Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' AR REPUB IN NOME P DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 16205/00 Rel. Consigliere Cron. 6663 Dott. Luciano VIGOLO -> Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 27/11/02 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ES ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SERRAPETRONA 130, presso 10 studio dell'avvocato ALBERTO LAZZARI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA PERRONE, ELIO SPRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in 4863 -1- atti;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2058/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 06/06/00 - R.G.N. 870/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 6 aprile 16 giugno 2000, il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello proposto dall'I.N.P.S. contro la sig.ra AN ST, avverso la sentenza del Pretore in data 18 marzo 1999 che aveva accolto il ricorso dell'assicurata per la condanna dell'Istituto a pagarle l'indennità di maternità, rigettava la domanda rilevando che, a fronte di instante amministrative del 3 settembre 1992 e del 9 gennaio 1993, il ricorso giudiziario era stato depositato il 20 marzo 1996, oltre il termine decadenziale di cui all'art.4 d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN ST affidandosi a due motivi. L'I.N.P.S. si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, l'assicurata denuncia la "violazione dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte appellata". Sostiene che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla maturata decadenza essendosi limitato ad indicare le date delle istanze amministrative e quella del ricorso giudiziario. Col secondo motivo, la ST deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.l. 19.9.1992, n.384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n.438. Violazione e falsa applicazione del d.l. 29.3.1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166. Violazione e falsa 1620500.doc 3 applicazione dell'art.47, comma 2, del d.p.r. 30 aprile 70. n.639. In relazione all'art.360, comma primo, punto 3 c.p.c.". Argomenta: trattandosi di diritto sorto in epoca anteriore al d.l. n.384 cit., che ha ridotto (art.4) da tre a un anno il termine decadenziale del diritto ai ratei del trattamento di maternità, la nuova norma non sarebbe stata applicabile alla fattispecie, vale a dire a domande proposte prima dell'entrata in vigore della stessa norma, per le quali non fosse stato presentato ricorso amministrativo ancora pendenti al momento di entrata in vigore della legge. Nel caso in esame, l'istanza per ottenere l'indennità di maternità era stata proposta anteriormente (3 settembre 1992) e l'assicurata non aveva poi avanzato ricorso amministrativo in quanto l'I.N.P.S., con richieste interlocutorie di documentazione, si sarebbe tacitamente pronunciato per l'accoglimento della domanda, sicché essa ricorrente si era limitata a sollecitare la liquidazione di quanto a lei spettante. I due motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono fondati. Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, senza che al riguardo sia stata formulata alcuna censura, l'istanza per ottenere l'indennità di maternità era stata proposta anteriormente (3 settembre 1992) all'entrata in vigore del d.l. n.384/1992 cit., irrilevante essendo la successiva domanda del 9 gennaio 1993 (menzionata dal giudice di appello), la quale non poteva che rappresentare reiterazione della precedente e non avrebbe evidentemente avuto alcuna incidenza sulla 1620500.doc 4 individuazione del termine 'ex lege' di decadenza sostanziale che con la prima istanza aveva iniziato a decorrere. Non risulta che la OT abbia mai proposto ricorso amministrativo. L'art.6 d.l. n.103 del 1991 dispone (primo comma): "I termini previsti nell'art.47, commi secondo e terzo, d.p.r. 30 aprile 1970, n.639 [il comma terzo concerne le controversie in materia della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra le quali rientra anche l'indennità di maternità] sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"; il secondo comma prevede, poi, che “e disposizioni di cui al comma primo hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1996, n.128 (e con analoga ordinanza n.242 del 1996), esaminando tali disposizioni, ha ritenuto che, una volta presentata la richiesta di prestazione, prima del 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del d.l. ult. cit.), ma non anche il ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dai singoli ratei introdotta dal d.l. n.103 del 1991, ossia "una vicenda estintiva diversa da quella della decadenza prevista dall'art.47 d.p.r. del 1970, modificato dall'art.4, primo comma, d.l. n.384 del 1992". 1620500.doc 5 Si tratta di fattispecie a formazione progressiva, iniziata al di fuori dell'ambito di efficacia del d.l. n.384 del 1992 e il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere>> (Corte cost. 3 febbraio 1994, n.20). In fattispecie analoga, la Corte di cassazione (sentenza 14 giugno 1999, n.5913) ha affermato che la richiesta di prestazione previdenziale presentata all'I.N.P.S. prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del d.l. n.384 del 1992, convertito in legge n.438 del 1992, è sufficiente a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art.4 (modificativo del termine di decadenza di cui all'art.47 d.p.r. n.539 del 1970), salvo il caso in cui l'assicurato, di fronte al rigetto tacito o espresso della richiesta, abbia presentato il ricorso amministrativo ed il conseguente procedimento contenzioso sia finito dopo la data suddetta, in una di quelle forme (decisione o inutile scadenza dei termini) previste dal primo comma dello stesso art.4>>. In assenza di argomenti decisivi di segno contrario, la Corte ritiene di doversi attenere alla citata giurisprudenza (cfr. anche sent.26 maggio 2000, n.6919). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, designato in dispositivo, che si uniformerà al seguente principio di diritto "la richiesta di prestazione previdenziale presentata all'I.N.P.S. prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del d.l. n.384 del 1992, basta, in assenza di 1620500.doc 6 presentazione di ricorso amministrativo da parte dell'assicurata, a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art.4". Al giudice di rinvio è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2002. IL PRESIDENTE brylich I unth IL CONSIGLIERE ESTENSORE стре ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, L REGISTRO, E DA OGNI SPESA TASS O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 26 FEB 2003 loggi, CANCELLIERE 1620500.doc 7