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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RM LE, nella causa iscritta al n.6943/2025 R.G. L promossa
D A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv Christian Alessi, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_1
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuti contumaci
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e di che qui si dichiara: CP_1 CP_2
- Annulla l'avviso di addebito n. 59620190005789206 per difetto di notifica dichiarando prescritti i crediti sottesi relativi all'anno 2018; -Annulla gli avvisi di addebito n 59620170001021067, n. 59620170001353645, n.
59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n.59620190004406839,
59620190001729752, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202500001372/000,
notificata il 22.04.2025, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito.
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €. 1889,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristian Alessi,
dichiaratosi anistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e . Controparte_3
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2025 , l'odierno istante chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001372/000 fascicolo n. 2025/4766, notificata il
22.04.2025, nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59620170001021067,
n.59620170001353645, n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per gli CP_1
anni 2017 e 2018 e gli avvisi di addebito n. 59620190001729752 e n. 59620190005789206, aventi ad oggetto contributi IVS anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti ad essi sottesi per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/, nonché violazione di legge – art.50 D.p.r. n.602/73, atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di mora o intimazione ad adempiere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, benché evocati in giudizio, l' e non si CP_1 CP_2
costituivano, pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
8.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73, per come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di iscrizione ipotecaria come il preavviso di fermo amministrativo non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale
è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U.,
18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass., 13
maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23
novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, l'istante ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_1
contezza per la prima volta degli avvisi di addebito in contestazione tramite la ricezione della comunicazione di preavviso impugnata e che il termine quinquennale sarebbe maturato sia nel caso di mancata notifica degli atti impositivi, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Pertanto, preliminarmente va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi. Gli Enti convenuti su cui gravava l'onere, rimanendo contumaci, non hanno depositato documentazione attestante la notifica degli avvisi di addebito né atti interruttivi della prescrizione
Ora mancando la prova della notifica degli avvisi di addebito n. 59620170001021067,
n.59620170001353645, n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per gli anni CP_1
2017 e 2018, e l'avviso di addebito 59620190001729752 aventi ad oggetto contributi IVS anno
2018 , i crediti ad essi sottesi, anche tenendo conto dei termini di sospensione per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30
giugno 2021), alla data di notifica ( 22.04.2025) della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Parimenti per l'avviso di addebito n. 59620190005789206, avente ad oggetto contributi IVIS per l'anno 2018 e 2019, manca agli atti la prova della regolare notifica, pertanto, ne va rilevata la totale nullità e la prescrizione dei crediti sottesi solo per i contributi previdenziali relativi all'anno 2018.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, vanno annullati gli avvisi di addebito n. 59620170001021067, n.59620170001353645,
n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, e n. 59620190001729752 per intervenuta prescrizione, va altresì annullato l'avviso di addebito n.
59620190005789206 per difetto di notifica, dichiarando prescritti solo i crediti relativi ai contributi previdenziali per l'anno 2018; conseguentemente e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale della Controparte_2
ed all'esclusiva responsabilità dell' per l'annullamento degli atti impositivi per compensare CP_1
integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 14.11.2025
Il Giudice Onorario
RM LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RM LE, nella causa iscritta al n.6943/2025 R.G. L promossa
D A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv Christian Alessi, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_1
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuti contumaci
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e di che qui si dichiara: CP_1 CP_2
- Annulla l'avviso di addebito n. 59620190005789206 per difetto di notifica dichiarando prescritti i crediti sottesi relativi all'anno 2018; -Annulla gli avvisi di addebito n 59620170001021067, n. 59620170001353645, n.
59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n.59620190004406839,
59620190001729752, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202500001372/000,
notificata il 22.04.2025, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito.
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €. 1889,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristian Alessi,
dichiaratosi anistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e . Controparte_3
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2025 , l'odierno istante chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001372/000 fascicolo n. 2025/4766, notificata il
22.04.2025, nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59620170001021067,
n.59620170001353645, n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per gli CP_1
anni 2017 e 2018 e gli avvisi di addebito n. 59620190001729752 e n. 59620190005789206, aventi ad oggetto contributi IVS anni 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti ad essi sottesi per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/, nonché violazione di legge – art.50 D.p.r. n.602/73, atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di mora o intimazione ad adempiere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, benché evocati in giudizio, l' e non si CP_1 CP_2
costituivano, pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
8.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73, per come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di iscrizione ipotecaria come il preavviso di fermo amministrativo non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73, la quale
è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U.,
18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 novembre 2021 n. 37347; Cass., 13
maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23
novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, l'istante ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere avuto CP_1
contezza per la prima volta degli avvisi di addebito in contestazione tramite la ricezione della comunicazione di preavviso impugnata e che il termine quinquennale sarebbe maturato sia nel caso di mancata notifica degli atti impositivi, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Pertanto, preliminarmente va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi. Gli Enti convenuti su cui gravava l'onere, rimanendo contumaci, non hanno depositato documentazione attestante la notifica degli avvisi di addebito né atti interruttivi della prescrizione
Ora mancando la prova della notifica degli avvisi di addebito n. 59620170001021067,
n.59620170001353645, n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per gli anni CP_1
2017 e 2018, e l'avviso di addebito 59620190001729752 aventi ad oggetto contributi IVS anno
2018 , i crediti ad essi sottesi, anche tenendo conto dei termini di sospensione per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30
giugno 2021), alla data di notifica ( 22.04.2025) della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata, appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Parimenti per l'avviso di addebito n. 59620190005789206, avente ad oggetto contributi IVIS per l'anno 2018 e 2019, manca agli atti la prova della regolare notifica, pertanto, ne va rilevata la totale nullità e la prescrizione dei crediti sottesi solo per i contributi previdenziali relativi all'anno 2018.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, vanno annullati gli avvisi di addebito n. 59620170001021067, n.59620170001353645,
n.59620170001766077, n.59620170006158715, n.59620170006540924 e n. 59620190004406839, e n. 59620190001729752 per intervenuta prescrizione, va altresì annullato l'avviso di addebito n.
59620190005789206 per difetto di notifica, dichiarando prescritti solo i crediti relativi ai contributi previdenziali per l'anno 2018; conseguentemente e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale della Controparte_2
ed all'esclusiva responsabilità dell' per l'annullamento degli atti impositivi per compensare CP_1
integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 14.11.2025
Il Giudice Onorario
RM LE