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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro in persona della dr. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3919/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ester Baessato e Parte_1
Elisabetta Villani del Foro di Genova, giusta procura in atti ricorrente CONTRO
l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura generale notarile alle liti in atti convenuto Conclusioni delle parti come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo accertarsi il diritto alla fruizione della NASPI con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della prestazione.
L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In fatto è pacifico e/o documentale: che il ricorrente in data 21/12/2021 ha ricevuto dalla Società datrice di lavoro lettera di licenziamento per asserito motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro e impossibilità di ricollocabilità lavorativa), con effetto dal termine del periodo di preavviso, pari a dieci giorni, e quindi dal 1.1.2023 (doc.4 ric.);
che in pari data il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente il predetto licenziamento, contestandone la validità, legittimità ed efficacia, offrendo la propria prestazione lavorativa, rivendicando, altresì, anche la sussistenza di crediti retributivi per attività di lavoro straordinario (doc. n. 5 ric.); che in data 22. 12. 2022 è intervenuta tra il ricorrente ed il datore di lavoro un verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della Legge 183/2010, davanti alla Commissione di certificazione Conciliazione ed Arbitrato;
che, il 20.1.2023, cessato in data 31.12 2022 il rapporto di lavoro, il ricorrente ha presentato INPS domanda di indennità di disoccupazione NASPI, allegando la lettera di licenziamento, la missiva di impugnativa di licenziamento ed il verbale di conciliazione (doc. 7 ric.)
che l'Inps ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “La risoluzione consensuale non è stata siglata davanti a direzione territoriale del lavoro come previsto nel suo caso specifico”.
che anche in sede di ricorso amministrativo l'INPS ha ribadito che “la domanda Naspi è stata respinta in quanto la tipologia di risoluzione consensuale nel caso in esame non rientra tra quelle previste dall'attuale normativa naspi per l'accoglimento della prestazione (Circolare 94/15)”.
In giudizio l'INPS ha assunto la non spettanza della NASPI, essendosi il rapporto risolto consensualmente, come risulterebbe anche dalle comunicazione obbligatoria del datore di lavoro e in quanto il rapporto si sarebbe consensualmente Pt_2 risolto al di fuori della procedura stabilita dall'art.7 L.n.604/1996; né ricorrerebbe l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6 D.Lgs.n.23/2015, non ostativa al riconoscimento della NASPI, secondo lo stesso Ministero del lavoro. Richiama, a sostegno, l'art. 3, c.2, del D.lgs. 22/2015, che, in assenza di perdita involontaria del lavoro, attribuisce il diritto alla Naspi in due sole ipotesi, ossia, ai “lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa” e“nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L.n.92/2012.”
La tesi dell'INPS non è condivisibile.
E' agli atti il Processo verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. del 22/12/20212 (cfr. doc. 6 ric.). Come chiaramente emerge dal tenore testuale del verbale di conciliazione e dalle sue premesse, le parti sono pervenute a tale atto per risolvere la controversia tra loro insorta sul licenziamento -già comunicato al lavoratore- e sulle differenze economiche per lavoro straordinario. L'atto non contiene alcun accordo tra datore di lavoro e lavoratore per interrompere il rapporto di lavoro, la cui data di cessazione nella conciliazione è tra l'altro rimasta ferma alla scadenza del preavviso, come previsto nella lettera di licenziamento precedentemente consegnata al lavoratore e produttiva dei suoi effetti risolutori, sia pure differiti alla scadenza del termine di preavviso. Trattasi, all'evidenza, non di atto con cui si è risolto il rapporto (risoluzione consensuale), ma di una transazione sulle conseguenze economiche dell'atto risolutivo unilaterale già comunicato formalmente (il licenziamento) e impugnato, nonchè sulle pretese economiche del lavoratore per lavoro straordinario. Ovviamente nessun rilievo, in tale contesto, può assumere la qualificazione della causa di cessazione del rapporto inizialmente fornita dal datore;
tra l'altro successivamente rettificata in quanto erronea, con indicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo quale ragione della cessazione del rapporto, come confermato dal pagamento del contributo in relazione al predetto licenziamento (doc. n. 11. ric.). Di talchè, versandosi in ipotesi perdita involontaria dell'occupazione, ed essendo il ricorrente in possesso alla data della cessazione dell'attività lavorativa dei requisiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 22/2015 (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed almeno n. 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire la Naspi.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la NASPI e pertanto condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la NASPI nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi;
condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Genova, 29/4/2025 Il Giudice
Margherita Bossi
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro in persona della dr. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3919/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ester Baessato e Parte_1
Elisabetta Villani del Foro di Genova, giusta procura in atti ricorrente CONTRO
l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura generale notarile alle liti in atti convenuto Conclusioni delle parti come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo accertarsi il diritto alla fruizione della NASPI con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della prestazione.
L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In fatto è pacifico e/o documentale: che il ricorrente in data 21/12/2021 ha ricevuto dalla Società datrice di lavoro lettera di licenziamento per asserito motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro e impossibilità di ricollocabilità lavorativa), con effetto dal termine del periodo di preavviso, pari a dieci giorni, e quindi dal 1.1.2023 (doc.4 ric.);
che in pari data il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente il predetto licenziamento, contestandone la validità, legittimità ed efficacia, offrendo la propria prestazione lavorativa, rivendicando, altresì, anche la sussistenza di crediti retributivi per attività di lavoro straordinario (doc. n. 5 ric.); che in data 22. 12. 2022 è intervenuta tra il ricorrente ed il datore di lavoro un verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della Legge 183/2010, davanti alla Commissione di certificazione Conciliazione ed Arbitrato;
che, il 20.1.2023, cessato in data 31.12 2022 il rapporto di lavoro, il ricorrente ha presentato INPS domanda di indennità di disoccupazione NASPI, allegando la lettera di licenziamento, la missiva di impugnativa di licenziamento ed il verbale di conciliazione (doc. 7 ric.)
che l'Inps ha respinto la domanda con la seguente motivazione: “La risoluzione consensuale non è stata siglata davanti a direzione territoriale del lavoro come previsto nel suo caso specifico”.
che anche in sede di ricorso amministrativo l'INPS ha ribadito che “la domanda Naspi è stata respinta in quanto la tipologia di risoluzione consensuale nel caso in esame non rientra tra quelle previste dall'attuale normativa naspi per l'accoglimento della prestazione (Circolare 94/15)”.
In giudizio l'INPS ha assunto la non spettanza della NASPI, essendosi il rapporto risolto consensualmente, come risulterebbe anche dalle comunicazione obbligatoria del datore di lavoro e in quanto il rapporto si sarebbe consensualmente Pt_2 risolto al di fuori della procedura stabilita dall'art.7 L.n.604/1996; né ricorrerebbe l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6 D.Lgs.n.23/2015, non ostativa al riconoscimento della NASPI, secondo lo stesso Ministero del lavoro. Richiama, a sostegno, l'art. 3, c.2, del D.lgs. 22/2015, che, in assenza di perdita involontaria del lavoro, attribuisce il diritto alla Naspi in due sole ipotesi, ossia, ai “lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa” e“nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n.604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L.n.92/2012.”
La tesi dell'INPS non è condivisibile.
E' agli atti il Processo verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. del 22/12/20212 (cfr. doc. 6 ric.). Come chiaramente emerge dal tenore testuale del verbale di conciliazione e dalle sue premesse, le parti sono pervenute a tale atto per risolvere la controversia tra loro insorta sul licenziamento -già comunicato al lavoratore- e sulle differenze economiche per lavoro straordinario. L'atto non contiene alcun accordo tra datore di lavoro e lavoratore per interrompere il rapporto di lavoro, la cui data di cessazione nella conciliazione è tra l'altro rimasta ferma alla scadenza del preavviso, come previsto nella lettera di licenziamento precedentemente consegnata al lavoratore e produttiva dei suoi effetti risolutori, sia pure differiti alla scadenza del termine di preavviso. Trattasi, all'evidenza, non di atto con cui si è risolto il rapporto (risoluzione consensuale), ma di una transazione sulle conseguenze economiche dell'atto risolutivo unilaterale già comunicato formalmente (il licenziamento) e impugnato, nonchè sulle pretese economiche del lavoratore per lavoro straordinario. Ovviamente nessun rilievo, in tale contesto, può assumere la qualificazione della causa di cessazione del rapporto inizialmente fornita dal datore;
tra l'altro successivamente rettificata in quanto erronea, con indicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo quale ragione della cessazione del rapporto, come confermato dal pagamento del contributo in relazione al predetto licenziamento (doc. n. 11. ric.). Di talchè, versandosi in ipotesi perdita involontaria dell'occupazione, ed essendo il ricorrente in possesso alla data della cessazione dell'attività lavorativa dei requisiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 22/2015 (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed almeno n. 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire la Naspi.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la NASPI e pertanto condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la NASPI nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi;
condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Genova, 29/4/2025 Il Giudice
Margherita Bossi