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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA ED GI, nato a [...] 1'11/07/1952 avverso la sentenza n. 21874 del 09/04/2025 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AR de Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto nell'interesse di GI ED, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27 dicembre 2023 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5999 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/01/2026 Sezione (sentenza n. 29944 del 6 luglio 2022), riqualificava i fatti contestati ai sensi dell'art. 317 cod. pen. rideterminando la pena inflitta all'imputato in quattro anni e un mese di reclusione. 2. GI ED, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto di tipo percettivo della menzionata pronuncia della Corte di cassazione nella parte in cui ha affermato che la sentenza rescindente avesse qualificato i fatti ai sensi dell'art. 317 cod. pen. mentre, al contrario, aveva rimesso al giudice del rinvio provvedervi. Detto errore, oltre ad essere desumibile dalla sentenza rescindente («in particolare, se gli elementi probatori acquisiti o acquisibili consentano di qualificare tutte le venti condotte indicate nel capo A) ex art. 317 cod. pen., o i se del caso, sotto altra fattispecie incriminatrice, perché al riguardo le sentenze sinora emesse dai Giudici di merito non hanno svolto una disamina completa»), si evince anche da quella rescissoria che i a pag. 14 1 ha dato atto del petitum («se le condotte di cui ai capi A) e B) siano riportabili sotto l'egida dell'art. 317 c.p. o eventualmente di altre fattispecie di reato»). Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto precluse alcune circostanze di fatto, considerandole ormai accertate e decise nella sentenza rescindente (la qualifica di pubblico ufficiale, le condotte, le attività per le quali erano state richieste le somme di denaro, l'esercizio sanitario intramoenia), così da non consentire quell'accertamento da parte del giudice del rinvio che, invece, avrebbe determinato il proscioglimento dell'imputato o la qualificazione della condotta in induzione indebita, anziché in concussione. 3. In data 9 gennaio 2026, è pervenuta, via pec, memoria difensiva dell'avvocato Domenico Farina, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato gli argomenti contenuti nella requisitoria scritta del Procuratore generale, ribadendo la sussistenza dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2. Come è noto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste nell'errata percezione causata da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, tale da influenzare il processo formativo della volontà e viziare la percezione delle risultanze processuali così da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. Con la sentenza emessa da questa Sezione, n. 29944 del 6 luglio 2022, era stato disposto l'annullamento con rinvio della pronuncia della Corte di appello di Bari del 13 luglio 2021 in ordine alla qualificazione dei fatti contestati come induzione indebita (capi A e B). 3.1. La pronuncia rescindente, infatti, dopo avere dato atto della congiunta ricostruzione in fatto operata dalle pronunce di merito in base alle convergenti prove acquisite, aveva ritenuto che la pretesa dei ricorrenti - medici del pubblico servizio sanitario - di ottenere una somma di denaro dalle donne che esercitavano il loro diritto di compiere l'interruzione volontaria della gravidanza (prestazione a carico del servizio sanitario nazionale) andasse qualificata ai sensi dell'art. 317 cod. pen. in quanto i richiesti compensi indebiti avevano condizionato le scelte delle pazienti. Il relativo principio di diritto era stato enunciato proprio in questi termini con riguardo alle condotte di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (par. 1.4 del considerato in diritto, pag. 7) ed era stato rimesso al Giudice di merito solo l'accertamento degli elementi probatori, acquisiti o da acquisire, concernenti le singole pazienti indicate nei capi di imputazione. Alla luce di detti elementi, la sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato dal ricorso, non è caduta in alcun errore percettivo allorchè ha ritenuto che la pronuncia rescindente, sinteticamente illustrata, avesse qualificato come concussive le condotte contestate agli imputati ai capi A) e B). 3.2. Con specifico riferimento alla posizione di GI ED, la sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibili i motivi proposti sia riguardo 3 al giudizio di responsabilità di natura concorsuale con AL AT (dirigente medico responsabile del servizio di interruzione delle gravidanze dell'ospedale GI TA di Cerignola); sia riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante invocata (pag. 10). La sentenza impugnata ha dato atto che la Corte di appello di Bari, in forza di prove univoche (video riprese, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese), avesse esaminato ed approfondito ogni singolo episodio contestato, rinvenendo tutti gli elementi costitutivi del reato di concussione (eccetto il n. 16) nella condotta di AT, di cui ED era concorrente nella sua qualità di unico anestesista non obiettore di coscienza che con lui poteva svolgere la prestazione sanitaria dovuta. 4. Alla luce degli argomenti esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AR de Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto nell'interesse di GI ED, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27 dicembre 2023 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5999 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/01/2026 Sezione (sentenza n. 29944 del 6 luglio 2022), riqualificava i fatti contestati ai sensi dell'art. 317 cod. pen. rideterminando la pena inflitta all'imputato in quattro anni e un mese di reclusione. 2. GI ED, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto di tipo percettivo della menzionata pronuncia della Corte di cassazione nella parte in cui ha affermato che la sentenza rescindente avesse qualificato i fatti ai sensi dell'art. 317 cod. pen. mentre, al contrario, aveva rimesso al giudice del rinvio provvedervi. Detto errore, oltre ad essere desumibile dalla sentenza rescindente («in particolare, se gli elementi probatori acquisiti o acquisibili consentano di qualificare tutte le venti condotte indicate nel capo A) ex art. 317 cod. pen., o i se del caso, sotto altra fattispecie incriminatrice, perché al riguardo le sentenze sinora emesse dai Giudici di merito non hanno svolto una disamina completa»), si evince anche da quella rescissoria che i a pag. 14 1 ha dato atto del petitum («se le condotte di cui ai capi A) e B) siano riportabili sotto l'egida dell'art. 317 c.p. o eventualmente di altre fattispecie di reato»). Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto precluse alcune circostanze di fatto, considerandole ormai accertate e decise nella sentenza rescindente (la qualifica di pubblico ufficiale, le condotte, le attività per le quali erano state richieste le somme di denaro, l'esercizio sanitario intramoenia), così da non consentire quell'accertamento da parte del giudice del rinvio che, invece, avrebbe determinato il proscioglimento dell'imputato o la qualificazione della condotta in induzione indebita, anziché in concussione. 3. In data 9 gennaio 2026, è pervenuta, via pec, memoria difensiva dell'avvocato Domenico Farina, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato gli argomenti contenuti nella requisitoria scritta del Procuratore generale, ribadendo la sussistenza dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2. Come è noto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste nell'errata percezione causata da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, tale da influenzare il processo formativo della volontà e viziare la percezione delle risultanze processuali così da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. Con la sentenza emessa da questa Sezione, n. 29944 del 6 luglio 2022, era stato disposto l'annullamento con rinvio della pronuncia della Corte di appello di Bari del 13 luglio 2021 in ordine alla qualificazione dei fatti contestati come induzione indebita (capi A e B). 3.1. La pronuncia rescindente, infatti, dopo avere dato atto della congiunta ricostruzione in fatto operata dalle pronunce di merito in base alle convergenti prove acquisite, aveva ritenuto che la pretesa dei ricorrenti - medici del pubblico servizio sanitario - di ottenere una somma di denaro dalle donne che esercitavano il loro diritto di compiere l'interruzione volontaria della gravidanza (prestazione a carico del servizio sanitario nazionale) andasse qualificata ai sensi dell'art. 317 cod. pen. in quanto i richiesti compensi indebiti avevano condizionato le scelte delle pazienti. Il relativo principio di diritto era stato enunciato proprio in questi termini con riguardo alle condotte di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (par. 1.4 del considerato in diritto, pag. 7) ed era stato rimesso al Giudice di merito solo l'accertamento degli elementi probatori, acquisiti o da acquisire, concernenti le singole pazienti indicate nei capi di imputazione. Alla luce di detti elementi, la sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato dal ricorso, non è caduta in alcun errore percettivo allorchè ha ritenuto che la pronuncia rescindente, sinteticamente illustrata, avesse qualificato come concussive le condotte contestate agli imputati ai capi A) e B). 3.2. Con specifico riferimento alla posizione di GI ED, la sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibili i motivi proposti sia riguardo 3 al giudizio di responsabilità di natura concorsuale con AL AT (dirigente medico responsabile del servizio di interruzione delle gravidanze dell'ospedale GI TA di Cerignola); sia riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante invocata (pag. 10). La sentenza impugnata ha dato atto che la Corte di appello di Bari, in forza di prove univoche (video riprese, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese), avesse esaminato ed approfondito ogni singolo episodio contestato, rinvenendo tutti gli elementi costitutivi del reato di concussione (eccetto il n. 16) nella condotta di AT, di cui ED era concorrente nella sua qualità di unico anestesista non obiettore di coscienza che con lui poteva svolgere la prestazione sanitaria dovuta. 4. Alla luce degli argomenti esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2026.