Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6823
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. È, poi, caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti.

L'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua <> contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine <> si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione).

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Fideiussione o contratto autonomo di garanzia
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 23 settembre 2024

    La richiesta di nullità delle fideiussioni omnibus Gli schemi contrattuali La fondatezza della pretesa Con sentenza n. 7466 del 26 giugno 2024, il Tribunale di Napoli si è soffermato sulla portata delle clausole di pagamento a prima richiesta e delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione. Proviamo a riepilogare in brevità lo svolgimento del processo e le conclusioni cui sono giunti i giudici. La richiesta di nullità delle fideiussioni omnibus La parte attrice, erede di fideiussori, ha chiesto dichiararsi la nullità integrale di due fideiussioni omnibus o, in subordine, delle clausole ivi contenute, deducendo, …

     Leggi di più…

  • 2Fideiussioni, fra clausole a prima richiesta e di deroga dell'art. 1957 C.c.
    Valentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 2 settembre 2024

  • 3Fideiussione: solo l’istanza giudiziale impedisce la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
    Di Chiara Brilli · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 settembre 2023

  • 4Fideiussioni modello ABI e decadenza art. 1957 c.c.
    Di Beatrice Capoccia · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 9 novembre 2022

    Nel solco di una recentissima pronuncia di legittimità in tema di fideiussione omnibus[1] ed in ossequio al principio di conservazione degli atti negoziali, per la Corte di Appello di Napoli alla previsione di singole clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI – poi dichiarate contrarie alla normativa antitrust – consegue non già la caducazione dell'intero contratto bensì la nullità delle singole clausole; e ciò sempre che, ai sensi dell'articolo 1419 c.c., non sia dimostrato che quel contratto, in assenza di quelle clausole, non sarebbe stato concluso[2]. Detta nullità è, tra l'altro, rilevabile d'ufficio da parte del giudice. Il problema è di forte interesse e si pone per i …

     Leggi di più…

  • 5Fideiussione: termini di proposizione delle azioni a difesa del credito e loro modalità.
    Avv. Prof. Andrea Ravelli · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 ottobre 2022
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6823
Data del deposito : 18 maggio 2001

Testo completo