Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso in cui manchi la figura di un appaltatore unico incaricato della realizzazione di tutte le opere edili le quali, invece, siano affidate a molte piccole imprese individuali, di fatto prive dei requisiti minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere, sussiste la responsabilità della committenza, o di chi la rappresenta, circa l'obbligo di provvedere ad apprestare dette misure antinfortunistiche e di verificare le modalità di esecuzione dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2001, n. 35823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35823 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 11/07/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 1574
3. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 045378/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA IN N. IL 05/07/1950
avverso SENTENZA del 06/07/2000 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Zuccheretti
Udito il difensore Avv.to Marachiello
Fatto e Diritto
1. IE TI, IG RI, RI AR venivano tratti a giudizio perché imputati del reato di omicidio colposo in persona di GU CH. In fatto, era avvenuto che il TI ed il RI, d'accordo tra loro, avevano ingaggiato il CH per un lavoro di tinteggiatura da eseguirsi nel capannone appartenente a OR CI e OR DA (padre e figlio). Al CH era stato messo a disposizione un ponte mobile dotato di ruote, peraltro irregolare in quanto l'impalcato era incompleto ed il parapetto di protezione mancava;
il giorno 4-4-1996, GU CH, mentre stava lavorando, era improvvisamente caduto dal ponte, dall'altezza di 4 metri, riportando una lesione cranica con susseguente decesso. In particolare, all'Arch. RI AR veniva attribuito il ruolo di direttore di fatto dei lavori per conto della proprietà, contestandogli che in tale veste si era disinteressato di controllare l'osservanza delle misure di sicurezza da parte della TA RI e della TA Rem - LE che operavano contemporaneamente nel capannone.
Il Tribunale di Padova - Sezione Distaccata di Este in composizione monocratica assolveva IE TI per non avere commesso il fatto. Riconosceva colpevoli IG RI e RI AR, e li condannava alle pena di mesi nove di reclusione ciascuno, nonché al pagamento in solido della provvisionale di L. 200.000.000, immediatamente esecutivo, in favore dei congiunti della vittima. Concedeva ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale e delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dalle parti civili. Disponeva la trasmissione degli atti alla Procura di Padova per il proseguo di competenza.
2. Gli imputati RI e AR proponevano appello. La Corte di merito confermava la penale responsabilità dei due prevenuti, concedeva le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante, riconosceva il concorso di colpa al 20% della vittima, riduceva la pena ad entrambi a mesi sei di reclusione, riduceva l'importo della provvisionale a L. 160.000.000. Rilevava, in particolare in ordine alla proposizione dell'appellante RI AR, che questi, anche in base alle testimonianze assunte, era intervenuto nella gestione del cantiere nella sua qualità di architetto e di rappresentante tecnico della committenza;
per cui, ricorrevano a suo carico precisi obblighi di assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza a cura di vari artigiani impegnati nella ristrutturazione del capannone. Difatti, la committenza aveva affidato i lavori di cantiere tramite appalti scorporati rincaricando per ciscun tipo di opera "piccoli" artigiani che operavano ciascuno autonomamente. Il che comportava un obbligo di coordinamento da parte della committenza, e, in sostituzione di questa, a cura dell'Arch. AR che era stato incaricato di seguire e controllare le opere sotto il profilo tecnico. D'altro canto, il giorno dell'occorso il predetto era presente in cantiere ed egli non si era avveduto colposamente delle gravi carenze in tema di sicurezza del lavoro, secondo cui operava l'imbianchino GU CH. Inoltre, era indubbio il nesso di causalità tra la caduta del CH dall'impalcatura, non protetta, ed il decesso dello stesso. Anche in mancanza dell'esecuzione di autopsia, il medico, consulente del P.M., aveva accertato che la parte offesa aveva riportato quanto meno una frattura della volta cranica, il che, con estrema probabilità, aveva determinato il decesso di essa. Peraltro anche a voler ritenere valida l'ipotesi prospettate dalla difesa che il lavoratore fosse stato colpito da un improvviso infarto, doveva ritenersi, ad avviso della Corte di merito, che la sussistenza degli adeguati ripari sulla piattaforma su cui lavorava la vittima (e la completezza dello impalcato) avrebbero evitato la caduta del lavoratore dall'altezza di 4 metri.
3. RI AR proponeva ricorso per cassazione, facendo valere diversi motivi di doglianza.
A) Osservava che la Corte di Appello aveva violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, ex art. 521 c.p.p.. Difatti, in sede di imputazione il reato era stato a lui contestato nella qualità di "diretto di fatto dei lavori", mentre nella decisione di 2^ grado gli era stata attribuita la "veste" di coordinatore dei lavori, figura giuridica questa introdotta solo dal D.L.G.S. 14-8-1996 n. 494, entrato in vigore dopo il presente occorso verificatesi nell'aprile 1996.
B) Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di Appello, esso istante non aveva ricevuto dalla committenza alcun incarico circa l'attuazione delle misure di sicurezza nel cantiere, mentre i suoi compiti erano limitati alle scelte estetiche relative alle opere da eseguire. Ne conseguiva l'insussistenza di obblighi a suo carico di evitare l'evento.
Inoltre, le indagini eseguite sul corpo della vittima, in mancanza dell'esecuzione di autopsia, avevano accertati solo la ricorrenza di frattura alla struttura cranica, che di per sè non poteva configurarsi come sicura causa del decesso. Mentre, non era stata conseguita la prova della verifica di frattura alla base cranica con probabile lesione dell'encefalo, solo questa ragionevole causa di morte.
C) Censurava la mancata ammissione di perizia autoptica, che avrebbe potuto fare accertare, senza ombra di dubbio, la causa della morte del lavoratore.
D) Insisteva, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., per la sospensione dei provvedimenti in materia civile;
al riguardo, evidenziava l'assenza di una congrua motivazione relativa alla quantificazione della provvisionale.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
4. Il ricorso va respinto perché infondato.
Si osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente esaminato gli elementi probatori disponibili, li hanno correttamente interpretati, hanno dato una sufficiente ed esauriente risposta alle obiezioni dell'imputato, hanno fornito una logica argomentazione anche in punto di diritto delle scelte conclusive adottate in relazione alla dichiarata responsabilità penale del prevenuto.
In ordine alle censure concernenti la posizione assunta dall'Arch. RI AR nel controllo e direzione concreta dei lavori da eseguirsi nel capannone da ristrutturare, appartenente a CI e DA OR, si rileva quanto segue.
Il giudice di appello ha correttamente ricostruito la situazione di fatto sussistente nel cantiere, nel quale lavoravano una serie di piccole imprese individuali, ciascuna delle quali doveva eseguire una parte delle opere;
mancava, in realtà, la figura specifica dello appaltatore incaricato dell'esecuzione di tutti i lavori ovvero di una parte specifica rilevante di essi, il che determinava la contemporanea presenza di numerosi appaltatori - datori di lavoro, destinatari ciascuno degli obblighi della normativa antinfortunistica, ma di fatto privi di un'adeguata organizzazione per l'atterazione delle necessarie misure di sicurezza. In siffatta evenienza, ricorrendo altresì l'esigenza di un coordinamento sotto il profilo della sicurezza delle varie imprese, tale funzione (in mancanza appunto di un unico appaltatore responsabile dell'organizzazione del lavoro nel suo complesso e della predisposizione dei presidi antinfortunistici) avrebbe dovuto essere svolta dalla committenza. Sul punto la Corte di merito ha applicato correttamente i principi di diritto emergenti e ricavabili della disciplina di cui al D.P.R. 547/1995, anche prima dell'entrata in vigore della normativa innovativa ex D.L.G.S. 626/1994 e D.L.G.S. 494/1996 non vigenti all'epoca dello occorso in esame. Al riguardo, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, direttamente o indirettamente, che la responsabilità della committenza o di chi la rappresenta, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, si configura nel caso di ingerenza di essa nell'organizzazione dei lavori, ovvero qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale di dette misure. In quest'ultima ipotesi, si determina a carico del committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo attraverso l'esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del compito di direzione del cantiere (v. così, Cass. 20-1-1992 - Stravato;
Cass. Sez. 4^ - 17-11-1995 - Di Stefanò). Nel caso di specie, in cui in fatto è stata accertata dai giudici di merito la "frantumazione" della titolarità degli interventi di realizzazione dell'opera, risulta, parimenti, in modo corretto individuato, (sulla base delle testimonianze raccolte e congruamente valutate), nella persona dell'Arch. AR (subentrato all'Ing. TI che aveva curato la parte strutturale dei lavori) l'unico tecnico preposto della committenza in sua rappresentanza al controllo della esatta esecuzione dei lavori, ma che in concreto ha esercitato il compito (non affidato a nessun altro) di sovrintendere al compimento delle opere impartendo ordini ai vari lavoratori e curando la direzione ed il coordinamento del cantiere. Siffatta attività svolta dal AR ha comportato la assunzione a suo carico del ruolo di destinatario diretto delle norme di prevenzione antinfortuni (v. così Cass. Sez. 4^ 26-11-1993 - Dusca;
Cass. Sez. 4^ 12-1-1990 - Bovienzo, Cass. Sez. 4^ - 2-7-1987 - Avellina).
5. D'altro canto, priva di fondamento è la censura dell'immutazione del fatto contestato nel capo di imputazione al prevenuto. Invero, deve sottolinearsi che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa (come nel caso di specie), la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenza che la contestazione riguarda la condotta globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi (v. così Cass. 6-5-1994 - Cortese;
Cass. 8-2-1996 - Bonetti;
Cass.23/10/1997 - Geremia). Nel caso in esame, il fatto storico nella decisione impugnata è rimasto inalterato e l'addebito di colpa generica formulato nei confronti di AR, riguardando appunto tutto il comportamento tenuto da costui nella vicenda, ha consentito allo stesso di difendersi relativamente ai vari aspetti della condotta a lui asseriti nella causazione dell'evento, anche peculiari rispetto a quanto contestato nel capo d'imputazione ma strettamente connessi e dipendenti da questo.
6. Inoltre, la Corte di Appello ha adeguatamente e logicamente giustificato la completezza delle indagini sulla causa del decesso di GU CH e la ricorrenza del nesso eziologico tra il mancato rispetto delle prescrizioni di prevenzione infortuni e l'evento mortale. Detto giudizio, come e noto, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in questa sede se correttamente argomentato, così come si palesa nel presente processo.
7. Parimenti esaustive appaiono le deduzioni della Corte di merito cerca la quantificazione della concessa provvisionale, la quale, a seguito del ritenuto concorso di colpa al 70% della vittima, è stata ridotta a L. 160.000.000.
8.La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rifondere alla parte civile le spese del presente procedimento che liquida in L. 2.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001