CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9047 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SUMMA VITO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Luigi ANGELUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 2 dicembre 2021, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato TO Summa alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui danneggiamento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9047 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ha proposto ricorso TO Summa, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi. 2.1. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della esposizione a pubblica fede dell'autovettura danneggiata. 2.2. Vizio della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza emessa dal Tribunale. 2.3. Vizio della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse valutato la memoria difensiva sulla base di un semplice richiamo dell'atto. 2.4. Violazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., considerato che il danno risultava coperto da assicurazione e comunque non è stato dimostrato dalle sole dichiarazioni della persona offesa. 2.5. Vizio della motivazione in ordine all'omessa applicazione di detta causa di non punibilità sulla base di un dato irrilevante, costituito dall'assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi generici, non consentiti, manifestamente infondati o infondati. 2. Il primo motivo, con il quale si è censurata la violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non è stato proposto con l'appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Il ricorso sul punto è anche del tutto generico, in quanto non indica neppure le ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto escludere che il veicolo danneggiato fosse esposto alla pubblica fede. 3. Sono privi ogni fondamento il secondo e il terzo motivo. 2 La difesa ha contestato genericamente il ricorso alla motivazione per relationem, mentre dalla lettura delle sentenze di merito risulta come la Corte territoriale abbia compiuto un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie, confrontandosi espressamente con i motivi di gravame. Quanto alla omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del Tribunale, la Corte di appello ha logicamente desunto dalla motivazione della prima sentenza che tale memoria, peraltro sovrapponibile alle spontanee dichiarazioni dell'imputato, era stata considerata dal primo giudice. 4. Sono infondati gli ultimi due motivi, inerenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, ritenendo anche neutra la circostanza che il veicolo fosse coperto da assicurazione. Pur avendo erroneamente valorizzato in senso negativo anche il comportamento post factum dell'imputato (per la irrilevanza dei comportamenti successivi alla commissione del reato v. Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, dep. 2020, Anzaldi, Rv. 278319 nonché Sez. 3, n. 5298 del 08/10/2021, dep. 2022, Bana, non mass.), la sentenza impugnata ha aderito implicitamente alla considerazione del primo giudice circa la non esiguità del danno arrecato, circostanza sulla quale la contestazione nel ricorso - e ancor prima nell'appello - risulta generica e assertiva, essendosi lamentato soltanto che il danno sarebbe stato "quantificato dalla persona offesa ma non provato, almeno nel suo ammontare, da persona esperta". 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Luigi ANGELUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 2 dicembre 2021, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato TO Summa alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui danneggiamento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9047 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ha proposto ricorso TO Summa, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi. 2.1. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della esposizione a pubblica fede dell'autovettura danneggiata. 2.2. Vizio della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza emessa dal Tribunale. 2.3. Vizio della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse valutato la memoria difensiva sulla base di un semplice richiamo dell'atto. 2.4. Violazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., considerato che il danno risultava coperto da assicurazione e comunque non è stato dimostrato dalle sole dichiarazioni della persona offesa. 2.5. Vizio della motivazione in ordine all'omessa applicazione di detta causa di non punibilità sulla base di un dato irrilevante, costituito dall'assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi generici, non consentiti, manifestamente infondati o infondati. 2. Il primo motivo, con il quale si è censurata la violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non è stato proposto con l'appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Il ricorso sul punto è anche del tutto generico, in quanto non indica neppure le ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto escludere che il veicolo danneggiato fosse esposto alla pubblica fede. 3. Sono privi ogni fondamento il secondo e il terzo motivo. 2 La difesa ha contestato genericamente il ricorso alla motivazione per relationem, mentre dalla lettura delle sentenze di merito risulta come la Corte territoriale abbia compiuto un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie, confrontandosi espressamente con i motivi di gravame. Quanto alla omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del Tribunale, la Corte di appello ha logicamente desunto dalla motivazione della prima sentenza che tale memoria, peraltro sovrapponibile alle spontanee dichiarazioni dell'imputato, era stata considerata dal primo giudice. 4. Sono infondati gli ultimi due motivi, inerenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, ritenendo anche neutra la circostanza che il veicolo fosse coperto da assicurazione. Pur avendo erroneamente valorizzato in senso negativo anche il comportamento post factum dell'imputato (per la irrilevanza dei comportamenti successivi alla commissione del reato v. Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, dep. 2020, Anzaldi, Rv. 278319 nonché Sez. 3, n. 5298 del 08/10/2021, dep. 2022, Bana, non mass.), la sentenza impugnata ha aderito implicitamente alla considerazione del primo giudice circa la non esiguità del danno arrecato, circostanza sulla quale la contestazione nel ricorso - e ancor prima nell'appello - risulta generica e assertiva, essendosi lamentato soltanto che il danno sarebbe stato "quantificato dalla persona offesa ma non provato, almeno nel suo ammontare, da persona esperta". 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 febbraio 2023.