Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10402 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
43012 REPUBBLICA ITALIANA IN 1 0402/03 LA CORTE SUP EM Oggetto PAGAMENTO COATTIVO SEZIONE PRIMA CIVILE CREDITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEBITORE R.G.N. 25391/00 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 23212 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.2718 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 14/01/2003 ADAMO Consigliere Dott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 73012 SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del PORTOGHESI 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO VALITUTTO ALTORISIA, in persona del Curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANZUR 21, presso l'avvocato CESARE NAPOLI, che lo rappresenta e difende, 2003 giusta procura a margine del controricorso;
47 - controricorrente شكرا CUPO VITANTONIO;
- intimato avversO la sentenza n. 326/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 09/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente l'Avvocato Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il 29.11.1995 l'Amministrazione Finanziaria dello Stato erogò a Cupo Vitantonio, quale creditore assegna- tario in una esecuzione presso terzi, la somma di L. 10.560.000, per rimborso Iva spettante a Valitutto Al- torisia, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno il 19.5.1995. Il curatore del fallimento propose giudizio di inefficacia dell'atto, ai sensi dell'art. 44 L.F., che si concluse con sentenza del Tribunale di Salerno di condanna solidale del Cupo e del Ministero delle Finan- ze alla restituzione delle somme, oltre al pagamento ا شكرا degli interessi e delle spese processuali. La decisione fu impugnata dall'Amministrazione del- lo Stato;
la curatela resistette e la Corte di Appello di Salerno con sentenza 9.5.2000 respinse la impugna- zione. Ha rilevato, anzitutto, la corte di merito che il pa- gamento eseguito dall'Ufficio finanziario cinque mesi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento era stato eseguito nella piena conoscenza della pendenza del pro- cedimento concorsuale da parte dell'Ufficio; e poiché, pure in caso di assegnazione delle somme di danaro al creditore procedente, la proprietà di esse resta al de- bitore sino a quando non vi sia stato il passaggio nel patrimonio del creditore, il sopravvenuto fallimento aveva legittimato il trasferimento delle somme al cura- tore, restando al creditore il diritto a soddisfarsi nell'ambito della procedura concorsuale. Propone ricorso per cassazione con unico motivo 1'Amministrazione dello Stato;
resiste con controricor- so il curatore del fallimento. Motivi della decisione Denunzia la ricorrente la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 553c.p.c.; 44 e 67 L. F.; 2043 2055 c.c. e dei principi generali in materia di respon- sabilità aquiljana;
nonché la omessa, insufficiente e ६ 3 contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che era stata la ordinanza di assegnazione del credito, anteriore alla dichiarazione di fallimen- to, a determinare la successione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, nel quale essa ricorrente era debitrice, tant'è che a seguito di essa la Valitutto aveva cessato di essere creditrice, giacché, nella ces- sione del credito pro solvendo, l'effetto traslativo non è differito al momento della riscossione. Deduce, infine, che non poteva essere esperita l'azione revocatoria ex art. 67 L. F., perché l'ordinanza di assegnazione aveva preceduto di oltre un anno la dichiarazione di fallimento e che, comunque, quell'esperimento avrebbe determinato la condanna del m Cupo, non anche della Amministrazione finanziaria. Il ricorso non merita di essere accolto, nessuna delle norme O dei principi indicati risultando violati e congrua essendo la motivazione della sentenza impu- gnata sul punto controverso, che attiene alla identifi- cazione del momento in cui si realizza l'atto che l'art. 44 L.F. sanziona di inefficacia. Posto, infatti, che la ratio della norma è di cri- stallizzare l'attivo, al pari del passivo, alla data nel senso che il LG della dichiarazione di fallimento, 4 primo non suscettibile di subire, successivamente ad essa, decrementi di alcun genere, nessun rilievo assume la circostanza che l'assegnazione del credito da parte del giudice della esecuzione al creditore procedente sia avvenuta anteriormente a quella data e non sia più revocabile, perché fuori dal periodo sospetto, essa non comportando la effettiva dismissione dal patrimonio del debitore delle risorse corrispondenti al credito asse- gnato, ma solo la possibilità per il creditore proce- dente di sostituirsi nella riscossione del credito al debitore esecutato, la quale, essendo compiuta con ri- sorse di quest'ultimo, estinguerà nello stesso tempo la obbligazione del terzo pignorato verso 1'esecutato e quella dell'esecutato verso il procedente (Cass. 9888/1995), determinando l'impoverimento della massa attiva e la lesione della par condicio creditorum, che la predetta cristallizzazione mira ad impedire. Conseguentemente, a meritare la sanzione di ineffi- cacia è il pagamento successivo alla assegnazione, se essa ne risulti sottratta ratione temporis;
per cui se tale atto solutorio avviene prima della dichiarazione di fallimento, ma all'interno del periodo sospetto, nel concorso con gli altri elementi e in particolare con decoctionis (art. quello soggettivo della scientia mentre se avviene 67L.F.), sarà soggetto a revoca, الكرا RPG. 25391/00 inefficace (Cass. successivamente è ope legis 3663/1998; 10785/1996; 1968/1994; 586/1985; 254/1975; 974/1972). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.100,00, di cui E.100 per esborsi e 1000 per onorari;
oltre alle spese generali come per " legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese processuali, in Euro 1.100,00., di cui E. 1000 per onorari 100 per esborsi, oltre alle spese e generali come per legge. Roma 14.1.2003 Presidente Il Consigliere estensore (Angelo Griece). a Plent (Donato Pler e Sw . M CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27-10-2003 serie 4 al n. 35479 versate € 149.77 IL CANCELLIERE apposta in calce alla copia autentica 30/5/2002(art. 278 T. COLLABORATOR CANCELLERIA CANCELLIERE Andrea Bianchi Roberto Riccie CORTE SUPREMA CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso 'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Prima Sezione Civile al n. Depositato in Cancelleria Camp. (€ Mod. 9 Art. 2 TUG 2003 apposta in calce alla copia autentica il (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roperto Ricet