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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 96/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Regalbuto, via Vico Nizza n. 13, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Vito Felici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Regalbuto, via
Garibaldi n. 99, giusta procura in atti.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
• In via preliminare, dichiarare inammissibili e tardive le eccezioni e le difese
nuove formulate dal nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
del 25.09.2025, in quanto coperte da preclusione processuale.
• Nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. è cittadino Parte_1
italiano iure sanguinis. Per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
• Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo
ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si rimetteva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_1
dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
2 nata a [...] il [...]. Persona_1
Con propria memoria, depositata il 29.9.2025, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'assenza di prova per l'omessa Controparte_1
e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio
2025, n. 74, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai italiani in Parte_2
Argentina nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero era in progressivo aumento. Chiedeva,
quindi, procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni, verificando la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere, con spese “quanto
meno, compensate”.
All' udienza dell'1.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal resistente, di tardività
della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in quanto quest'ultima ha provveduto al deposito di tutti i documenti a prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in allegato al ricorso.
Nel merito, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana
[...]
a suo tempo emigrata in Argentina. Persona_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
3 a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che avo Persona_1
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dal ricorrente) e, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
4 persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
5 del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti del ricorrente siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, inoltre, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti (cf. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori dell'odierno ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di dall'avo Tes_1
in quanto nato da madre italiana ante 1948. Detto atto, sulla base Persona_1
della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista,
salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Per scrupolo, inoltre, si evidenzia che dagli atti del giudizio emerge la possibilità
che l'avo italiano abbia contratto matrimonio con un cittadino straniero ante 1948,
appunto il padre di , così eventualmente perdendo la cittadinanza italiana Tes_1
ex art. 10 L. 555/1912.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il
6 sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data
7 di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nato da madre cittadina italiana Tes_1
prima dell'1.1.1948 ovvero, eventualmente, anche a ove abbia Persona_1
contratto matrimonio con un cittadino straniero ante 1948. E così, conseguentemente,
anche a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che il ricorrente, per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.
8 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è cittadino Parte_1
italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 96/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Regalbuto, via Vico Nizza n. 13, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Vito Felici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Regalbuto, via
Garibaldi n. 99, giusta procura in atti.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
• In via preliminare, dichiarare inammissibili e tardive le eccezioni e le difese
nuove formulate dal nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
del 25.09.2025, in quanto coperte da preclusione processuale.
• Nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. è cittadino Parte_1
italiano iure sanguinis. Per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
• Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo
ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si rimetteva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e Controparte_1
dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
2 nata a [...] il [...]. Persona_1
Con propria memoria, depositata il 29.9.2025, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'assenza di prova per l'omessa Controparte_1
e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio
2025, n. 74, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai italiani in Parte_2
Argentina nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero era in progressivo aumento. Chiedeva,
quindi, procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni, verificando la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere, con spese “quanto
meno, compensate”.
All' udienza dell'1.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dal resistente, di tardività
della produzione documentale effettuata da parte ricorrente in quanto quest'ultima ha provveduto al deposito di tutti i documenti a prova dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in allegato al ricorso.
Nel merito, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana
[...]
a suo tempo emigrata in Argentina. Persona_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
3 a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che avo Persona_1
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dal ricorrente) e, pertanto,
non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
4 persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
5 del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti del ricorrente siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, inoltre, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti (cf. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale, riguardante i predecessori dell'odierno ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di dall'avo Tes_1
in quanto nato da madre italiana ante 1948. Detto atto, sulla base Persona_1
della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista,
salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Per scrupolo, inoltre, si evidenzia che dagli atti del giudizio emerge la possibilità
che l'avo italiano abbia contratto matrimonio con un cittadino straniero ante 1948,
appunto il padre di , così eventualmente perdendo la cittadinanza italiana Tes_1
ex art. 10 L. 555/1912.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il
6 sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data
7 di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nato da madre cittadina italiana Tes_1
prima dell'1.1.1948 ovvero, eventualmente, anche a ove abbia Persona_1
contratto matrimonio con un cittadino straniero ante 1948. E così, conseguentemente,
anche a tutti i loro discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che il ricorrente, per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.
8 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è cittadino Parte_1
italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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