Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rg. 7950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice - Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7950 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.ce 473
bis.51 cpc
[…]
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PENNONE ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. C.F. 2 Controparte_1
,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MIGLIACCIO
DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 Parte 1 e Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 07/11/2018 e che dalla loro unione sono nati
Per_1 (14.01.2016) e Per 2 (20.12.2018) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- affidare in condivisione di responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, i due figli minori, Per 1 e Per 2 con collocazione stabile e prevalente presso la residenza della madre, con diritto dovere del padre di incontrarli nelle seguenti modalità temporali: due pomeriggi
-
infrasettimanali dalle ore 18.30 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze di studio e di impegni extracurriculari dei bambini e esigenze lavorative paterne;
a settimane alterne dal pomeriggio del sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni dalle ore 18.00 del giorno della vigilia di Natale, alle ore 20.00 del Santo Natale, e/o dalle ore 18.00 del 31/12 alle ore 20.00 del
Capodanno. Ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e/o il giorno del cd. Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle ore 20.00. In occasione delle feste per onomastico e genetliaco del padre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, se non regolamentate già in diario. Durante il periodo estivo 10 giorni consecutivi da concordarsi con la madre, ogni anno, entro e non oltre il 30
Maggio.
- porre a carico del padre, l'obbligo di corrispondere mensilmente, entro il giorno tre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 700,00, (settecento/00) da adeguarsi annualmente secondo istat, oltre a compartecipare al 50% alle spese straordinarie, relative alla salute (Non convenzionate SSN), sport ed istruzione scolastica, con espresso riferimento ed indicazione di quelle previste con prot. Intesa COA Napoli- Tribunale Napoli, (documento esibito e consegnato alle parti dai rispettivi avvocati);
- il padre si impegna, a destinare entro il compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, la somma di € 2000,00 (duemila), cadauno, a mezzo apertura in favore dei figli di libretto postale di risparmio;
,-assegnare in uso esclusivo alla Sig. Controparte 1 la casa familiare, per abitarla con i suoi figli minori, completa di mobili e oggetti d'arredo,
- Nulla stabilire ai fini di un assegno di mantenimento dei coniugi, non ricorrendone i presupposti di legge;
Le parti si autorizzano scambievolmente alla richiesta e/o rinnovo ai documenti utili all'espatrio;
- Compensare le spese processuali fra i ricorrenti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e
(atto n. 39, parte I, S. sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 2018); Controparte 1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino