Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rai-Radiotelevisione Italiana S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SE De Vergottini, Marco Petitto, Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eurodab Italia Soc.cons.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento ex art. 116 c.p.a.
- del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie, prot. 8656 del 21 giugno 2024 nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti allegati alla domanda di partecipazione di EURODAB Italia S.c.a.r.l., ivi compreso il Piano Tecnico, richiesti da RAI con istanza prot. CTO/D/2024/0000171/P/C del 27 maggio 2024;
per l’accertamento
- del diritto della società ricorrente ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con la suddetta istanza ma negata;
per la conseguente condanna
- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad esibire i medesimi documenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 21\2\2025 :
per l’annullamento
- degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i precedenti atti di motivi aggiunti:
- del Decreto del Direttore Generale prot. mimit. AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000090 del 21 maggio 2024, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della Rete Nazionale DAB+ n. 3, assegnando la stessa ad EURODAB ITALIA SCARL, e di tutti i relativi allegati, nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso meglio indicato nell’epigrafe del ricorso, ivi compresa:
- la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. U.5718 del 23 maggio 2024, recante “Procedura di assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali DAB+ n. 1 e n. 3 – Richiesta invio progetto tecnico rete nazionale n. 1”;
- nonché del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assegnazione a RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. del diritto d’uso sulla Rete Nazionale DAB+ n. 1, trasmesso con nota prot. n. 0007251 del 7 giugno 2024;
- nonché, ove esistente, del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assegnazione a EURODAB ITALIA SCARL del diritto d’uso sulla Rete Nazionale DAB+ n. 3;
- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. mimit. AOO_DCT.registro ufficiale.i.0000158 del 25 gennaio 2024;
- dell’avviso pubblicato il 25 gennaio 2024, recante “Assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3 per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB, ai sensi della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 286/22/CONS “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”, e di tutti i relativi allegati, ivi compreso l’Allegato 1 contenente i ‘Parametri per l’attribuzione dei punteggi’ con la relativa Appendice A (‘Formato dati e procedure per il calcolo della popolazione coperta e della verifica del rispetto dei punti di verifica identificati dall’AGCOM’), nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito;
- del Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. Mimit int. n. 1939 del 22 dicembre 2023 ( pubblicato in pari data e richiamato nelle premesse del Decreto del Direttore Generale prot. mimit. AOO_DCT.registro ufficiale.i.0000158 del 25 gennaio 2024) con cui è stato deciso di invitare i due operatori di rete nazionali EURODAB e RAI ad una procedura comparativa per l’attribuzione della RN3, stabilendo altresì che all’operatore non aggiudicatario della RN3, all’esito della procedura, sarebbe stata attribuita la RN1;
- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 23357 del 4 dicembre 2023 con cui è stato costituito un gruppo di lavoro “al fine di avviare i lavori istruttori delle domande di manifestazione d’interesse pervenute e relativi eventuali ulteriori adempimenti, ivi inclusa la procedura comparativa”;
- delle risultanze istruttorie del gruppo di lavoro costituito con la nota di cui precedente alinea;
- dei verbali della Commissione istituita per la valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico del 25 gennaio 2024, indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in attuazione alla sentenza TAR Lazio Roma n. 12281/2023, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EURODAB ITALIA SOC.CONS.R.L. il 27\2\2025 :
- del Decreto del Direttore Generale prot. mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000090.21-05-2024 del 21 maggio 2024, incluso l’allegato, con il quale il Ministero ha approvato gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della Rete Nazionale DAB+ n. 3;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ivi inclusi – ove occorra, in via subordinata – gli atti di gara quali, non in via esclusiva, il Decreto prot. mimit.AOO_DCT.registro ufficiale.I.0000158.25-01-2024 del 25 gennaio 2024 e l’avviso pubblicato in pari data, qualora fossero interpretabili nel senso di asseverare i calcoli erroneamente svolti e qui censurati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Autorità intimata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Eurodab Italia Soc.Cons.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva indicata in epigrafe.
2. In data 14 gennaio 2026 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
3. Le Amministrazioni resistenti e la parte controinteressata ricorrente incidentale hanno aderito alla richiesta con atti depositati rispettivamente in data 22 gennaio 2026 e 15 gennaio 2026.
4. All’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto delle dichiarazioni depositate dalle parti costituite che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
AN Scali, Primo Referendario
SE IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IA | CO LE |
IL SEGRETARIO