Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di omesso controllo produttivo di un reato a mezzo stampa (art. 57 cod. pen.), non spiega alcun rilievo il conferimento delle funzioni di controllo al redattore capo delle edizioni decentrate, in quanto il controllo sul giornale, unitariamente considerato, compete, ex art. 57 cod. pen. e 3 della legge n. 47 del 1948, in via esclusiva al direttore responsabile, con la conseguenza che non sussiste alcuna possibilità di delegarlo ad altri soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2014, n. 51111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51111 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 16/10/2014
Dott. SABEONE G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3042
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 2996/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA ID N. IL 31/03/1974;
EO MA N. IL 21/03/1966;
avverso la sentenza n. 3421/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Per i ricorrenti è presente l'Avvocato Ferrante, anche in sost. Avv. De Nigris, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
Per la parte civile è presente l'Avvocato Ferraioli, il quale insiste per la declaratoria di inammissibilità e deposita conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. ZA ID e OR RI sono imputati del reato di cui all'articolo 595 c.p. - rispettivamente quale giornalista del quotidiano "Il Mattino" e quale direttore responsabile dello stesso - per avere offeso la reputazione di MÌ ON, ipotizzando a suo carico la possibilità di configurare il reato di truffa a mezzo di atti giudiziari.
2. Il tribunale di Napoli li aveva ritenuti responsabili dei reati ascritti e condannati alla pena di Euro 400 di multa la ZA e Euro 300 di multa OR, oltre al risarcimento del danno.
3. La Corte d'appello di Napoli, su appello di entrambi gli imputati, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
4. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con unico atto, per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 47, 51 e 57 c.p., nonché 21 e 111 della carta costituzionale;
sostiene la difesa che la notizia pubblicata sul giornale "Il Mattino" era vera ed era stata verificata dalla giornalista attraverso una conversazione con il Dottor Ferraioli, direttore generale dell'azienda sanitaria locale. Di nessun rilievo sarebbe, secondo la difesa, il fatto che tale fonte fosse parte in causa nella controversia instaurata dalla persona offesa (si discuteva della validità di un concorso indetto dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno 1); inoltre, tale fonte non poteva dirsi indiretta, in quanto il dottor Ferraioli aveva riferito di conversazioni avute con l'ufficio legale dell'Asl. L'avvenuta verifica della notizia, anche ove essa fosse risultata falsa, doveva poi essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca, quanto meno nella sua forma putativa. Sull'elemento soggettivo del reato, e cioè sulla volontà della ZA di diffamare la MÌ, mancava una adeguata motivazione.
5. Per quanto riguarda la posizione del direttore, la difesa lamenta la assoluta apparenza della motivazione;
contesta, poi, che sia attribuibile la responsabilità per l'eventuale reato commesso dal giornalista qualora il direttore abbia delegato per iscritto il controllo ad un caposervizio della redazione locale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per i reati contestati agli imputati è ad oggi decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. Orbene, i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico degli imputati dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la loro estraneità ai fatti contestati. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
2. Essendovi costituzione di parte civile, i motivi di ricorso debbono essere valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Sotto tale profilo si osserva che il ricorso è infondato;
invero, la Corte territoriale ha correttamente escluso la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca per essere mancata una scrupolosa verifica da parte della giornalista della verità dei fatti narrati. Innanzitutto, mentre i ricorrenti hanno focalizzato la loro attenzione sulla questione della possibile denuncia per "truffa in atti giudiziari", la Corte ha preso in esame molteplici circostanze oggetto di narrazione, escludendone la corrispondenza a verità. In particolare per quanto riguarda la asserita acquiescenza della ricorrente (definita quale "retromarcia") e il carattere necessitato di tale condotta, nonché l'assenza dei requisiti per l'ammissione al concorso. Il mancato scrupoloso accertamento di tali circostanze di fatto, osserva la Corte d'appello di Napoli, ha portato ad una distorsione della realtà, ove la MÌ è stata diffamatoriamente descritta come una truffatrice priva dei requisiti che, colta con le mani nel sacco, è stata costretta a fare dietro-front onde evitare che nei suoi confronti potessero ipotizzarsi condotte penalmente rilevanti;
laddove emerge, al contrario, che la persona offesa - vistasi precedere in graduatoria da soggetti privi del titolo specialistico richiesto dall'avviso pubblico, da lei solo posseduto - ebbe ad impugnare sia la graduatoria che l'atto amministrativo di revoca, rinunziando solo all'istanza di sospensiva dopo che i ricorsi vennero riuniti. L'esistenza delle predette circostanze non veritiere ed a contenuto chiaramente diffamatorio, ponevano indubbiamente la pubblicazione dell'articolo al di fuori dell'esercizio di cronaca.
3. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte, con valutazione di merito non suscettibile di revisione in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata, ha ritenuto che gli accertamenti svolti dall'articolista non fossero sufficienti sia perché assunti da una persona che rappresentava la parte in causa e dunque era interessata a far prevalere una determinata ricostruzione dei fatti, sia perché sulle questioni giuridiche la fonte (il direttore generale Ferraioli) non era diretta, ma riferiva valutazioni e notizie apprese dai propri legali.
4. Quanto alla posizione del direttore responsabile, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa stessa sezione, secondo cui In tema di fattispecie criminosa di cui all'art. 57 c.p., il controllo sul contenuto del giornale unitariamente considerato compete in via esclusiva al direttore responsabile, con la conseguenza che deve escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, al conferimento al redattore capo delle edizioni decentrate delle funzioni di controllo che gli artt. 57 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 3, demandano al direttore responsabile e che non sussiste la possibilità della delega ad altri soggetti del potere-dovere di controllo, che fa capo alla posizione di garanzia del direttore responsabile. (Sez. 5^, n. 7407 del 11/11/2009, Bianchi, Rv. 246093;
Massime precedenti Conformi: N. 2817 del 1986 Rv. 172414, N. 46786 del 2004 Rv. 230597).
5. Ne consegue che i ricorsi devono essere rigettati a fini civili, mentre agli effetti penali deve essere dichiarata l'estinzione dei reati per avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione.
6. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere i resati estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2014