Sentenza 3 aprile 1995
Massime • 2
Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi.
La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben distinto, sul piano strutturale, dalla ricognizione formale disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., ond'essa non soggiace alle regole di questa e non può essere inficiata da patologie processuali, quali la nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione di tali regole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/1995, n. 8455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8455 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1995 |
Testo completo
RG. 5991/PF 5
5 SEMF-412
4 13/4/85 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ud. 8 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. E ITAL IANA REPUBBLI CA per diritti 1.5s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
21 AGO.2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
II SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 63
Dott. Antonio Martinelli Presidente Dott. Francesco Morelli Consigliere Dott. Pietro Sirena Consigliere. Cp 3000 Dott. Carlo Luda di Cortemiglia Consigliere Dott. Giacinto Ciancaglini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti da SA De NE ed TO
RO avverso la sentenza in data 4 ottobre 1994 della
Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Francesco Morelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale dott. Antonio Marchesiello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza in data 4 ottobre 1994, con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva ridotto le pene inflitte dal GUP in sede di giudizio abbreviato a SA De NE
danno della società Autostrade e porto e detenzione d'arma
nell'interesse dei propone distinti ricorsi per cassazione due imputati l'avv. Francesco De Vita, deducendo mancanza di
motivazione sia in ordine alla richiesta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. giustificata dalla modesta entità della somma rapinata soprattutto con riferimento alla rilevante capacità economica della parte offesa, sia in ordine alla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. formulata in prime cure, dissenziente il e riproposta in appello. -P.M.,
Il primo motivo del ricorso del RO é inammissibile,
non essendo stata lamentata con i motivi di appello la manca-
ta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..
mentre l'analogo motivo del ricorso del De NE é manife-
stamente infondato. Invero, secondo la costante giurispruden-
za di questa Corte, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in questione, l'entità del danno deve anzitutto essere valu-
tata con riferimento al criterio oggettivo del danno in sé,
mentre quello subiettivo del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non ilappare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione
alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile;
sicché 1'indagine
sulle condizioni economiche della persona offesa é irrilevan-
quando il criterio obiettivo induca ad escludere la spe-te
2 ciale tenuità del danno. Ed é altrettanto pacifico che la dizione dell'art. 62 n. 4 c. p. sta ad indicare che ai fini della sua applicazione dideve trattarsi un pregiudizio economico di lievissima entitàá. Nel caso di specie la somma
rapinata ascendeva a E 417.000, un importo che in relazione
d'acquisto della moneta e al reddito nazionale al potere medio al momento del fatto, parametri ai quali Occorre far
non concreta quel danno di minima entità che é riferimento,
dell'applicazione dell'attenuante in parola, presupposto e indipendentemente dalla capacità economica del soggetto ció
passivo. -
Quanto al motivo comune, riguardante la mancata applicazio-
ne della pena richiesta dagli imputati, seguita poi da quel- la, accolta, di rito abbreviato, le Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza n. 15 del 23 dicembre 1994, P.M. c/
Abaz, cui il Collegio ritiene di aderire, ha stabilito 1'in-
patteggiamento compatibilità tra i riti alternativi del c.d.
dell'abbreviato, desumendola da una serie di argomenti di e carattere letterale e sistematico. Tale incompatibilità, riti,dovuta alla diversità ontologica e strutturale dei due sussiste però solo quando la prima richiesta sortisca esito
positivo per l'intervenuto consenso dell'altra parte e per la decisione di accoglimento della richiesta da parte del giudi-
cioè solo quando il profilo negoziale e quello decisiona- ce,
le abbiano assunto carattere di definitivitá e di irretratta-
all'impu- bilità, giacché in caso contrario si precluderebbe tato l'esercizio di un diritto contro la logica del sistema e, prima ancora, contro il buon senso. Analogamente é a dirsi allorquando sia la seconda richiesta e trovare il consenso
dell'altra parte e quello dei giudice, la prima rimanendo
improduttiva di effetti in quanto inconciliabile con il nuovo
rito adottato. Sicché nel caso di richiesta di applicazione di pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato, com'è appunto quello che ne 0resta precluso il vaglio della fondatezza meno del оссира,
dissenso del pubblico ministero, quale che sia la fase in cui ció si verifichi ( nella fase del giudizio una duplice ri-
chiesta é ammissibile solo nel rito direttissimo). Qualora
poi le due richieste vengano proposte nel corso delle indagi-
ni o all'udienza preliminare, all'ammissibilità della valuta zione del dissenso del pubblico ministero ai fini dell'appli-
cazione della pena osta anche il fatto che un tale giudizio non rientra nella competenza del giudice dell'udienza preli minare, ma in quella esclusiva del giudice del dibattimento
all'esito di esso (art. 448 c.p.p). L'imputato, allorquando,
in presenza del dissenso del pubblico ministero al patteggia-
mento, anziché affrontare l'udienza preliminare e l'eventuale dibattimento, all'esito del quale soltanto potrá vedersi valutata la sua richiesta di pena, richiede con Successo il
giudizio abbreviato, sceglie non solo il rito ma, con questo, anche il giudice competente a giudicarlo, con i limiti che tale competenza comporta.-
I ricorsi pertanto devono essere rigettati con le conse-
guenze di legge.- P. Q. M.
4 la Corte rigetta i ricorsi e condanna i al pagamento delle spese. -
Cosi deciso in Roma, 13 aprile 1995
IL CONSIGLIERE
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510
ricorrenti in solido
IL PRESIDENTE
Антон, майм
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R
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