Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1804
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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È abnorme il provvedimento con il quale il giudice modifichi o integri - al di fuori delle ipotesi di correzione di errore materiale e di esercizio delle facoltà di cui all'art. 547 cod. proc. pen. - la sentenza dallo stesso pronunziata dopo la pubblicazione, avvenuta nelle forme di cui all'art. 545, commi 2 e 3 cod. proc. pen. mediante lettura del dispositivo e della motivazione redatta a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il gip, dopo avere pronunziato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ha ammesso la costituzione di parte civile, ha liquidato in suo favore spese ed onorari, ha rinnovato - in assenza del difensore dell'imputato - la lettura del dispositivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1804
    Data del deposito : 9 dicembre 2002

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