TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato a [...], Scozia (Regno Unito) il 26.8.1961; Parte_1
nato a [...], Scozia (Regno Unito) il 4.8.1993, Parte_1 tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Gabriele Giambrone e Alessandro Gravante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, via Poli n. 29;
Ricorrenti contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da cittadina italiana nata il [...] a [...] Persona_1
CA (IS), successivamente emigrata nel Regno Unito, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo: in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal
Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024; nel merito, ha evidenziato: il difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi ormai deceduti e dell'impossibilità di agire per il predetto accertamento da parte dei discendenti odierni ricorrenti;
la carenza di interesse ad agire, con specifico riferimento alla sola linea di discendenza maschile, in ragione della mancanza di prova di aver adito l'Amministrazione competente, di aver avviato il procedimento amministrativo e di aver atteso lo spirare del termine di 730 giorni;
con riferimento alla sola linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai ricorrenti;
l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36; la necessità di sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale.
Con provvedimento del 20.6.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che:
- la domanda è stata proposta da nato il [...] e Parte_1
nato il [...]; Parte_1
pagina 2 di 10 - è in atti la procura alle liti conferita al difensore da Parte_1 nato il [...], non anche la procura alle liti conferita da Parte_1
nato il [...], posto che il documento non è stato allegato, nonostante
[...] sia stato inserito nell'indice degli allegati predisposto in calce al ricorso;
ritenuto il difetto di procura alle liti;
richiamato, l'art. 182 c.p.c., secondo cui, nella verifica della regolare costituzione delle parti, il giudice, quando rileva la mancanza della procura al difensore assegna un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti;
assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il rilascio della procura alle liti”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 28 ottobre
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 19 settembre 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 20.6.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine la parte ricorrente ha depositato l'integrazione
(sub specie di procura alle liti di nato il [...], Parte_1 conferita ai difensori), il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dal , è infondata e deve essere respinta. CP_1
Sul punto, sarà sufficiente evidenziare quanto segue:
pagina 3 di 10 - Ciascun ricorrente agisce iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- Non è richiesta pronuncia alcuna in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti;
- Non consentire il riconoscimento della cittadinanza, sulla scorta della disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, condurrebbe ad un'inammissibile interpretatio abrogans della predetta normativa;
- “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/20022);
- “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
pagina 4 di 10 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
3) Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo; sull'interesse ad agire
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n.
362/1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24
Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (Cass. Civ. SSUU 28873/2008).
pagina 5 di 10 Occorre inoltre affermare che le parti ricorrenti hanno proposto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana avendone interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa.
4) Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Sul punto, sarà sufficiente richiamare integralmente le pronunce di legittimità sopra riportate agli ultimi due punti del paragrafo 1), al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno status permanente ed imprescrittibile.
5) Sulla non retroattività del d.l. 36/2025 (conv. in l. 74/2025)
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l.
36/2025 (conv. in l. 74/2025) (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire”
(art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività d.l. 36/2025 (conv. in l.
74/2025) e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
6) Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
pagina 6 di 10 Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022): nel caso di specie, la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva e la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
7) Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la Controparte_1 quale il Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del
Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Al riguardo non vi è luogo a provvedere in quanto, nelle more della definizione del presente giudizio, la questione di costituzionalità è stata risolta dalla Consulta con sentenza n. 142/2025, con la quale tutte le questioni sono state respinte (in parte con declaratoria di inammissibilità, in parte con rigetto nel merito per ritenuta infondatezza).
È possibile, allora, procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
8) Nel merito
pagina 7 di 10 La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'estratto dell'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione britannica della sig.ra unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei Persona_1 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale -.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente degli odierni Persona_1 ricorrenti, ha contratto matrimonio nel 1896 con cittadino italiano;
Persona_2
(figlia di ha contratto matrimonio nel 1928 con cittadino straniero, Persona_1 perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
pagina 8 di 10 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
pagina 9 di 10 9) Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà, avuto riguardo alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale in corso di causa;
per la metà non compensata seguono la soccombenza (avuto riguardo anche alle plurime seguenti circostanze: la genericità delle difese del;
l'indicazione di difese CP_1 palesemente inconferenti rispetto alla linea di discendenza rilevante nel caso di specie;
la richiesta di sospensione per pregiudizialità, nonostante l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Tribunale dell'orientamento sul punto della
Sezione Specializzata Protezione Internazionale dell'intestato Tribunale) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 726,50 oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, 6 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
nato a [...], Scozia (Regno Unito) il 26.8.1961; Parte_1
nato a [...], Scozia (Regno Unito) il 4.8.1993, Parte_1 tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Gabriele Giambrone e Alessandro Gravante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, via Poli n. 29;
Ricorrenti contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da cittadina italiana nata il [...] a [...] Persona_1
CA (IS), successivamente emigrata nel Regno Unito, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo: in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal
Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024; nel merito, ha evidenziato: il difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi ormai deceduti e dell'impossibilità di agire per il predetto accertamento da parte dei discendenti odierni ricorrenti;
la carenza di interesse ad agire, con specifico riferimento alla sola linea di discendenza maschile, in ragione della mancanza di prova di aver adito l'Amministrazione competente, di aver avviato il procedimento amministrativo e di aver atteso lo spirare del termine di 730 giorni;
con riferimento alla sola linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai ricorrenti;
l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36; la necessità di sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale.
Con provvedimento del 20.6.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che:
- la domanda è stata proposta da nato il [...] e Parte_1
nato il [...]; Parte_1
pagina 2 di 10 - è in atti la procura alle liti conferita al difensore da Parte_1 nato il [...], non anche la procura alle liti conferita da Parte_1
nato il [...], posto che il documento non è stato allegato, nonostante
[...] sia stato inserito nell'indice degli allegati predisposto in calce al ricorso;
ritenuto il difetto di procura alle liti;
richiamato, l'art. 182 c.p.c., secondo cui, nella verifica della regolare costituzione delle parti, il giudice, quando rileva la mancanza della procura al difensore assegna un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti;
assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il rilascio della procura alle liti”
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 28 ottobre
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 19 settembre 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 20.6.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine la parte ricorrente ha depositato l'integrazione
(sub specie di procura alle liti di nato il [...], Parte_1 conferita ai difensori), il che consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dal , è infondata e deve essere respinta. CP_1
Sul punto, sarà sufficiente evidenziare quanto segue:
pagina 3 di 10 - Ciascun ricorrente agisce iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- Non è richiesta pronuncia alcuna in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti;
- Non consentire il riconoscimento della cittadinanza, sulla scorta della disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, condurrebbe ad un'inammissibile interpretatio abrogans della predetta normativa;
- “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/20022);
- “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
pagina 4 di 10 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
3) Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo; sull'interesse ad agire
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n.
362/1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24
Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (Cass. Civ. SSUU 28873/2008).
pagina 5 di 10 Occorre inoltre affermare che le parti ricorrenti hanno proposto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana avendone interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa.
4) Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Sul punto, sarà sufficiente richiamare integralmente le pronunce di legittimità sopra riportate agli ultimi due punti del paragrafo 1), al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno status permanente ed imprescrittibile.
5) Sulla non retroattività del d.l. 36/2025 (conv. in l. 74/2025)
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l.
36/2025 (conv. in l. 74/2025) (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire”
(art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività d.l. 36/2025 (conv. in l.
74/2025) e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
6) Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
pagina 6 di 10 Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022): nel caso di specie, la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva e la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
7) Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la Controparte_1 quale il Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del
Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Al riguardo non vi è luogo a provvedere in quanto, nelle more della definizione del presente giudizio, la questione di costituzionalità è stata risolta dalla Consulta con sentenza n. 142/2025, con la quale tutte le questioni sono state respinte (in parte con declaratoria di inammissibilità, in parte con rigetto nel merito per ritenuta infondatezza).
È possibile, allora, procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
8) Nel merito
pagina 7 di 10 La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'estratto dell'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione britannica della sig.ra unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei Persona_1 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale -.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente degli odierni Persona_1 ricorrenti, ha contratto matrimonio nel 1896 con cittadino italiano;
Persona_2
(figlia di ha contratto matrimonio nel 1928 con cittadino straniero, Persona_1 perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
pagina 8 di 10 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
pagina 9 di 10 9) Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà, avuto riguardo alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale in corso di causa;
per la metà non compensata seguono la soccombenza (avuto riguardo anche alle plurime seguenti circostanze: la genericità delle difese del;
l'indicazione di difese CP_1 palesemente inconferenti rispetto alla linea di discendenza rilevante nel caso di specie;
la richiesta di sospensione per pregiudizialità, nonostante l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Tribunale dell'orientamento sul punto della
Sezione Specializzata Protezione Internazionale dell'intestato Tribunale) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 726,50 oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, 6 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 10 di 10