cui, a esito di giudizio abbreviato, AR KU e AP IS erano ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen., perché formavano e comunque detenevano due passaporti intestati ad altre persone, sui quali risultava apposta la loro fotografia. La riforma della sentenza di primo grado è intervenuta con riguardo esclusivo al beneficio della non menzione, avendo la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità e la condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, Avv. Massimiliano Di Cesare, affidando le proprie censure a tre motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen. per inidoneità assoluta allo scopo dell'espatrio del passaporto elettronico falsificato, il cui chip elettronico era illeggibile e, pertanto, non consentiva la lettura dei dati identificativi degli imputati. Era pertanto evidente, a parere della difesa, la grossolanità dei due passaporti, percepibile ictu °culi, tanto che i due ricorrenti non li utilizzavano al momento dell'imbarco, procedendo invece a mostrare i loro autentici passaporti. La difesa invoca, di conseguenza, la riqualificazione del reato in quello previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. 2.1. Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La censura di illogicità della motivazione si ricollega alla scelta dei Giudici dell' appello di applicare il comma secondo dell'art. 497 bis, anziché il primo comma. In base a tale scelta, la Corte d'appello avrebbe illogicamente ritenuto di non affrontare il merito della questione posta dall'appellante, limitandosi ad affermare che il compasso edittale previsto per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497 bis cod pen., esula da quello menzionato nell'art. 131 bis cod pen. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 53, comma 1, legge 689/1981, per non avere la Corte territoriale fornito alcuna motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o, in alternativa, con la sennidetenzione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Si dà atto che la difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte, 1 con cui si reiterano i motivi di ricorso e si riportano letteralmente le conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi, la difesa, con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione e, in particolare, con le ragioni che hanno portato a escludere la tesi del reato impossibile e a sostenere, invece, la riconducibilità dell'ascritta condotta nel perimetro dell'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte ha esaustivamente illustrato come la contraffazione dei passaporti, ben lungi dall'essere grossolanamente operata, C;
stat q il frutto di falsificazione professionale (con particolare riguardo alla cd. biodata page, contenente fotografia e riproduzione dei dati anagrafici, e alla qualità dei materiali utilizzati, all'applicazione di stampigliature interne, etc.), tanto da essere emersa soltanto a seguito di approfondite verifiche con raggi UV e di altre indagini. Risultano pertanto correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (a iniziare da Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946 - 01) in tema di falso documentale, secondo cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente, e cioè ictu °culi, la falsificazione dell'atto. Come già anticipato, nella motivazione dell'impugnata sentenza i 'Giudici d'appello hanno specificamente indicato quali concrete modalità di esecuzione dei falsi abbiano consentito di escludere che si trattasse di alterazione grossolana, vale a dire agevolmente percepibile da chiunque (in senso conforme, cfr. ex plurimis, le successive Rv. 263279-01; Rv. 276639 - 01). Avendo la difesa eluso, dunque, il confronto con la motivazione, va ribadito quanto ripetutamente chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 2. La manifesta infondatezza del secondo motivo discende direttamente dal medesimo vizio che inficia la prima censura: le dedotte censure ruotano infatti, ancora una volta, sulla contestata qualificazione del reato, ricondotto dai Giudici 2 (73 di merito nella fattispecie prevista dall'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Il motivo è generico e aspecifico, oltre che reiterativo, non esponendo la difesa argomenti idonei a contrastare la ricostruzione della fattispecie entro il perimetro dell'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. Va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, il reato ascritto -fin dalla dicitura di cui al capo d'imputazione -è quello previsto dal secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. I ricorrenti enfatizzano, a tal proposito, la pretesa difformità tra pronuncia di primo e secondo grado, affermando che il Giudice di primo grado avrebbe ricondotto la condotta al primo comma della citata disposizione. Ciò non corrisponde all'essenza dei due giudizi, attenendo la difformità tra le due pronunce unicamente al fatto che, in secondo grado, si è specificato che il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. costituisce un'autonoma ipotesi di reato, rispetto a quella prevista dal primo comma, non relegabile al ruolo di elemento puramente circostanziale (come ritenuto dal Giudice di primo grado). E, come ricordato dagli stessi ricorrenti, anche in primo grado il Giudice aveva comunque escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto "il carattere relativamente organizzato dell'attività delittuosa posta in essere dai rei, finalizzata alla perpetrazione di un'ulteriore illecito consistente nell'ingresso clandestino nel territorio del Regno Unito, non consente di inquadrare i fatti nelll'alveo di quelli non punibili per particolare tenuità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.". Tanto chiarito, è da rilevarsi la correttezza giuridica dell'impugnata sentenza laddove esclude l'applicazione della causa di non punibilità invocata in vista, appunto, della maggiore gravità dell'ascritta condotta, qualificata nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen, e non -come vorrebbe la difesa- del primo comma. Né dispiega efficacia dirimente il rilievo difensivo teso a evidenziare l'uso non personale dei passaporti falsi (p. 5 del ricorso), dimostrato - come affermato dalla difesa- dal fatto che gli imputati non utilizzavano i passaporti contraffatti, procedendo, invece "a effettuare il controllo della frontiera con i loro veri passaporti elettronici" (p. 3 del ricorso). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento», integrano comunque «la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di 3 procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.: Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, sollecitando la difesa un accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità, in quanto motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte d'appello ha infatti escluse l'applicabilità di una pena sostitutiva, in considerazione del "carico sanzionatorio irrogato" dal Giudice di primo grado, scelta esplicitamente condivisa dalla Corte territoriale. Attenendo il tema all'ambito della discrezionalità del giudice di merito, e avendo la Corte d'appello motivato sufficientemente sul punto, deve pertanto ribadirsi che, in tema di sanzioni sostitutive, «l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede oli legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 1 - , Sentenza n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; per prec. conforme, v. Rv. 263300-01). 4. Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 10:3), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2023