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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 113-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in virtù di procura come da foglio separato che si allega alla presente, dall'Avv. Giulia Tomei del foro di Teramo;
nei confronti di:
(cod. fisc./P.Iva: ), con sede legale in Pescara alla P.zza Controparte_1 P.IVA_1
della Rinascita n. 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc. ) del Foro di Teramo C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato l'11/08/2025 il Dott. Parte_2 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando
[...] Controparte_1
l'inadempimento del corrispettivo pattuito per la cessione, dapprima del 60% e quindi del residuo 40%, del capitale sociale di formalizzate con atti rogati dal Controparte_2
Notaio in data 7 novembre 2024 e 16 aprile 2025. In quest'ultimo atto la Persona_1 cessionaria, ha assunto l'obbligo di immediato adempimento e ha rinunciato Controparte_1
Pag. 1 a 11 preventivamente a sollevare eccezioni, sicché l'obbligazione è stata rappresentata come certa e attuale. Il ricorrente ha poi allegato la mancata liberazione, entro il termine di centottanta
CP_ giorni, delle garanzie bancarie da lui prestate a favore di e con Controparte_3 esposizione nella misura certificata dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e conseguente rivendicazione di ristoro del danno da mancata manleva. Il ricorrente ha poi motivato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della resistente eccependo l'inattendibilità del bilancio 2024 della che apposta immobilizzazioni finanziarie Controparte_1
corrispondenti a partecipazioni divenute prive di valore per la sopravvenuta liquidazione giudiziale delle controllate, e sulla falsità delle comunicazioni alla CCIAA in ordine ai conferimenti in denaro per euro 3.456.720 dichiarati in aumento di capitale, in assenza di riscontri nei conti correnti aziendali e, addirittura, in assenza di un rapporto di conto corrente almeno sino a dicembre 2024.
Considerato che la resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'assenza di un titolo di credito certo, liquido ed esigibile, in difetto di un provvedimento giudiziale irrevocabile che accerti l'inadempimento. In via riconvenzionale, ha domandato l'accertamento del dolo contrattuale del ricorrente, assumendo che, nella gestione antecedente alla cessione delle quote, l'amministratore uscente (Dott. avrebbe emesso fatture Pt_1
di vendita prima della produzione o della consegna della merce, generando posizioni debitorie verso i fornitori e omettendo di rappresentare tali condotte nel corso delle trattative. A
CP_ sostegno ha depositato l'elaborato del sindaco di , Dott. La difesa della Persona_2
ha, inoltre, negato la sussistenza dello stato di insolvenza, richiamando il Controparte_1
bilancio 2024 con ricavi pari a euro 100.000 e debiti pari a euro 628.978, ritenuti sostenibili mediante piani di rateizzazione o di risanamento, ed ha chiarito che la società è holding pura che gestisce partecipazioni e fornisce servizi alle controllate. Ha evidenziato la non
CP_ definitività della dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di e, sul versante istruttorio, ha chiesto di sollecitare la Guardia di Finanza a svolgere accertamenti su società
ritenute riconducibili al ricorrente, in particolare Welder & Refitting S.r.l. e Steel Fixers S.r.l., con riserva di esposti o querele ove l'istanza non fosse stata accolta.
Rilevato che all'udienza del 16 ottobre 2025, l'Avv. Tomei per il ricorrente si è riportata al ricorso, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale e rimarcando l'inesistenza del capitale sociale iniziale e dell'aumento dichiarato, la falsità del bilancio al 31 dicembre 2024
Pag. 2 a 11 per la rappresentazione di disponibilità e immobilizzazioni prive di consistenza, nonché la necessità di indagini della Guardia di Finanza per l'accertamento di condotte penalmente rilevanti. Ha formulato riserva di denuncia per truffa nei confronti di e Controparte_4
(quest'ultimo ritenuto amministratore di fatto della resistente). Per la Controparte_5
resistente, gli Avv.ti Galassi si sono riportati alla memoria di costituzione, opponendosi alla liquidazione e manifestando disponibilità a una rigorosa verifica documentale, associandosi alla richiesta di termini per note. Il Giudice delegato dell'istruttoria ha quindi concesso termine di quindici giorni al ricorrente per il deposito di note di replica ed eventuale documentazione a sostegno e ulteriore termine di quindici giorni alla resistente per controdeduzioni e allegati, riservando di riferire al Collegio all'esito dello scambio.
Osservato che nelle note autorizzate del 30/10/2025 il ricorrente ha posto l'accento sul riconoscimento del debito da parte della attraverso pagamenti parziali, Controparte_1 mediante l'appostazione in bilancio dei debiti complessivi, comprensivi del residuo prezzo dovuto, e con la ricognizione e la rinuncia ad eccezioni formalizzate nell'atto del 16 aprile
2025. Ha eccepito che la relazione del sindaco non integra prova di danno né di dolo, risolvendosi in raccomandazioni operative e non trovando seguito in azioni di responsabilità o denunzie di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.; ha aggiunto che la responsabilità degli amministratori postula la puntuale prova del danno e del nesso causale, oltre a specifici inadempimenti, e non si alimenta di generiche irregolarità contabili o amministrative. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, la contraddizione della resistente, che da un lato lamenta il depauperamento del valore delle partecipazioni e dall'altro ne afferma una rivalutazione ai fini dell'imputazione a capitale e dell'aumento societario;
ha infine contestato la delibera di riduzione del capitale del 6 giugno 2025, qualificata come autoprodotta, priva di data certa e inopponibile perché non assunta con atto notarile.
Rilevato che con ulteriori note del 31 ottobre 2025, il ricorrente ha allegato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che conferma la liquidazione giudiziale della
[...]
società interamente partecipata dalla Tale provvedimento è Controparte_2 Controparte_1
stato valorizzato come conferma oggettiva della inconsistenza economico-finanziaria del gruppo, nonché della mala fede del socio e amministratore di diritto e Controparte_4 dell'amministratore di fatto alla luce delle condotte dissimulatorie già Controparte_5
dedotte nei precedenti scritti.
Pag. 3 a 11 Rilevato che con memoria autorizzata del 12 novembre 2025, la resistente ha insistito sulla stretta correlazione tra l'eccezione riconvenzionale di dolo contrattuale e la domanda di rigetto della liquidazione, sostenendo la legittimità di una valutazione incidentale del rapporto di credito in sede pre-concorsuale e prospettando, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della decisione del giudice ordinario sull'accertamento del credito. Ha ribadito la non insolvenza della società, valorizzando il bilancio 2024 e la possibilità di gestire i debiti con piani calibrati, e ha reiterato la richiesta di accertamenti della Guardia di
Finanza sulle società indicate, riservandosi esposti o querele qualora l'istanza non fosse accolta.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice è in Pescara;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;
Ritenuto che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario
del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza
dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo
però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti).” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020);
Considerato che dalla documentazione agli atti emerge che:
- In data 7 novembre 2024 a mezzo rogito notaio Rep 68.388 Persona_1
Racc.28.895 l'istante cedeva alla (All/1 ricorso) con sede in Pescara CP_1
P.zza della Rinascita n.74 c.f.- p.iva la quota pari al 60% del capitale P.IVA_1
sociale della con sede in Luzzara (Reggio Emilia) Villa Controparte_2
Superiore n.82 capitale sociale € 4.744.535,00 interamente versato c.f. – p.iva e
Pag. 4 a 11 numero iscrizione al Registro Imprese dell'Emila 00914750351 – REA RE -147792 per il corrispettivo di € 600.000,00 (seicentomila/00).
- La cessionaria si impegnava ad eseguire investimenti finanziari e miglioramenti organizzativi occorrenti al rilancio dell'impresa (All/2) ricorso).
- in data 16 Aprile 2025 con rogito Notaio in Livorno Persona_1
Rep.68817 Racc.29250 il ricorrente cedeva la quota corrispondente al residuo 40% del capitale sociale (All/ 3 ricorso) sempre alla restando Controparte_2 convenuto , tra l'altro che “a parziale rettifica ed integrazione delle pattuizioni di cui all'art.1 del richiamato atto Notaio del 7 novembre 2024, il residuo prezzo Per_1 della cessione pari ad € 523.000,00 (cinquecentoventitremila/00) sarebbe stato pagato con un nuovo rateizzo con prima scadenza prevista per il 23 aprile 2025 e le successive, nel periodo giugno 2025- gennaio 2026”; le parti convenivano che il mancato pagamento, ancorchè limitato ad una parte di una singola rata, avrebbe determinato la decaduta dal beneficio della dilazione;
nel contempo la cessionaria rafforzava il proprio impegno rinunziando preventivamente ad opporre al creditore eccezioni di sorta.
- È pacifico che la è rimasta inadempiente al pagamento della CP_6
rata, con conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione ed obbligo di pagare l'intero prezzo della cessione pari ad € 523.000,00.
Ritenuto che le eccezioni di dolo contrattuale e compensazione sollevate dalla resistente, pur descrivendo condotte potenzialmente fraudolente e richiamando la relazione del sindaco della società ceduta, non sono accompagnate da una quantificazione del danno né da una stima del valore effettivo delle partecipazioni rispetto al prezzo pattuito, mancando altresì la prova del nesso causale determinante tra le condotte denunciate e la conclusione del contratto;
ne consegue che tali eccezioni, allo stato, non sono idonee a escludere la sussistenza di un debito certo, liquido ed esigibile ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 7
CCII;
Rilevato che dalla relazione del sindaco emerge che l'emissione di fatture per beni non consegnati e, in molti casi, non ancora prodotti, contabilizzate come ricavi anziché come anticipi, è stata finalizzata a ottenere anticipazioni bancarie e di factoring, generando liquidità immediata in una situazione di evidente tensione finanziaria. Tale prassi, priva di
Pag. 5 a 11 autorizzazione formale dei clienti e accompagnata da differenze rilevanti tra inventario fisico e contabile, potrebbe senza dubbio integrare una rappresentazione artificiosa della realtà
economica e patrimoniale, idonea a trarre in inganno la controparte contrattuale circa la solidità e la capacità reddituale della società ceduta. Tuttavia, pur costituendo indizi gravi di irregolarità e di crisi, tali elementi non sono accompagnati da una prova del nesso causale con la determinazione del prezzo di cessione né da una quantificazione del danno, sicché non possono ritenersi sufficienti, allo stato, a paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 7 CCII.
Considerato, altresì, che in data 11/11/2024, l'assemblea ordinaria della società ceduta
( , tra i cui membri figura il sig. quale Controparte_2 Controparte_4
amministratore unico della rappresentante il 60% del capitale sociale, ossia Controparte_1 della società che oggi eccepisce il dolo contrattuale, ha espressamente rinunciato all'azione di responsabilità verso l'amministratore uscente, Dott. (rappresentante il 40% del Pt_1
capitale sociale). Tale circostanza è particolarmente rilevante perché dimostra che la stessa parte che ora prospetta condotte fraudolente ha partecipato e concorso alla decisione di rinunciare a ogni azione di responsabilità, pur avendo piena disponibilità delle informazioni contabili e patrimoniali. Se vi fossero stati gravi illeciti o artifizi idonei a integrare dolo contrattuale, la società ceduta avrebbe avuto interesse a promuovere l'azione ex art. 2476 c.c., anziché deliberare la rinuncia. Ne consegue che tale comportamento costituisce un indice di consapevolezza e di accettazione della situazione gestionale, che contraddice la prospettazione di dolo omissivo determinante formulata dalla resistente. In assenza di prova rigorosa del nesso causale tra le condotte denunciate e la conclusione del contratto, e considerata la volontà espressa dalla società ceduta di non agire per responsabilità,
l'eccezione di dolo non può ritenersi idonea a paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente.
Ritenuto in definitiva che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale è
chiamato a compiere un accertamento sommario del credito, e nel caso di specie il credito vantato dal Dott. risulta sufficientemente documentato, non palesemente infondato, Pt_1
e idoneo a fondare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che la società è qualificabile come imprenditore commerciale, Controparte_1
trattandosi di holding pura che ha per oggetto sociale l'acquisto, vendita e gestione di
Pag. 6 a 11 partecipazioni, oltre alla possibilità di fornire servizi amministrativi e gestionali alle società del gruppo;
Ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. all'art. 1 comma 1° del CCII, e risulta, altresì, dimostrata la ricorrenza delle condizioni di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale come emerge dai documenti contabili acquisiti che espongono debiti per un ammontare di oltre cinquecento mila euro;
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che la società ha depositato il bilancio al 31 dicembre 2024, relativo al primo Controparte_1
esercizio sociale, dal quale emergono dati patrimoniali e finanziari che meritano attenta valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza;
Considerato che il bilancio evidenzia un capitale sociale dichiarato di euro 3.456.720, a fronte di disponibilità liquide pari a soli euro 5.809, circostanza che induce a dubitare dell'effettività dei conferimenti in denaro, non risultando riscontri di cassa coerenti con l'entità del capitale sottoscritto;
Considerato che l'attivo è composto quasi esclusivamente da immobilizzazioni finanziarie per euro 4.046.721, rappresentative di partecipazioni in società controllate, senza che la nota integrativa rechi informazioni adeguate sulla loro situazione patrimoniale e finanziaria. Per contro la voce andrebbe svalutata, attesa la sopravvenuta liquidazione giudiziale di almeno una partecipata. La sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, del Tribunale di
Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 30/10/2025. In
[...] questa sentenza si legge che “Deve evidenziarsi, solo per esigenze di completezza, che: -essa era del tutto priva di liquidità; -aveva perso, già dal settembre 2024, la disponibilità del
capannone ove avvenivano le produzioni a seguito di uno sfratto;
-aveva debiti per oltre 11 milioni di euro, per come emerge dallo stato passivo approvato”. La conferma in sede di gravame della liquidazione della partecipata si salda, sul piano sistemico, con gli indici di decozione rappresentati in atti e rafforza la prospettazione di un attivo patrimoniale sostanzialmente inesistente, in quanto fondato su immobilizzazioni prive di valore;
Considerato che il passivo è costituito integralmente da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 628.978, mentre l'attivo corrente ammonta a soli euro 106.455, con un capitale circolante netto negativo per oltre euro 500.000 e un indice di liquidità (rapporto tra
Pag. 7 a 11 attivo corrente e debiti a breve) pari a 0,17, valori che denotano incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve con le risorse disponibili;
Considerato che i ricavi dichiarati, pari a euro 100.000 in un periodo di due mesi, appaiono anomali per una holding appena costituita, priva di personale e con liquidità minima, e sembrano derivare da rapporti infragruppo, non idonei a generare flussi di cassa immediati;
Ritenuto che tali elementi, unitamente alla contraddittorietà dell'informativa (“assenza di fatti di rilievo” a fronte di acquisizioni per oltre quattro milioni di euro), alla mancanza di rendiconto finanziario e alla totale assenza di garanzie di continuità, integrano indici sintomatici di una situazione di insolvenza in senso finanziario, intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, a prescindere dall'apparente patrimonializzazione contabile;
Ritenuto che la nozione di insolvenza, come delineata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riprende integralmente quella già contenuta nell'abrogato art. 5 della legge fallimentare, e si configura come lo stato del debitore che si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'insolvenza non è un fatto puntuale, bensì uno stato dotato di una certa stabilità (Cass. civ., Sez. I, n. 29913/2018), che si identifica con una impotenza economico-patrimoniale idonea a privare il soggetto della possibilità di adempiere con mezzi ordinari (Cass. civ., Sez. Un., n. 1997/2003).
È principio consolidato che l'insolvenza non coincide con la incapienza patrimoniale. La
Suprema Corte ha affermato che una società può trovarsi in stato di insolvenza anche se il proprio attivo supera il passivo, qualora non disponga di risorse liquide o di accesso al credito per far fronte tempestivamente ai debiti (Cass. n. 20476/2008; Cass. n. 8656/1992). In tal senso, la valutazione dell'attivo deve tener conto non solo del valore contabile o di mercato dei beni, ma anche della loro attitudine ad essere prontamente liquidati senza compromettere l'operatività dell'impresa (Cass. n. 1069/2020; Cass. n. 30284/2022).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'insolvenza può essere accertata anche in assenza di protesti, pignoramenti o azioni esecutive, purché emergano indizi sintomatici di una crisi strutturale e non transitoria (Cass. n. 9856/2006; Cass. n. 9297/2019). Anche il mancato
Pag. 8 a 11 pagamento di un singolo debito, se inserito in un contesto di difficoltà economica, può costituire indice rivelatore dello stato di decozione (Cass. n. 19611/2004).
Rilevato che i debiti scaduti e non pagati eccedono la soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 74 PESCARA (C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Sergio
Iannucci, con studio in Via Alfonso Di Vestea 7 65126 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il
Pag. 9 a 11 curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più
opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 26/03/2026 h. 10.00 ore per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
SE
Pag. 10 a 11 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in virtù di procura come da foglio separato che si allega alla presente, dall'Avv. Giulia Tomei del foro di Teramo;
nei confronti di:
(cod. fisc./P.Iva: ), con sede legale in Pescara alla P.zza Controparte_1 P.IVA_1
della Rinascita n. 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc. ) del Foro di Teramo C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato l'11/08/2025 il Dott. Parte_2 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando
[...] Controparte_1
l'inadempimento del corrispettivo pattuito per la cessione, dapprima del 60% e quindi del residuo 40%, del capitale sociale di formalizzate con atti rogati dal Controparte_2
Notaio in data 7 novembre 2024 e 16 aprile 2025. In quest'ultimo atto la Persona_1 cessionaria, ha assunto l'obbligo di immediato adempimento e ha rinunciato Controparte_1
Pag. 1 a 11 preventivamente a sollevare eccezioni, sicché l'obbligazione è stata rappresentata come certa e attuale. Il ricorrente ha poi allegato la mancata liberazione, entro il termine di centottanta
CP_ giorni, delle garanzie bancarie da lui prestate a favore di e con Controparte_3 esposizione nella misura certificata dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e conseguente rivendicazione di ristoro del danno da mancata manleva. Il ricorrente ha poi motivato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della resistente eccependo l'inattendibilità del bilancio 2024 della che apposta immobilizzazioni finanziarie Controparte_1
corrispondenti a partecipazioni divenute prive di valore per la sopravvenuta liquidazione giudiziale delle controllate, e sulla falsità delle comunicazioni alla CCIAA in ordine ai conferimenti in denaro per euro 3.456.720 dichiarati in aumento di capitale, in assenza di riscontri nei conti correnti aziendali e, addirittura, in assenza di un rapporto di conto corrente almeno sino a dicembre 2024.
Considerato che la resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'assenza di un titolo di credito certo, liquido ed esigibile, in difetto di un provvedimento giudiziale irrevocabile che accerti l'inadempimento. In via riconvenzionale, ha domandato l'accertamento del dolo contrattuale del ricorrente, assumendo che, nella gestione antecedente alla cessione delle quote, l'amministratore uscente (Dott. avrebbe emesso fatture Pt_1
di vendita prima della produzione o della consegna della merce, generando posizioni debitorie verso i fornitori e omettendo di rappresentare tali condotte nel corso delle trattative. A
CP_ sostegno ha depositato l'elaborato del sindaco di , Dott. La difesa della Persona_2
ha, inoltre, negato la sussistenza dello stato di insolvenza, richiamando il Controparte_1
bilancio 2024 con ricavi pari a euro 100.000 e debiti pari a euro 628.978, ritenuti sostenibili mediante piani di rateizzazione o di risanamento, ed ha chiarito che la società è holding pura che gestisce partecipazioni e fornisce servizi alle controllate. Ha evidenziato la non
CP_ definitività della dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di e, sul versante istruttorio, ha chiesto di sollecitare la Guardia di Finanza a svolgere accertamenti su società
ritenute riconducibili al ricorrente, in particolare Welder & Refitting S.r.l. e Steel Fixers S.r.l., con riserva di esposti o querele ove l'istanza non fosse stata accolta.
Rilevato che all'udienza del 16 ottobre 2025, l'Avv. Tomei per il ricorrente si è riportata al ricorso, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale e rimarcando l'inesistenza del capitale sociale iniziale e dell'aumento dichiarato, la falsità del bilancio al 31 dicembre 2024
Pag. 2 a 11 per la rappresentazione di disponibilità e immobilizzazioni prive di consistenza, nonché la necessità di indagini della Guardia di Finanza per l'accertamento di condotte penalmente rilevanti. Ha formulato riserva di denuncia per truffa nei confronti di e Controparte_4
(quest'ultimo ritenuto amministratore di fatto della resistente). Per la Controparte_5
resistente, gli Avv.ti Galassi si sono riportati alla memoria di costituzione, opponendosi alla liquidazione e manifestando disponibilità a una rigorosa verifica documentale, associandosi alla richiesta di termini per note. Il Giudice delegato dell'istruttoria ha quindi concesso termine di quindici giorni al ricorrente per il deposito di note di replica ed eventuale documentazione a sostegno e ulteriore termine di quindici giorni alla resistente per controdeduzioni e allegati, riservando di riferire al Collegio all'esito dello scambio.
Osservato che nelle note autorizzate del 30/10/2025 il ricorrente ha posto l'accento sul riconoscimento del debito da parte della attraverso pagamenti parziali, Controparte_1 mediante l'appostazione in bilancio dei debiti complessivi, comprensivi del residuo prezzo dovuto, e con la ricognizione e la rinuncia ad eccezioni formalizzate nell'atto del 16 aprile
2025. Ha eccepito che la relazione del sindaco non integra prova di danno né di dolo, risolvendosi in raccomandazioni operative e non trovando seguito in azioni di responsabilità o denunzie di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.; ha aggiunto che la responsabilità degli amministratori postula la puntuale prova del danno e del nesso causale, oltre a specifici inadempimenti, e non si alimenta di generiche irregolarità contabili o amministrative. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, la contraddizione della resistente, che da un lato lamenta il depauperamento del valore delle partecipazioni e dall'altro ne afferma una rivalutazione ai fini dell'imputazione a capitale e dell'aumento societario;
ha infine contestato la delibera di riduzione del capitale del 6 giugno 2025, qualificata come autoprodotta, priva di data certa e inopponibile perché non assunta con atto notarile.
Rilevato che con ulteriori note del 31 ottobre 2025, il ricorrente ha allegato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che conferma la liquidazione giudiziale della
[...]
società interamente partecipata dalla Tale provvedimento è Controparte_2 Controparte_1
stato valorizzato come conferma oggettiva della inconsistenza economico-finanziaria del gruppo, nonché della mala fede del socio e amministratore di diritto e Controparte_4 dell'amministratore di fatto alla luce delle condotte dissimulatorie già Controparte_5
dedotte nei precedenti scritti.
Pag. 3 a 11 Rilevato che con memoria autorizzata del 12 novembre 2025, la resistente ha insistito sulla stretta correlazione tra l'eccezione riconvenzionale di dolo contrattuale e la domanda di rigetto della liquidazione, sostenendo la legittimità di una valutazione incidentale del rapporto di credito in sede pre-concorsuale e prospettando, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della decisione del giudice ordinario sull'accertamento del credito. Ha ribadito la non insolvenza della società, valorizzando il bilancio 2024 e la possibilità di gestire i debiti con piani calibrati, e ha reiterato la richiesta di accertamenti della Guardia di
Finanza sulle società indicate, riservandosi esposti o querele qualora l'istanza non fosse accolta.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice è in Pescara;
Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;
Ritenuto che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario
del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza
dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo
però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti).” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020);
Considerato che dalla documentazione agli atti emerge che:
- In data 7 novembre 2024 a mezzo rogito notaio Rep 68.388 Persona_1
Racc.28.895 l'istante cedeva alla (All/1 ricorso) con sede in Pescara CP_1
P.zza della Rinascita n.74 c.f.- p.iva la quota pari al 60% del capitale P.IVA_1
sociale della con sede in Luzzara (Reggio Emilia) Villa Controparte_2
Superiore n.82 capitale sociale € 4.744.535,00 interamente versato c.f. – p.iva e
Pag. 4 a 11 numero iscrizione al Registro Imprese dell'Emila 00914750351 – REA RE -147792 per il corrispettivo di € 600.000,00 (seicentomila/00).
- La cessionaria si impegnava ad eseguire investimenti finanziari e miglioramenti organizzativi occorrenti al rilancio dell'impresa (All/2) ricorso).
- in data 16 Aprile 2025 con rogito Notaio in Livorno Persona_1
Rep.68817 Racc.29250 il ricorrente cedeva la quota corrispondente al residuo 40% del capitale sociale (All/ 3 ricorso) sempre alla restando Controparte_2 convenuto , tra l'altro che “a parziale rettifica ed integrazione delle pattuizioni di cui all'art.1 del richiamato atto Notaio del 7 novembre 2024, il residuo prezzo Per_1 della cessione pari ad € 523.000,00 (cinquecentoventitremila/00) sarebbe stato pagato con un nuovo rateizzo con prima scadenza prevista per il 23 aprile 2025 e le successive, nel periodo giugno 2025- gennaio 2026”; le parti convenivano che il mancato pagamento, ancorchè limitato ad una parte di una singola rata, avrebbe determinato la decaduta dal beneficio della dilazione;
nel contempo la cessionaria rafforzava il proprio impegno rinunziando preventivamente ad opporre al creditore eccezioni di sorta.
- È pacifico che la è rimasta inadempiente al pagamento della CP_6
rata, con conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione ed obbligo di pagare l'intero prezzo della cessione pari ad € 523.000,00.
Ritenuto che le eccezioni di dolo contrattuale e compensazione sollevate dalla resistente, pur descrivendo condotte potenzialmente fraudolente e richiamando la relazione del sindaco della società ceduta, non sono accompagnate da una quantificazione del danno né da una stima del valore effettivo delle partecipazioni rispetto al prezzo pattuito, mancando altresì la prova del nesso causale determinante tra le condotte denunciate e la conclusione del contratto;
ne consegue che tali eccezioni, allo stato, non sono idonee a escludere la sussistenza di un debito certo, liquido ed esigibile ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 7
CCII;
Rilevato che dalla relazione del sindaco emerge che l'emissione di fatture per beni non consegnati e, in molti casi, non ancora prodotti, contabilizzate come ricavi anziché come anticipi, è stata finalizzata a ottenere anticipazioni bancarie e di factoring, generando liquidità immediata in una situazione di evidente tensione finanziaria. Tale prassi, priva di
Pag. 5 a 11 autorizzazione formale dei clienti e accompagnata da differenze rilevanti tra inventario fisico e contabile, potrebbe senza dubbio integrare una rappresentazione artificiosa della realtà
economica e patrimoniale, idonea a trarre in inganno la controparte contrattuale circa la solidità e la capacità reddituale della società ceduta. Tuttavia, pur costituendo indizi gravi di irregolarità e di crisi, tali elementi non sono accompagnati da una prova del nesso causale con la determinazione del prezzo di cessione né da una quantificazione del danno, sicché non possono ritenersi sufficienti, allo stato, a paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 7 CCII.
Considerato, altresì, che in data 11/11/2024, l'assemblea ordinaria della società ceduta
( , tra i cui membri figura il sig. quale Controparte_2 Controparte_4
amministratore unico della rappresentante il 60% del capitale sociale, ossia Controparte_1 della società che oggi eccepisce il dolo contrattuale, ha espressamente rinunciato all'azione di responsabilità verso l'amministratore uscente, Dott. (rappresentante il 40% del Pt_1
capitale sociale). Tale circostanza è particolarmente rilevante perché dimostra che la stessa parte che ora prospetta condotte fraudolente ha partecipato e concorso alla decisione di rinunciare a ogni azione di responsabilità, pur avendo piena disponibilità delle informazioni contabili e patrimoniali. Se vi fossero stati gravi illeciti o artifizi idonei a integrare dolo contrattuale, la società ceduta avrebbe avuto interesse a promuovere l'azione ex art. 2476 c.c., anziché deliberare la rinuncia. Ne consegue che tale comportamento costituisce un indice di consapevolezza e di accettazione della situazione gestionale, che contraddice la prospettazione di dolo omissivo determinante formulata dalla resistente. In assenza di prova rigorosa del nesso causale tra le condotte denunciate e la conclusione del contratto, e considerata la volontà espressa dalla società ceduta di non agire per responsabilità,
l'eccezione di dolo non può ritenersi idonea a paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente.
Ritenuto in definitiva che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale è
chiamato a compiere un accertamento sommario del credito, e nel caso di specie il credito vantato dal Dott. risulta sufficientemente documentato, non palesemente infondato, Pt_1
e idoneo a fondare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che la società è qualificabile come imprenditore commerciale, Controparte_1
trattandosi di holding pura che ha per oggetto sociale l'acquisto, vendita e gestione di
Pag. 6 a 11 partecipazioni, oltre alla possibilità di fornire servizi amministrativi e gestionali alle società del gruppo;
Ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. all'art. 1 comma 1° del CCII, e risulta, altresì, dimostrata la ricorrenza delle condizioni di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale come emerge dai documenti contabili acquisiti che espongono debiti per un ammontare di oltre cinquecento mila euro;
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che la società ha depositato il bilancio al 31 dicembre 2024, relativo al primo Controparte_1
esercizio sociale, dal quale emergono dati patrimoniali e finanziari che meritano attenta valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza;
Considerato che il bilancio evidenzia un capitale sociale dichiarato di euro 3.456.720, a fronte di disponibilità liquide pari a soli euro 5.809, circostanza che induce a dubitare dell'effettività dei conferimenti in denaro, non risultando riscontri di cassa coerenti con l'entità del capitale sottoscritto;
Considerato che l'attivo è composto quasi esclusivamente da immobilizzazioni finanziarie per euro 4.046.721, rappresentative di partecipazioni in società controllate, senza che la nota integrativa rechi informazioni adeguate sulla loro situazione patrimoniale e finanziaria. Per contro la voce andrebbe svalutata, attesa la sopravvenuta liquidazione giudiziale di almeno una partecipata. La sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, del Tribunale di
Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 30/10/2025. In
[...] questa sentenza si legge che “Deve evidenziarsi, solo per esigenze di completezza, che: -essa era del tutto priva di liquidità; -aveva perso, già dal settembre 2024, la disponibilità del
capannone ove avvenivano le produzioni a seguito di uno sfratto;
-aveva debiti per oltre 11 milioni di euro, per come emerge dallo stato passivo approvato”. La conferma in sede di gravame della liquidazione della partecipata si salda, sul piano sistemico, con gli indici di decozione rappresentati in atti e rafforza la prospettazione di un attivo patrimoniale sostanzialmente inesistente, in quanto fondato su immobilizzazioni prive di valore;
Considerato che il passivo è costituito integralmente da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 628.978, mentre l'attivo corrente ammonta a soli euro 106.455, con un capitale circolante netto negativo per oltre euro 500.000 e un indice di liquidità (rapporto tra
Pag. 7 a 11 attivo corrente e debiti a breve) pari a 0,17, valori che denotano incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve con le risorse disponibili;
Considerato che i ricavi dichiarati, pari a euro 100.000 in un periodo di due mesi, appaiono anomali per una holding appena costituita, priva di personale e con liquidità minima, e sembrano derivare da rapporti infragruppo, non idonei a generare flussi di cassa immediati;
Ritenuto che tali elementi, unitamente alla contraddittorietà dell'informativa (“assenza di fatti di rilievo” a fronte di acquisizioni per oltre quattro milioni di euro), alla mancanza di rendiconto finanziario e alla totale assenza di garanzie di continuità, integrano indici sintomatici di una situazione di insolvenza in senso finanziario, intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, a prescindere dall'apparente patrimonializzazione contabile;
Ritenuto che la nozione di insolvenza, come delineata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riprende integralmente quella già contenuta nell'abrogato art. 5 della legge fallimentare, e si configura come lo stato del debitore che si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'insolvenza non è un fatto puntuale, bensì uno stato dotato di una certa stabilità (Cass. civ., Sez. I, n. 29913/2018), che si identifica con una impotenza economico-patrimoniale idonea a privare il soggetto della possibilità di adempiere con mezzi ordinari (Cass. civ., Sez. Un., n. 1997/2003).
È principio consolidato che l'insolvenza non coincide con la incapienza patrimoniale. La
Suprema Corte ha affermato che una società può trovarsi in stato di insolvenza anche se il proprio attivo supera il passivo, qualora non disponga di risorse liquide o di accesso al credito per far fronte tempestivamente ai debiti (Cass. n. 20476/2008; Cass. n. 8656/1992). In tal senso, la valutazione dell'attivo deve tener conto non solo del valore contabile o di mercato dei beni, ma anche della loro attitudine ad essere prontamente liquidati senza compromettere l'operatività dell'impresa (Cass. n. 1069/2020; Cass. n. 30284/2022).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'insolvenza può essere accertata anche in assenza di protesti, pignoramenti o azioni esecutive, purché emergano indizi sintomatici di una crisi strutturale e non transitoria (Cass. n. 9856/2006; Cass. n. 9297/2019). Anche il mancato
Pag. 8 a 11 pagamento di un singolo debito, se inserito in un contesto di difficoltà economica, può costituire indice rivelatore dello stato di decozione (Cass. n. 19611/2004).
Rilevato che i debiti scaduti e non pagati eccedono la soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 74 PESCARA (C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Sergio
Iannucci, con studio in Via Alfonso Di Vestea 7 65126 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il
Pag. 9 a 11 curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più
opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 26/03/2026 h. 10.00 ore per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
SE
Pag. 10 a 11 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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