CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT OA, quale legale rappresentante della F.G. Group s.r.I., avverso l'ordinanza del 05-05-2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avvocato Adriano Bellacosa, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6579 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto del 15 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di RE IA aveva disposto il sequestro preventivo diretto, o in subordine per equivalente, della somma di 167.878,75 euro nella disponibilità della FG Group, società di cui è legale rappresentante OA NT, indagato del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato è stato a lui contestato per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2016 elementi passivi fittizi per un totale di 763.086,12 euro, con iva evasa pari a 167.878,75 euro, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla Global s.r.I., dalla Casa Nuova s.r.I., dalla Macaf Trading s.r.I., nonché di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Glag Style;
fatto commesso in Sant'Antonio Abate il 27 febbraio 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, NT, quale legale rappresentante della F.G. Group s.r.I., ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che, al di là dell'accertamento sulle imprese terze, il Tribunale avrebbe dovuto almeno rilevare la ricorrenza degli elementi di giustificazione in ordine a un giudizio di prognostico di responsabilità in capo a NT, avendo la difesa rimarcato l'assenza dell'elemento soggettivo da parte del ricorrente, per il quale le forniture c'erano state, era stato pagato il prezzo di mercato ed era stata regolarmente versata l'iva, non essendo stato comprovato nel caso di specie l'esistenza di un accordo illecito tra le parti. Si contesta quindi l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui NT era il diretto artefice della frode e non fosse possibile che le missing traders avessero effettivamente fornito la società del ricorrente, atteso che, per restare al caso della Global s.r.I., le operazioni sono considerate solo soggettivamente inesistenti, non avendo gli stessi accertatori dell'Agenzia delle Entrate messo in discussione che il prodotto sia stato realmente consegnato. Né poteva valere il rinvio alla giurisprudenza tributaria in tema di iva, con le relative presunzioni, elaborata peraltro prima della riforma di cui alla legge n. 130 del 2022, come pure era stato evidenziato nell'istanza di riesame. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione indiziaria, con riferimento alla quale si sottolinea che il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi con le note difensive e di deposito documentale del 5 maggio 2023, con cui la parte aveva allegato tutti i certificati camerali e i bilanci delle missing traders, dando prova del fatto che esse risultavano regolarmente operanti, con un oggetto sociale compatibile con la fornitura offerta e rilevanti volumi di affari. 2 o Al più, avrebbe dovuto essere l'Agenzia delle Entrate a impedire l'attività illecita di queste imprese, posto che esse, per poter beneficiare dell'esenzione d'iva, avevano dovuto trasmettere la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; in ogni caso, alla luce del complessivo materiale di indagine, non è stato spiegato come fosse possibile distinguere la posizione di un terzo incolpevole rispetto a quella del terzo concorrente nella frode. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. rispetto al periculum in mora, non essendosi il Tribunale del Riesame confrontato con le allegazioni difensive degli ultimi due bilanci della società, da cui si evinceva una capacità patrimoniale e finanziaria della società notevolmente superiore all'ammontare della frode in contestazione, essendosi altresì documentato che l'Agenzia delle Entrate aveva già avviato la propria azione di recupero, sicchè non vi era una vera ragione di cautela da tutelare. Con il quarto motivo, la difesa deduce la mancanza assoluta e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, e ciò sia rispetto al fumus, non essendo stato dato riscontro ai molteplici rilievi sulla conoscibilità degli indizi registrati in pregiudizio delle missing traders, di cui la parte non poteva sapere in alcun modo, ovvero sulle sue condotte attive o concorrenti, sia in ordine al periculum, non essendo state illustrate le ragioni per cui il sequestro doveva essere confermato, pur a fronte di un'impresa dalla solida garanzia patrimoniale. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 novembre 2023, il difensore dell'indagato, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, dovendosi ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione tanto del fumus commisi delicti quanto del periculum in mora, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. 2.1. In particolare, per quanto riguarda la valutazione indiziaria, sono state richiamate le attività investigative svolte dalla Direzione Provinciale di Napoli 2 dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della segnalazione riferita a soggetti che, nel corso del 2016, avevano intrattenuto rapporti con la società Glag Style s.r.I., risultata del tutto inesistente: tra gli enti societari che avevano avuto relazioni commerciali con tale società figurava la FG Group s.r.l. (il cui legale rappresentante risultava essere OA NT), società che, a sua volta, aveva avuto legami economici anche con altre società parimenti inesistenti, ossia la Global s.r.I., la Ma.Caf. Trading e la Casa Nuova: come emerso dalle verifiche fiscali svolte, i cui esiti su tale profilo non sono stati contestati, si trattava di società cartiere, prive di adeguate strutture imprenditoriali, di dipendenti e di sedi operative, che dunque sono state utilizzate dalla F.G. Group al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, con indebiti vantaggi fiscali. La società F.G. Group, in definitiva, si avvaleva delle predette società cartiere che si sono interposte tra il cedente comunitario e la società medesima, destinataria finale delle merci, al fine di non pagare l'iva, facendo cioè risultare che l'acquisto era stato effettuato dalle cartiere, che restano debitrici nei confronti dell'RI e che sono assolutamente insolventi, in quanto inesistente,. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive circa la mancata consapevolezza da parte della FG Group della reale natura delle società con cui si relazionava, il Tribunale del riesame ha poi osservato che gli elementi acquisiti, relativamente alla mancanza di un benché minimo apparato organizzativo tale da far ritenere possibile l'esistenza e l'operatività delle società con cui la FG Group ha operato, erano idonei a corroborare il convincimento che la predetta società fosse consapevole della natura fittizia delle operazioni poste in essere, essendo conforme all'ordinaria diligenza connessa allo svolgimento dell'attività di impresa svolta un controllo che andasse oltre la mera acquisizione delle visure camerali e che coinvolgesse l'esistenza di una sede operativa e la presenza di dipendenti. Né sono state ritenute idonee a confutare tale conclusione le allegazioni difensive concernenti la produzione delle visure camerali e l'attestazione della congruità del prezzo pagato, posto che a essere in discussione non è la congruità del prezzo, ma il mancato pagamento dell'iva attraverso la detrazione sulle vendite del relativo importo, mediante l'interposizione di soggetti formalmente obbligati verso l'RI, ma sostanzialmente estranei all'operazione conclusa da FG Group. 4 Del resto, ha aggiunto il Tribunale in maniera non illogica (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), "la pluralità di cartiere con le quali la società ha operato nel 2016 è elemento che conforta l'ipotesi accusatoria, dimostrando come non si sia trattato di un accidente nelle vicende della società, ma di una condotta sistematica, apparendo davvero difficile ipotizzare che una società delle dimensioni della FG fosse solita intrattenere rapporti commerciali con altre aziende senza operare alcun tipo di accertamento sulla loro esistenza e affidabilità". 2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'esistenza del fumus commisi delicti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato in proposito la volatilità del denaro, l'attitudine specifica della società a operare in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte dovute e l'ammontare elevato del profitto, elementi questi ragionevolmente ritenuti tali da imporre l'adozione di uno strumento cautelare volto a evitare il rischio della dispersione del denaro in vista dell'eventuale confisca, a ciò dovendosi solo aggiungere che la doglianza rivela evidenti profili di inammissibilità, nella misura in cui non specifica quali e di chi siano i beni oggetto della cautela reale, fermo restando che rimane demandata alle fasi esecutive del sequestro l'individuazione dei beni da attingere, secondo la regula iuris, che nel caso di specie non pare violata, in forza della quale, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 - 02 e Sez. Un. n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, ric. Gubert), con l'ulteriore precisazione che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238). 5 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NT deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avvocato Adriano Bellacosa, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6579 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto del 15 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di RE IA aveva disposto il sequestro preventivo diretto, o in subordine per equivalente, della somma di 167.878,75 euro nella disponibilità della FG Group, società di cui è legale rappresentante OA NT, indagato del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato è stato a lui contestato per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2016 elementi passivi fittizi per un totale di 763.086,12 euro, con iva evasa pari a 167.878,75 euro, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla Global s.r.I., dalla Casa Nuova s.r.I., dalla Macaf Trading s.r.I., nonché di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Glag Style;
fatto commesso in Sant'Antonio Abate il 27 febbraio 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, NT, quale legale rappresentante della F.G. Group s.r.I., ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che, al di là dell'accertamento sulle imprese terze, il Tribunale avrebbe dovuto almeno rilevare la ricorrenza degli elementi di giustificazione in ordine a un giudizio di prognostico di responsabilità in capo a NT, avendo la difesa rimarcato l'assenza dell'elemento soggettivo da parte del ricorrente, per il quale le forniture c'erano state, era stato pagato il prezzo di mercato ed era stata regolarmente versata l'iva, non essendo stato comprovato nel caso di specie l'esistenza di un accordo illecito tra le parti. Si contesta quindi l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui NT era il diretto artefice della frode e non fosse possibile che le missing traders avessero effettivamente fornito la società del ricorrente, atteso che, per restare al caso della Global s.r.I., le operazioni sono considerate solo soggettivamente inesistenti, non avendo gli stessi accertatori dell'Agenzia delle Entrate messo in discussione che il prodotto sia stato realmente consegnato. Né poteva valere il rinvio alla giurisprudenza tributaria in tema di iva, con le relative presunzioni, elaborata peraltro prima della riforma di cui alla legge n. 130 del 2022, come pure era stato evidenziato nell'istanza di riesame. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione indiziaria, con riferimento alla quale si sottolinea che il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi con le note difensive e di deposito documentale del 5 maggio 2023, con cui la parte aveva allegato tutti i certificati camerali e i bilanci delle missing traders, dando prova del fatto che esse risultavano regolarmente operanti, con un oggetto sociale compatibile con la fornitura offerta e rilevanti volumi di affari. 2 o Al più, avrebbe dovuto essere l'Agenzia delle Entrate a impedire l'attività illecita di queste imprese, posto che esse, per poter beneficiare dell'esenzione d'iva, avevano dovuto trasmettere la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; in ogni caso, alla luce del complessivo materiale di indagine, non è stato spiegato come fosse possibile distinguere la posizione di un terzo incolpevole rispetto a quella del terzo concorrente nella frode. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. rispetto al periculum in mora, non essendosi il Tribunale del Riesame confrontato con le allegazioni difensive degli ultimi due bilanci della società, da cui si evinceva una capacità patrimoniale e finanziaria della società notevolmente superiore all'ammontare della frode in contestazione, essendosi altresì documentato che l'Agenzia delle Entrate aveva già avviato la propria azione di recupero, sicchè non vi era una vera ragione di cautela da tutelare. Con il quarto motivo, la difesa deduce la mancanza assoluta e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, e ciò sia rispetto al fumus, non essendo stato dato riscontro ai molteplici rilievi sulla conoscibilità degli indizi registrati in pregiudizio delle missing traders, di cui la parte non poteva sapere in alcun modo, ovvero sulle sue condotte attive o concorrenti, sia in ordine al periculum, non essendo state illustrate le ragioni per cui il sequestro doveva essere confermato, pur a fronte di un'impresa dalla solida garanzia patrimoniale. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 novembre 2023, il difensore dell'indagato, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, dovendosi ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione tanto del fumus commisi delicti quanto del periculum in mora, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. 2.1. In particolare, per quanto riguarda la valutazione indiziaria, sono state richiamate le attività investigative svolte dalla Direzione Provinciale di Napoli 2 dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della segnalazione riferita a soggetti che, nel corso del 2016, avevano intrattenuto rapporti con la società Glag Style s.r.I., risultata del tutto inesistente: tra gli enti societari che avevano avuto relazioni commerciali con tale società figurava la FG Group s.r.l. (il cui legale rappresentante risultava essere OA NT), società che, a sua volta, aveva avuto legami economici anche con altre società parimenti inesistenti, ossia la Global s.r.I., la Ma.Caf. Trading e la Casa Nuova: come emerso dalle verifiche fiscali svolte, i cui esiti su tale profilo non sono stati contestati, si trattava di società cartiere, prive di adeguate strutture imprenditoriali, di dipendenti e di sedi operative, che dunque sono state utilizzate dalla F.G. Group al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, con indebiti vantaggi fiscali. La società F.G. Group, in definitiva, si avvaleva delle predette società cartiere che si sono interposte tra il cedente comunitario e la società medesima, destinataria finale delle merci, al fine di non pagare l'iva, facendo cioè risultare che l'acquisto era stato effettuato dalle cartiere, che restano debitrici nei confronti dell'RI e che sono assolutamente insolventi, in quanto inesistente,. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive circa la mancata consapevolezza da parte della FG Group della reale natura delle società con cui si relazionava, il Tribunale del riesame ha poi osservato che gli elementi acquisiti, relativamente alla mancanza di un benché minimo apparato organizzativo tale da far ritenere possibile l'esistenza e l'operatività delle società con cui la FG Group ha operato, erano idonei a corroborare il convincimento che la predetta società fosse consapevole della natura fittizia delle operazioni poste in essere, essendo conforme all'ordinaria diligenza connessa allo svolgimento dell'attività di impresa svolta un controllo che andasse oltre la mera acquisizione delle visure camerali e che coinvolgesse l'esistenza di una sede operativa e la presenza di dipendenti. Né sono state ritenute idonee a confutare tale conclusione le allegazioni difensive concernenti la produzione delle visure camerali e l'attestazione della congruità del prezzo pagato, posto che a essere in discussione non è la congruità del prezzo, ma il mancato pagamento dell'iva attraverso la detrazione sulle vendite del relativo importo, mediante l'interposizione di soggetti formalmente obbligati verso l'RI, ma sostanzialmente estranei all'operazione conclusa da FG Group. 4 Del resto, ha aggiunto il Tribunale in maniera non illogica (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), "la pluralità di cartiere con le quali la società ha operato nel 2016 è elemento che conforta l'ipotesi accusatoria, dimostrando come non si sia trattato di un accidente nelle vicende della società, ma di una condotta sistematica, apparendo davvero difficile ipotizzare che una società delle dimensioni della FG fosse solita intrattenere rapporti commerciali con altre aziende senza operare alcun tipo di accertamento sulla loro esistenza e affidabilità". 2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto all'esistenza del fumus commisi delicti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato in proposito la volatilità del denaro, l'attitudine specifica della società a operare in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte dovute e l'ammontare elevato del profitto, elementi questi ragionevolmente ritenuti tali da imporre l'adozione di uno strumento cautelare volto a evitare il rischio della dispersione del denaro in vista dell'eventuale confisca, a ciò dovendosi solo aggiungere che la doglianza rivela evidenti profili di inammissibilità, nella misura in cui non specifica quali e di chi siano i beni oggetto della cautela reale, fermo restando che rimane demandata alle fasi esecutive del sequestro l'individuazione dei beni da attingere, secondo la regula iuris, che nel caso di specie non pare violata, in forza della quale, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 - 02 e Sez. Un. n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, ric. Gubert), con l'ulteriore precisazione che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238). 5 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NT deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/11/2023