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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico AN EL NE ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. n. 6486/25) promossa da:
- Avv. Spotorno Parte_1
CONTRO
- Avv.ti AL e RE Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1298/25, emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 23/5/25, con cui le è stato ordinato di pagare alla 108.020,21 euro, oltre interessi e CP_1 spese legali. Secondo l'odierna opposta si tratta di crediti per forniture sanitarie effettuate dalla Parte_2 acquistati con gli atti di cessione da a elencati a pagina 1 della comparsa di risposta. Pt_2 CP_1
L'importo indicato era costituito dalle somme per:
- interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, pari a 91.220,21 euro.
- il risarcimento del danno di 40,00 euro a fattura ex art. 6 dello stesso D.lgs., per 16.800,00 euro. Il si è opposto al decreto per le motivazioni che si analizzano di seguito. Parte_1 Parte_1
1) Prescrizione parziale del credito. Il ha innanzitutto eccepito la prescrizione parziale del credito vantato Parte_1 dall'opposta in relazione agli importi di 19.258,19 euro per interessi e di 5.200,00 euro per risarcimento, a causa del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. L'opposta ha eccepito di aver interrotto la prescrizione, mediante la comunicazione effettuata il 27/11/18 della cessione del 21/11/18, nella quale sono contenuti i crediti asseritamente prescritti, oltre agli estratti conto inviati successivamente al . Parte_1
Nessuno di tali atti contiene però l'esplicitazione di “una pretesa di intimazione o richiesta scritta di adempimento”, come invece la Cassazione pretende ai fini interruttivi della prescrizione nella sua recentissima pronuncia n. 7188/25, alla cui condivisa motivazione si fa qui richiamo integrale. L'eccezione in esame deve pertanto essere accolta, muovendo retroattivamente dalla data della notifica del decreto opposto (4/6/25), dovendosi di conseguenza valutare nel merito solo il credito residuo.
2) Il ritardo nei pagamenti. Occorre sul punto valutare in primo luogo il pacifico difetto di fatturazione elettronica da parte della
Pt_2
L'obbligo di tale sistema di fatturazione è stato introdotto a carico dei creditori degli Enti Pt_3 con l'art. 1, commi da 209 a 2014, del D.l. n. 244/07. Il comma 210 ha in particolare imposto che tali Enti “non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica” delle fatture. L'entrata in vigore per gli enti ospedalieri di tali regole è stata fissata al 31/3/15 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/13 all'art. 6, comma 3, che al comma 6 ha ribadito che tali amministrazioni “non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”. Tutte le fatture in esame sono successive al 2015, e quindi il loro pagamento, pacificamente effettuato pur difettando i presupposti normativi di cui sopra, non può essere considerato tardivo, per mancanza, anch'essa pacifica, di fatturazione elettronica. Non spettano quindi all'opposta né gli interessi di mora e neppure i 40,00 euro per ciascuna fattura. Anche per il credito non prescritto l'opposizione merita dunque accoglimento, con revoca del decreto opposto.
3) Le spese di lite. La soccombenza dell'opposta ne comporta la condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione riferito alla somma azionata.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto. CONDANNA a rimborsare all'opponente le spese di lite, che liquida in 406,50 Controparte_1 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 2/12/25 Il Giudice Unico
AN EL NE