Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 39/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LA DU Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 61949/PC del registro di segreteria, proposto da:
IS (c.f. IS), nato a [...] il omissis, residente in [...], via OM, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, n. 164, presso lo studio dell’avv. Alessandra Buzzaccarini (c.f. [...]), pec:
alessandrabuzzaccarini@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all’atto di appello - appellante;
nei confronti di INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati CL UL (c.f. PLLCMN6 2C55E506T),
pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it; RI SU (c.f.
SSMMRA61550H224V) pec: avv.maria.assumma@postacert.inps.gov.it, con i quali elegge domicilio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio - appellato;
avverso la sentenza n. 232/2024 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, depositata il 22.05.2024, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita RI Dina Cerroni, il relatore cons. LA Scandurra, l’avv. Paolo Longo, su delega orale dell’avv. Alessandra Buzzaccarini, per l’appellante OM e l’avv. Giuseppina Giannico, per delega orale dell’avv.
CL UL, in rappresentanza dell’INPS.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 232/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio dichiarava inammissibile il ricorso proposto da OM, dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finalizzato ad ottenere il riconoscimento di una invalidità civile nella misura almeno pari al 75 per cento per poter beneficiare della contribuzione figurativa, ex art. 80 della legge n. 388/2000, a far data dalla presentazione della domanda
amministrativa del 04.11.2019.
In prime cure il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c, oltre che per assenza di previa domanda amministrativa, ex art. 153, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 174/2016, all’Ente previdenziale per il riconoscimento del beneficio richiesto.
La sentenza dava atto che in data 24/02/2020 l’esponente era stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica del Centro Medico -
Legale INPS di Roma, con diagnosi di “Esiti di ictus emorragico nuclei della base dx con severa emiparesi sx in soggetto iperteso. Spondilosi del rachide lombare. Codici DM per analogia” e che lo stesso era stato riconosciuto invalido nella misura del 67 per cento.
In sentenza si dava, altresì, atto che avverso tale provvedimento medico legale il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma e che, in sede di accertamento tecnico preventivo, era stata disposta CTU, affidata alla dott.ssa OM, depositata il 09/04/2020, all'esito della quale all’esponente era stato riconosciuto l’handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e lo stato di invalido civile nella misura pari al 75 per cento, giusto decreto di omologa, ex art. 445-bis, c.p.c.
del 20/05/2021.
Nel merito, il giudice delle pensioni in primo grado assumeva che il ricorso era, in ogni caso, infondato, attesi gli esiti del parere medico-legale depositati in data 14.03.2024 dall'UML presso il Ministero della Salute, in ottemperanza alla disposta ordinanza istruttoria n. 8/2022, che riguardo al complesso quadro morboso, tenuto conto della ampia documentazione in atti, delle visite dirette dell'interessato e dell'apporto scientifico degli specialisti nelle diverse patologie valutate, aveva riconosciuto un valore percentuale delle infermità concorrenti pari al 68 per cento, con iscrizione tabellare alla quarta categoria.
Avverso la sentenza di primo grado, OM interponeva appello.
Con un primo motivo di gravame lamentava “Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, della Legge 23.12.2000 n. 388 e dell’art.
100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, per non avere il giudice di primo grado rilevato che sussisteva l’interesse ad agire a proporre domanda giudiziaria avverso il diniego dell’INPS al riconoscimento del requisito sanitario legittimante l’accesso ai benefici in esame.
Con un secondo motivo di gravame, il ricorrente deduceva “Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 3 della Legge 23.12.2000 n. 388 e dell’art. 153, lettera b D.lgs. n. 174/2016 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”,
per non avere il giudice di prime cure rilevato che il OM, per il tramite del proprio legale, aveva trasmesso in data 20.07.2020 via pec all'indirizzo INPS filiale.metropolitana.roma@postacert.inps.gov.it una seconda domanda per il riconoscimento del beneficio in esame. A tal proposito, l’esponente contestava la decisione di prime cure, nella parte in cui si dava atto che tale domanda non era stata presa in carico dall'Istituto, non essendo stata trasmessa dall'interessato, né inoltrata tramite il canale telematico e che la stessa non era stata, pertanto, ritenuta idonea a configurare una istanza amministrativa validamente presentata.
Con un terzo motivo di impugnativa, l’appellante lamentava “Difetto di motivazione sulla dedotta infondatezza del ricorso nel merito (in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.)”, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che la condizione clinica del ricorrente giustificava il riconoscimento di una invalidità superiore al 74 per cento, del tutto coerente con l’attuale disfunzionalità dei distretti interessati dalle infermità, di cui il ricorrente risulta portatore.
Con un quarto ed ultimo motivo di gravame, l’interessato lamentava
“Difetto, contraddittorietà e/o illogicità di motivazione sulla dedotta infondatezza del ricorso nel merito e contestuale dichiarazione di definizione del giudizio solo in rito”, sostenendo che la pronuncia di rito richiede che il ricorso vada riesaminato sotto ogni profilo.
Si costituiva l’INPS, ribadendo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa, ex articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c.
e difetto di specificità per non avere l’interessato contestato la riconosciuta percentuale di invalidità al 68 per cento. A tal fine, l'Istituto previdenziale rappresentava che l’interessato non aveva presentato una specifica ed espressa richiesta del beneficio di accredito contributivo figurativo corredata dalla documentazione attestante l’effettiva attività lavorativa prestata e l’invalidità superiore al 74 per cento. Nel merito, ribadiva l’infondatezza del mezzo di gravame.
In replica alle contestazioni dell’INPS, il ricorrente depositava memoria difensiva, riferendo di aver presentato sia la domanda amministrativa per l’accertamento dello status di invalido, in data 04.11.2019, sia la domanda di accredito figurativo, inviata all’INPS con pec del 20.07.2020, circostanza, peraltro, non contestata dallo stesso Istituto previdenziale nel corso del giudizio di primo grado, essendosi questo limitato a dolersi unicamente dell’assenza di deposito in via telematica.
All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La questione all’esame attiene al riconoscimento del beneficio, di cui all’art.
80, comma 3, della legge n. 388/2000, consistente nella maggiorazione dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.
L’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 prevede che a decorrere dal 2002 ai lavoratori sordomuti e invalidi (per qualsiasi causa), ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74 per cento o ascritta un’invalidità alle prime quattro categorie di tabella A, è riconosciuto, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa, utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva.
Il beneficio viene concesso, su domanda, al momento della liquidazione della pensione ed ha valore, in presenza della citata concomitanza del requisito sanitario e dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, dal positivo accertamento sanitario a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda d’invalidità civile.
Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., e per mancata presentazione di previa domanda amministrativa, ex articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c., approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Con la stessa sentenza il giudice di prima istanza ha ritenuto che anche nel merito il ricorso non meritasse accoglimento, attesi gli esiti della consulenza medico-legale espletata dall'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 8/2022, disposta dallo stesso giudice di primo grado in ordine: “Alla esatta determinazione secondo i parametri dell’invalidità civile del grado di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente, ovvero se lo stesso quadro morboso sia ascrivibile ad una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tab. A del d.P.R. 834/81”.
In questo modo, il giudice ha, da un lato, dichiarato il ricorso inammissibile e adottato una pronuncia in rito, con conseguente compensazione delle spese, vertendo la controversia su questione preliminare, dall’altro, ha affrontato il merito della questione, disattendendo, senza alcuna specifica motivazione, il parere reso dal consulente tecnico di ufficio, nella parte in cui l’UML aveva riconosciuto in capo all’odierno appellante infermità concorrenti con iscrizione tabellare alla quarta categoria, valutabili, in via di principio, ai sensi del sopra menzionato art. 80, comma 3, della legge n.
388/2000, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola.
La sentenza di primo grado merita di essere riformata, stante la sua intrinseca contraddittorietà nel ritenere il ricorso, da un lato, inammissibile e, al contempo, lo stesso infondato sulla base di un accertamento tecnico disposto dallo stesso giudice; accertamento, che, per sua natura, può trovare ingresso in sede giudiziaria soltanto in presenza di ricorsi, di cui si sia preventivamente valutata l’ammissibilità.
Al di là di tale incontrovertibile contraddizione, la sentenza di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile - innanzitutto - per carenza di interesse, trattandosi di richiesta avanzata da soggetto ancora in servizio.
Anche sotto questo aspetto la sentenza merita di essere censurata con riferimento al primo motivo di appello, con il quale il ricorrente ha lamentato
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, della Legge 23.12.2000 n. 388 e dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che il beneficio in esame mira a offrire una protezione anticipata e distinta per categorie di lavoratori svantaggiati dalle loro condizioni di salute e che esso spetta all’interessato, a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione (Cass. sez. Lav. n. 30636/2022; n. 36948/2022).
Il riconoscimento di tale maggiorazione contributiva, prosegue la Cassazione, costituisce diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e può, dunque, essere richiesto indipendentemente da una domanda di accertamento del diritto a pensione (Cass. ord. n. 15/2023).
Il richiamato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2020 attribuisce al
“lavoratore” (e non necessariamente al “pensionato”) il beneficio dell'accredito figurativo ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico.
Sussiste, dunque, l’interesse attuale e concreto a ricorrere del “lavoratore”
in servizio ad agire per il riconoscimento del diritto della maggiorazione in parola, prima ancora del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione.
L’originario ricorso è, sotto questo aspetto, da ritenere, dunque, ammissibile.
Sotto diverso profilo, la sentenza di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una previa domanda amministrativa, ex art.
153, comma 1, lettera b), c.g.c..
Una volta rilevato che nella (prima) domanda del 04.11.2019, relativa all'accertamento della invalidità civile e dell'handicap, non vi era alcun riferimento al beneficio oggetto del presente giudizio, la sentenza di prime cure ha testualmente affermato: “la successiva raccomandata A/R del 20.7.2020 trasmessa per via ordinaria all'INPS e sottoscritta dal difensore del Sig.
OM ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 80 L. 388/2000, non è stata presa in carico dall'Istituto, non essendo stata inoltrata tramite il canale telematico e pertanto non ritenuta idonea a configurare una istanza amministrava validamente presentata”.
Trattasi di affermazione che non trova conferma nella documentazione versata in atti, laddove risulta per tabulas (con ricevuta di avvenuta consegna)
che l’interessato, per il tramite del proprio difensore, al quale aveva conferito ogni ampia facoltà nei procedimenti in corso, ha inviato in data 23 luglio 2020 apposita “Domanda di maggiorazione contributiva ex art. 80 L. n. 388/2000”
all'indirizzo pec dell’INPS filiale.metropolitana.roma@postacert.inps.gov.it.
Anche sotto questo aspetto, in assenza di altre contestazioni, riguardanti non già la pretesa mancanza di una previa domanda amministrativa, che, in realtà risulta agli atti, quanto piuttosto le modalità di presentazione della
domanda ovvero l’accertamento in concreto dei presupposti legittimanti il preteso riconoscimento dei benefici in esame o il previo accertamento del requisito sanitario che legittima il beneficio, la sentenza di primo grado va riformata con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 3 della Legge 23.12.2000 n. 388 e dell’art. 153, lettera b D.lgs. n. 174/2016 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
Nella memoria di costituzione in giudizio, l’INPS sostiene, in via preliminare, che l’atto di appello proposto dall’interessato sia da ritenere inammissibile per difetto di specificità, per non avere parte ricorrente contestato in concreto la percentuale riconosciuta di invalidità civile dalla Commissione preposta (68 per cento).
Ritiene il Collegio che tale assunto sia del tutto infondato.
Parte ricorrente ha specificamente contestato ad argomentato nel merito i motivi di dissenso rispetto alle valutazioni espresse dalla Commissione medica di prima istanza e dall’INPS in merito alla percentuale di invalidità riconosciuta riguardo alle singole patologie e alla documentazione medica presente in atti, avuto, anche, riguardo alle consulenze disposte in sede civile, oggetto di decreto di omologa.
Con i successivi motivi di gravame parte appellante lamenta “Difetto di motivazione sulla dedotta infondatezza del ricorso nel merito (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)” e “Difetto, contraddittorietà e/o illogicità di motivazione sulla dedotta infondatezza del ricorso nel merito e contestuale dichiarazione di definizione del giudizio solo in rito”, per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, riguardo al grado di invalidità e all’ascrivibilità a pensione delle riconosciute infermità.
A tal proposito, preme evidenziare che con sentenza n. 10/QM/2000 le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, tra l’altro, chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui questo Collegio non intende discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato"
(Cass., sent. n. 4448/2014), venendo, quindi, meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass., n. 25702/2020, Corte conti, Sez. I App., sent. n. 125/2025 e n. 283/2023; Sez. III App., sent. n.
310/2022).
Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi
(motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (Sez. I App., sent. n. 125/2025; Sez.
II App., sent. n. 192/2024 e n. 309/2022; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023).
In questi termini, la pronuncia di primo grado appare, per le motivazioni sin qui espresse, contraddittoria e illogica. Il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento disattende, altresì, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo, l’articolato parere medico legale svolto dall’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, su incarico dello stesso giudice delle pensioni in tema di determinazione, secondo i parametri dell’invalidità civile, del grado di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente ovvero di ascrivibilità del quadro morboso ad una delle categorie di pensione dalla I alla IV di tabella A.
Alla luce di tali coordinate interpretative, ritiene il Collegio che l’atto di appello debba essere accolto e che la sentenza di primo grado debba essere riformata con rimessione della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunci, ex artt. 170, comma 4, e 199 c.g.c., per l’ulteriore prosieguo del giudizio.
Parimenti, rimessa al primo giudice, sempre in diversa composizione, è la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio (art. 199 c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie nei termini di cui in motivazione l’appello iscritto al n.
61949 del ruolo generale promosso da IS e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunci, ex artt. 170, comma 4, e 199 c.g.c., per l’ulteriore prosieguo del giudizio anche con riferimento alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to LA DU
IL PRESIDENTE
F.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/02/2026 Il DIRIGENTE F.to Massimo BIAGI