Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 4 6 2 / 0 LA CORTIJU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE GLODIZIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16177/99 Cron. 3983 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 424 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep. M Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/11/01 Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 1.5 EL MA, elettivamente domiciliato in ROMA 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE VIA CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PIERO CONTI, difeso dagli avvocati GIANFRANCO CARADONNA, CLERIA MARINO MAGGIPINTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IA TO, IA OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. PORRO 48, presso lo difesi dagli studio dell'avvocato RO SCIUBBA, ROSELLI, PE PEPE, giusta avvocati DOMENICO 2001 delega in atti;
1477
- controricorrenti -
-1- nonchè
contro
DA LA, EL PE, UP RO, EL LO PE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 159/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato ROSELLI Domenico, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IA IT, IA OS, LI EP e UP PI rea- lizzavano su un fondo in Polignano a Mare, acquistato in comune, un fab- bricato di fatto diviso a metà tra i primi due e gli altri. Anche il terreno ve- niva di fatto diviso in due parti. Sottoposta a pignoramento la quota di UP e LI, il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura assegnando un termine per l'inizio del giudizio di divisione dell'immobile. Con atto notificato il 17/11/1987 AT AN, cessionario dei crediti della BNL e della Cassa Rurale e Artigiana, di cui alla procedura esecutiva, nonché IT e OS IA convenivano in giudizio i com- proprietari UP e LI per sentir disporre la divisione ovvero, in caso di indivisibilità, l'attribuzione dell'intero asse ad essi IA. Nella contumacia dei convenuti veniva integrato il contraddittorio nei confronti di RC ed TA LI nella qualità di eredi di SC Gi- sella, moglie deceduta di LI EP. Con sentenza 2/2/1995 l'adito tribunale di Bari, ritenuta l'indivisibilità dell'immobile, ne attribuiva la proprietà esclusiva congiuntamente ai Chia- rella con l'obbligo per gli stessi di corrispondere agli altri comproprietari le somme specificamente indicate per ognuno degli aventi diritto. Avverso la detta sentenza UP PI e LI EP proponevano appello. L'AT ed i due IA resistevano ALappello eccependo, in parti- colare, l'improponibilità del gravame per aver gli appellanti sottoscritto una dichiarazione di rinuncia ad ogni opposizione alla divisione e ad intervenire nel relativo giudizio. 3 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TA e Mar- cello LI, quest'ultimo interveniva volontariamente chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre il primo si costituiva chiedendo l'attribuzione del controvalore della sua porzione come quantificata dal tri- bunale. La corte di appello di Bari, con sentenza del febbraio 1999, dichiarava inammissibile il gravame e inefficace l'intervento di LI RC. Osservava la corte di merito: che l'appello principale era inammissibile in quanto proposto da soggetti che avevano rinunciato ad opporsi sia alle ini- ziative giudiziarie per la divisione sia ad intervenire a qualsiasi titolo nel relativo giudizio e, quindi, anche a proporre appello;
che, vertendosi in ma- teria disponibile, non poteva dubitarsi della validità del detto impegno;
che LI RC, intervenuto nel giudizio di secondo grado, aveva con- cluso per l'accoglimento dell'appello; che l'"interventore" si era limitato ad aderire ALappello principale sicché le sue conclusioni non potevano non rimanere travolte dalla inammissibilità dell'appello principale medesimo, trattandosi di ipotesi più radicale di quella, di cui al secondo comma dell'articolo 334 c.p.c., di appello incidentale tardivo del litisconsorte evo- cato in giudizio ex art. 331 c.p.c. ed inefficace in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello principale. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da LI RC con ricorso affidato a due motivi. IT e OS IA hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. AT AN, UP PI, LI EP e LI TA non han- no svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del ricorso con riferimento alle eccezioni sollevate dai resistenti IA relative: a) alla irritualità della procura, rilasciata al difensore a margine dell'atto, in quanto priva del requi- sito della specialità; b) alla invalidità della certificazione di autenticità della firma della procura apposta dalla parte in quanto eseguita da avvocato non iscritto nell'albo del patrocinanti in Cassazione;
c) alla posizione proces- suale di mero interventore adesivo dipendente assunta dal ricorrente nel giudizio di secondo grado, con conseguente inammissibilità del ricorso av- verso una sentenza non impugnata dalla parte principale. Le prime due eccezioni sono infondate. Al riguardo la Corte osserva rispettivamente: a) E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio se- condo cui il requisito della specialità della procura previsto dALarticolo 365 c.p.c. può essere ravvisato, indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che come nella specie – la procura sia apposta a margine del ricorso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (sentenze 19/4/2000 n. 5126; 6/4/2000_n. 4326; 8/9/1999 n. 9507). Peraltro la procura al difensore apposta a margine dell'atto con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univoca- mente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritener- si in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpre- tativo di conservazione dell'atto giuridico ( articolo 1367 c.c. ) di cui è 5 espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali ( sentenze 11/8/2000 n. 10732; 17/6/2000 n. 8252). b) La tesi dei resistenti segue un orientamento ispirato ad un rigore for- male recentemente superato dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sentenza 10/10/2000 n. 13468) secondo cui l'autentica della procura spe- ciale in margine al ricorso per cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione non è prevista a pena di nullità ma, al pari della mancata autenticazione, costituisce mera ir- regolarità, inidonea ad incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, quando il ricorso medesimo sia firmato da altro avvocato iscritto nell'albo speciale ed indicato come codifensore nella procura. Nella specie dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di le- gittimità in considerazione della natura (in procedendo ) della censura in · risulta che: 1) la procura è stata rilasciata dal ricorrente LI esame- RC congiuntamente agli avvocati Gianfranco Caradonna e Marino Maggipinto;
2) la firma del LI nella procura a margine del ricorso è stata certificata autografa solo dALavvocato Maggipinto non iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassa- zione;
3) il ricorso è stato firmato anche dALavvocato Caradonna iscritto nel detto albo speciale. Ciò posto è sufficiente osservare che, come questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire, non è configurabile la nullità della procura alle liti nell'ipotesi in cui essa, conferita in calce o ( come nella specie ) a margine di uno degli atti indicati dALarticolo 83 c.p.c., sia carente della certificazione ( da parte del difensore) dell'autografia della firma del conferente, purché la sottoscrizione del difensore abilitato sia ap- posta in calce ALatto medesimo, dovendosi ritenere che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, cer- tifichi anche l'autografia del conferente la procura medesima ( da ultimo, sentenza 10/4/2000 n. 4498). Inoltre la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sull'atto di cita- zione non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la detta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto ( consistente nella formazione del rap- porto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore no- minato ), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata ( tra le tante, sentenza 22/10/1998 n. 10494). Nella fattispecie, come rilevato, il ricorso contiene a margine la procura alle liti conferita - secondo quanto precisato nell'intestazione dell'atto - an- che ALavvocato Gianfranco Caradonna il quale ha firmato l'atto di impu- gnativa così certificando anche l'autografia del conferente la procura mede- sima. Del tutto irrilevante è pertanto che l'autenticità delle firme apposte alla procura sia stata certificata solo dALavvocato Marino Maggipinto e non dALaltro difensore tenuto anche conto che i resistenti non hanno contestato l'autenticità delle firme autenticate dALavvocato Maggipinto e non dALavvocato Caradonna. E' invece fondata la terza eccezione di inammissibilità del ricorso. Come risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa parte in fatto del ri- corso, la sentenza di primo grado ( pubblicata il 2/2/1995 ) è stata impu- gnata da GO PI e da LI EP con atto notificato il 16/3/1996 solo agli attori ( ossia ai IA ed ALAT ). Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di divisione, RC LI, prima ancora della notifica dell'atto di in- tegrazione del contraddittorio, è intervenuto volontariamente con atto del 6/6/1997 ( ben oltre il termine annuale di cui ALarticolo 327 c.p.c. ) chie- dendo l'accoglimento dell'appello proposto da LI EP e da Zu- go PI. Ciò posto deve essere innanzitutto rilevato che l'intervento in giudizio del litisconsorte necessario, costituito in primo grado e non convenuto in giudizio in sede di gravame, è ammissibile in quanto realizza un presuppo- sto processuale che, comunque, sarebbe venuto in essere a seguito dell'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice a norma dell'articolo 331 c.p.c. Non vi è poi dubbio che, in presenza della rilevata situazione processua- le, l'intervento spiegato nel giudizio di secondo grado da LI RC (dopo che quest'ultimo aveva fatto scadere il termine di cui ALarticolo 327 c.p.c. per impugnare la sentenza del tribunale ) debba essere qualificato "adesivo dipendente” come quello di colui che interviene per aderire, in for- za di un proprio interesse, alla domanda di una parte: nella specie per aderi- re alle ragioni fatte valere dagli appellanti fatte proprie dALinterventore a tutela di un proprio autonomo interesse ad ottenere la riforma della sentenza appellata. Occorre ora richiamare i seguenti principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte: 008 - la regola dell'articolo 334 c.p.c. - secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contrad- dittorio nella cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazio- ne incidentale tardiva - è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione prin- cipale o che è stata chiamata ad integrare il contraddittorio, mentre il ricorso incidentale di tipo adesivo, essendo diretto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni fatte valere dal ricorrente principale, deve es- sere proposto nei termini ordinari ( sentenze 9/8/1996 n. 7339; 5/9/1995 n. 9323; 24/5/1993 n. 5817; 17/9/1992 n. 10651 ); - quando l'interventore, pur essendo titolare di un proprio diritto, lo fac- cia valere non in via autonoma (cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti ) bensì quale inte- resse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato adesivo dipendente ( sentenza 1/12/1997 n. 12134); - l'intervento adesivo dipendente dà luogo ad un giudizio unico con plu- ralità di parti nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte principale ed ALinterveniente, i poteri del quale so- no limitati ALespletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata: conseguentemente, se le parti del giudizio prin- cipale pongono fine al rapporto processuale, la lite cessa di esistere e l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo: in ogni caso l'interveniente non è legittimato ad impugnare autonomamente la decisione sfavorevole alla parte adiuvata ( sentenze 16/10/1998 n. 10237; 20/10/1997 n. 10252; 22/2/1996 n. 1410; 4/7/1994 n. 6309 ). 9 In applicazione dei detti principi di diritto il ricorso proposto da Pigna- telli RC interventore adesivo dipendente nel giudizio di appello - de- ve essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza di secondo grado non è stata impugnata dalle parti adiuvate dal ricorrente, ossia dagli appel- lanti LI EP e UP PI. Le spese del giudizio di legittimità sostenute dai resistenti vanno poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione che (€ 13810) (€ 1549,37) liquida in complessive lire 267.400 Toltre lire 3.000.000 a titolo di ono- rari. Roma 8 novembre 2001 Il consigliere estensore Il presidente vance Joufour 109T 129,11 456T 2009 IL CANCELLIERE C1 тот. 160, 10 Valexia Neri CANCELLERIA 04 FEB. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE KOM NERE C Registrato in data 1 200 Brie 4. 28909 verato C. 160,10 al n.. CENTOSENDANTA/10 ...) (euro. p. 11 gente Servizi (Dott.ssa Mari DI FILIPPO) Responsabile erzio Atti Giudiziari L E L E D (Dr. M. PACCICHINI) 002 N G A N O DI A T R E 10