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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2023, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con l'Avv. BORROMEO CHIARA Parte_1
ATTORE
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con l'Avv. Controparte_1
FERRAGUTO ANTONIO
CONVENUTO
OGGETTO: MUTUO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 07.12.2022 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. l'art. 221, comma 2°, D.L. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77 del 17 luglio
2020 e successive modifiche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis regolarmente depositato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, , per sentir ordinare la cancellazione del Controparte_1
nominativo del ricorrente dal rapporto di mutuo n. 05 00618 0077290200000 nonché la cancellazione del nominativo del Sig. da ogni centrale rischi e bancaria, a seguito Parte_1
dell'accollo liberatorio intervenuto da parte del Sig. . Parte_2
Il ricorrente chiedeva inoltre che, atteso il danno da stress e da immagine cagionatogli per il comportamento omissivo posto in essere dalla banca, fosse liquidata a suo favore, a titolo di
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risarcimento danni, la somma di euro 25.000,00, o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa.
A sostegno delle sue domande, il Sig. deduceva che l'art. 8 del contratto di mutuo Pt_1
(cfr. doc. 1 allegato al ricorso ex art. 702 bis) (“Il mutuatario per sé, successori ed aventi causa si obbliga a comunicare alla banca l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà dei cespiti cauzionali, con accollo in tutto o in parte del mutuo, entro 60 giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, corredando la comunicazione di copia autentica degli stessi contratti”) prevedesse un'anticipata accettazione liberatoria del debitore originale da parte della Banca in relazione alle obbligazioni legate al mutuo a seguito di accollo dello stesso.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla Controparte_1
domanda attrice chiedendone il rigetto.
In particolare, l'istituto di credito argomentava che in realtà l'obbligo della comunicazione del trasferimento della proprietà – con accollo del mutuo restante - ad altro soggetto, non comportasse automaticamente la liberazione del debitore principale, essendo necessario un espresso atto di volontà da parte della in tal senso. CP_2
Con produzione documentale del 22.03.2019, la resistente comunicava la variazione della denominazione sociale da a Parte_3 Controparte_1
(cfr. doc. A allegato alla predetta produzione documentale).
All'udienza del 07.03.2019 veniva mutato il rito in ordinario e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. .
Respinte le istanze istruttorie delle parti la causa, all'udienza del 07.12.2022, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Va in primo luogo evidenziato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del
Pt_1
L'attore, pur essendone onerato, non ha mai prodotto nel corso del giudizio l'estratto del
CRIF da cui risulterebbe la segnalazione pregiudizievole lamentata e i relativi danni: con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., parte attrice ha depositato una rilevazione della
[..
[...]
resa in seguito ad una richiesta di accesso ai dati effettuata Organizzazione_1
dall'attore in data 14 settembre 2018 e quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò evidenzia la natura assolutamente esplorativa della domanda proposta in quanto solo successivamente all'introduzione del giudizio ha prodotto una rilevazione della Centrale Rischi relativa al periodo agosto 2017 – luglio 2018, con esclusione del periodo cui l'attore ha fatto espresso riferimento con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Si osserva inoltre che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, laddove – secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. n. 4604/00) – il creditore non è parte del contratto, nemmeno quando l'accollo assuma rilevanza esterna e nemmeno quando si configuri come liberatorio.
Ed invero è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo cumulativo, anche quando vi presti adesione, poichè questa va riferita ad un contratto già perfezionato in tutti i suoi elementi per come si desume anche dal testo dell'art. 1273 cod. civ., comma 1, secondo cui il creditore aderisce "alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore". Le espressioni adoperate dal legislatore e la struttura e la funzione del contratto inducono a ribadire la riconducibilità dell'accollo allo schema del contratto a favore di terzo (cfr. già Cass. n. 1217/79, nonchè Cass. n. 4604/00 cit.), pur con le peculiarità risultanti dalla specifica disciplina, in particolare da quella dell'art. 1273 cod. civ., u.c. quanto alle eccezioni opponibili dal terzo assuntore dell'accollo (cfr. già Cass. n. 2663/71). Ne segue che, quando l'accollo è esterno e cumulativo, il creditore presta adesione ad un contratto già perfezionato ed esistente, al fine di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (cfr. Cass. n. 861/92).
Quanto all'accollo liberatorio, l'art. 1273 cod. civ. distingue due ipotesi, a seconda che l'accollo già stipulato tra il debitore ed il terzo preveda come condizione espressa la liberazione del debitore originario ovvero che il creditore dichiari espressamente di volerlo liberare: secondo l'opinione prevalente nemmeno in tali due ipotesi il creditore diviene parte del contratto e pertanto l'adesione del creditore si pone come fatto esterno al contratto, che questo presuppone, in modo da consentire che esso produca effetti nei suoi confronti (cfr. Cass.
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n. 9982/04, n. 4482/10). L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario o la sua dichiarazione espressa di voler liberare il debitore originario sono dichiarazioni unilaterali del creditore, che cosi approva l'altrui convenzione
(ovvero, nell'eventualità che sia ancora da stipulare, l'autorizza), al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti.
Nella prima delle due ipotesi dell'art. 1273 cod. civ., comma 2 è necessario che vi sia un contratto tra il debitore ed il terzo che subordini espressamente la sua efficacia alla liberazione del primo da parte del creditore ovvero che preveda la liberazione del primo in caso di adesione del creditore. Quest'ultima, pertanto, presuppone un'apposita clausola contenuta nel contratto di accollo, anche se non necessariamente espressa nei termini della condizione sospensiva.
Nella seconda ipotesi, è necessaria una "dichiarazione espressa" e non equivoca del creditore di volere liberare il debitore originario (cfr. Cass. n. 9371/06, n. 14780/09) tale che non possa essere desunta da un comportamento tacito del creditore (cfr. Cass. n. 5403/83r n.
4469/85, n. 848/02).
Sia nell'una che nell'altra delle fattispecie previste dall'art. 1273 cod. civ., comma 2, si richiede una dichiarazione unilaterale del creditore, a carattere negoziale, poichè volta ad approvare o ad autorizzare la produzione nei propri confronti degli effetti di un contratto stipulato da altri. L'accertamento della sua esistenza e della relativa portata è riservato al giudice del merito, ed è insindacabile in cassazione se assistito da motivazione congrua e logica
(cfr. Cass. n. 711/78, n. 833/80). Poichè trattasi di dichiarazione unilaterale del creditore, i criteri interpretativi da seguire in forza del richiamo contenuto nell'art. 1324 cod. civ., sono quelli di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ. (Cass. n. 11592/03), sia pure nei limiti di compatibilità (cfr.
Cass. n. 7178/95, n. 5234/04). Pertanto i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre (cfr. Cass. n. 2399/09), dovendosi rispettare, anche rispetto agli atti unilaterali, il principio del gradualismo, secondo cui deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362-1365 cod. civ. ed il giudice fornisca adeguata motivazione al riguardo (cfr. Cass. n. 6656/04, n. 12721/07).
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Nella fattispecie, l'art. 8 del contratto di mutuo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso ex art. 702 bis) prevede esclusivamente l'obbligo di “comunicazione” alla banca dell'eventuale trasferimento a terzi della proprietà dei cespiti cauzionali, con accollo in tutto o in parte del mutuo, entro 60 giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, corredando la comunicazione di copia autentica degli stessi contratti, non essendo indicato in alcun modo che la Banca abbia mai proceduto a liberare preventivamente il debitore originario.
Né altrimenti emerge dagli atti la volontà liberatoria in via originaria nel contratto di mutuo o nel successivo atto di compravendita ove l'accollo è regolato solo tra le parti venditrice e acquirente, non producendo alcun effetto verso il terzo creditore.
In particolare, nell'atto di compravendita si legge esclusivamente che “Ai sensi dell'art. 20 del T.U. sul Credito Fondiario approvato con R.D. il 16 luglio 1905 n. 646, la parte subentrante notificherà copia dell'atto all'Istituto mutuante” (cfr. pagg. 4 e 5 doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis).
Neppure si riviene in atti alcun documento dal quale emerga la successiva dichiarazione dell'Istituto di credito.
Pertanto, in assenza di una espressa dichiarazione liberatoria della Banca, l'accollo è cumulativo e non liberatorio e pertanto la domanda del Sig. deve essere Parte_1
rigettata.
Alla luce del rigetto della domanda per non essere l'accollo liberatorio, restano assorbite le altre domande avanzate dal ricorrente.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
5 Così deciso in Roma, il 21 marzo 2023
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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