Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice modifichi o integri - al di fuori delle ipotesi di correzione di errore materiale e di esercizio delle facoltà di cui all'art. 547 cod. proc. pen. - la sentenza dallo stesso pronunziata dopo la pubblicazione, avvenuta nelle forme di cui all'art. 545, commi 2 e 3 cod. proc. pen. mediante lettura del dispositivo e della motivazione redatta a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il gip, dopo avere pronunziato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ha ammesso la costituzione di parte civile, ha liquidato in suo favore spese ed onorari, ha rinnovato - in assenza del difensore dell'imputato - la lettura del dispositivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN AN;
avverso la sentenza 8 marzo 2001 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo.
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
FATTO E DIRITTO
NO AN ricorre per cassazione contro la sentenza 8 marzo 2001 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in esito alla procedura di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., aveva applicato al ricorrente, sulla concorde richiesta delle parti, la pena di mesi due e giorni venticinque di reclusione in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e 186, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Lamenta il ricorrente che dopo la pronuncia della sentenza il Giudice, preso atto della costituzione di parti civili, rinnovava - in assenza del difensore dell'imputato - la lettura del dispositivo e liquidava in favore delle stesse partici civili la somma di lire 1.600.000, "con lieve riduzione dell'onorario".
Deduce, l'abnormità del provvedimento "integrativo", oltre tutto pronunciato nei confronti di persone che erano decadute dal diritto di esercitare l'azione civile in sede penale.
Il ricorso è fondato.
Come ha osservato il Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue requisitorie, "dopo la pubblicazione della sentenza e la lettura della stessa motivazione ex art. 545 c.p.p., il giudice rimane sprovvisto di poteri modificativi o integrativi, avendo esaurito l'esercizio della giurisdizione, salva unicamente la possibilità della correzione di errori materiali e comunque l'adozione delle facoltà di cui all'art. 547 c.p.p. (completamento di motivazione insufficiente o indicazione di alcuni requisiti mancanti o incompleti)".
Ne discende, dunque, che "l'attività processuale svolta dal Gip nel caso di specie si colloca al di fuori di tali, appena menzionate, eccezionali situazioni, essendo consistita nell'ammissione della costituzione di parte civile, nella liquidazione di spese ed onorari a queste e nella rinnovazione della lettura del dispositivo, giungendo - essa attività - ad assumere, per la sua estraneità al sistema processuale, le connotazioni dell'abnormità". Ritiene la Corte che le requisitorie ora trascritte debbano essere integralmente condivise e che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni concernenti la parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti la parte civile.
Così deciso, il 9 dicembre 2002.
Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2003 .