CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19365 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GENOVA nel procedimento a carico di: AB EI IL nato in (PALESTINA) il 13/09/1963 avverso l'ordinanza del 16/01/2026 del Tribunale del riesame di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NO AS;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. PASQUALE SANSONETTI, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore, avv. Sandro Clementi del foro di Milano, che conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e insiste per la conferma dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di IL AB EI, originariamente sottoposto alla misura della custodia in Penale Sent. Sez. 5 Num. 19365 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/04/2026 2 2 carcere per il reato previsto dagli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., a lui contestato nella ricostruzione accusatoria per avere in concorso con altri finanziato, pur non facendone parte, l’associazione terroristica Hamas, che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo contro lo Stato di Israele, assicurando ad essa concreto supporto, concorrendo alla sua conservazione, al suo rafforzamento e alla realizzazione del suo programma criminoso, operando anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebbero occupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (in particolare, ad AM IS, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonché anche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una serie di organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attività dell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, tra l’altro provvedendo al sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati terroristici. In particolare, secondo la prospettazione dell’accusa, il ricorrente, custode della filiale di Milano della ABSPP nonché socio fondatore e legale rappresentante dell’associazione benefica “La cupola d’oro”, avrebbe condiviso con gli indagati operanti all’interno dell’associazione le decisioni riguardanti le iniziative da adottare ed avrebbe aperto un nuovo conto corrente sul quale la nuova associazione da lui costituita con altri potesse operare al fine di proseguire l’attività di raccolta fondi nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, operando nella raccolta a fini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con ricorso affidato ad un unico motivo che deduce vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all’affermazione del Tribunale secondo cui l’AB EI non sarebbe stato al corrente della destinazione dei finanziamenti, né delle finalità elusive perseguite da NN con la costituzione de “La cupola d’oro”. Il Tribunale avrebbe infatti parcellizzato e trattato isolatamente gli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza del G.I.P., ed avrebbe motivato in modo illogico sulla pertinenza di alcuni di essi rispetto alla prova mancante in punto di elemento soggettivo. Sarebbe stata infatti illogicamente ritenuta non pertinente la conversazione di settembre 2024 in cui NN e OU, proprio alla presenza dell’indagato, avrebbero affermato la destinazione dei fondi ad Hamas nella persona dell’IS. Tali finanziamenti, inviati dalla Cupola d’oro, sarebbero stati ricevuti da quest’ultimo fino al 24 febbraio 2025, come risulterebbe da quanto rinvenuto nel server ABSPP. Il Tribunale avrebbe poi ignorato le dichiarazioni rese dall’indagato in relazione ad IS e ad NN, dalle quali emergerebbe che l’AB EI fosse stato pienamente consapevole della destinazione ad IS dei finanziamenti di ABSPP e della vicinanza ad Hamas di quest’ultimo e di NN stesso. Sempre manifestamente illogica apparirebbe la motivazione relativa alla conversazione in cui HI racconta alla moglie di aver messo 3 3 esplicitamente in guardia AB EI in merito ai rischi che stava correndo nello schermare NN, tenuto conto che l’associazione “La cupola d’oro” di cui l’indagato era legale rappresentante sarebbe stata utilizzata per finanziare Hamas, e da cui si evincerebbe che l’indagato sarebbe stato al corrente del fatto che l’associazione “La cupola d’oro” stesse finanziando Hamas. Alla luce di tale piena consapevolezza, databile almeno al 22 ottobre 2024, data dell’incontro con l’HI, e della prosecuzione dei trasferimenti fono al 24 febbraio 2025, non si potrebbe ritenere “non in contraddizione” come affermato dalla Corte tali elementi con la versione difensiva resa dall’indagato in sede di interrogatorio, secondo il quale egli avrebbe appreso della circostanza che NN e AB TI stessero finanziano Hamas e IS solo una settimana dopo il finanziamento. Inoltre, tutto ciò avrebbe dovuto essere valutato unitariamente ad altre conversazioni captate in cui l’indagato dimostrerebbe di condividere apertamente le finalità terroristiche di Hamas e conseguentemente evidenziate dal G.I.P. quale prova della piena condivisione degli scopi terroristici dell’organizzazione ma svalutate dal Tribunale come mere manifestazioni del pensiero, all’esito di una lettura parcellizzata degli atti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla tematica del concorso eventuale nel reato associativo deve essere in primo luogo richiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sviluppatosi con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, che ha posto in rilievo il contenuto qualificante del concorso "eventuale" nel reato a concorso “necessario” e sulla diversità del ruolo del partecipe rispetto a quello del concorrente esterno. Si è, infatti, affermato che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo viene a trovarsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Di contro, il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, ma fornisce all'associazione un contributo che, per essere inquadrato nel modello legale del concorso eventuale (art. 110 cod. pen.), deve essere concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, e, 4 4 soprattutto, deve essere dotato di effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale), ed essere diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231671; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep.2003, Carnevale, Rv. 224181). Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e che, quindi, i suoi partecipi abbiano il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, § 8.4; sez. U n. 30 del 27/09/1995, [...]). Si è inoltre di recente puntualizzato, nella materia di più diretto interesse, che il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez.6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez.1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. YA ER e altri, Rv. 235290). 3. L’ordinanza genetica ha collocato AB EI tra i concorrenti esterni alla “cellula” rappresentata dagli enti finanziatori del terrorismo, ricondotti alla regia di NN, mentre l’ordinanza impugnata ha escluso il grado di gravità indiziaria a tale riguardo, dubitando della consapevolezza, in capo al prevenuto, di contribuire al rafforzamento della congrega ed alle illecite operazioni di finanziamento. Le obiezioni dell’ufficio ricorrente, anche irrispettose del vincolo dell’autosufficienza in caso di dedotto travisamento probatorio – per mancata allegazione della prova delle evidenze riguardanti la veicolazione delle risorse all’estero fino a febbraio 2025 - si rivelano nel complesso volte a sollecitare la Corte di Cassazione ad una non consentita rivisitazione ricostruttiva del compendio delle prove indiziarie;
vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato 5 5 dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). Il pubblico ministero ricorrente ha stimato d’importanza decisiva l’intercettazione in ambientale della conversazione tra NN e AB TI, del 21 settembre 2024, nei locali della sede dell’Associazione benefica, alla presenza fisica e silente di AB EI, ma il Tribunale del riesame, con inferenza non implausibile, ne ha depotenziato l’incidenza, escludendone un ruolo attivo e partecipativo di significato indiziante;
ha ripercorso, inoltre, talune emergenze del materiale intercettivo, come gli sfoghi di ZI al cospetto della moglie e il commento di costui, che le confida di aver messo in guardia AB EI, in occasione di un incontro de visu (del 22 ottobre 2024), della spregiudicatezza di NN nell’utilizzare le associazioni, tra cui anche quella presieduta da AB EI, La Cupola D’OR, per finalità non umanitarie, all’insaputa di altri;
e ha sostenuto la centralità dell’avvertimento così da lui ottenuto in connessione con l’ultimo trasferimento di denaro accertato a beneficio di AM IS, operato il 24 febbraio 2025. Anche a tal proposito, con enunciati non manifestamente illogici, il Tribunale ha giudicato compatibile con la versione difensiva dell’indagato, tesa a lamentare di essere stato vittima di un tranello e di aver confidato negli obbiettivi umanitari dell’associazione, di fatto eterodiretta, il contenuto della conversazione del 23 ottobre 2024 tra HI e la moglie, nel cui ambito il primo ha narrato di aver messo in allarme AB EI dell’eventualità di essere coinvolto nelle accuse di illecito finanziamento ad Hamas, organizzato e gestito da NN. Né assume portata dirimente la citazione, nell’atto di ricorso, della transazione in denaro del febbraio 2025 a favore di AM IS, emersa solo a seguito dell’acquisizione e della disamina della contabilità “occulta” registrata nel server dell’ABSPP, dal momento che il provvedimento impugnato ha rimarcato che AB EI, socio fondatore e formale amministratore della Cupola D’OR e non investito di responsabilità nella ABSPP, potesse ragionevolmente ignorare i dettagli delle formalmente poliedriche attività delle associazioni, di fatto amministrate e dirette da NN e, in piena contezza, dal suo immediato collaboratore AB TI;
così da ridimensionare i commenti registrati a riguardo della guerra in atto ad esternazioni personali, di isolata adesione ideale, prive di valenza corroborativa e concludente. 4. Il ricorso del pubblico ministero deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile. 6 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, 08/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO AS UC IS
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. PASQUALE SANSONETTI, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore, avv. Sandro Clementi del foro di Milano, che conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e insiste per la conferma dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di IL AB EI, originariamente sottoposto alla misura della custodia in Penale Sent. Sez. 5 Num. 19365 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/04/2026 2 2 carcere per il reato previsto dagli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., a lui contestato nella ricostruzione accusatoria per avere in concorso con altri finanziato, pur non facendone parte, l’associazione terroristica Hamas, che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo contro lo Stato di Israele, assicurando ad essa concreto supporto, concorrendo alla sua conservazione, al suo rafforzamento e alla realizzazione del suo programma criminoso, operando anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebbero occupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (in particolare, ad AM IS, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonché anche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una serie di organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attività dell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, tra l’altro provvedendo al sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati terroristici. In particolare, secondo la prospettazione dell’accusa, il ricorrente, custode della filiale di Milano della ABSPP nonché socio fondatore e legale rappresentante dell’associazione benefica “La cupola d’oro”, avrebbe condiviso con gli indagati operanti all’interno dell’associazione le decisioni riguardanti le iniziative da adottare ed avrebbe aperto un nuovo conto corrente sul quale la nuova associazione da lui costituita con altri potesse operare al fine di proseguire l’attività di raccolta fondi nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, operando nella raccolta a fini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con ricorso affidato ad un unico motivo che deduce vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all’affermazione del Tribunale secondo cui l’AB EI non sarebbe stato al corrente della destinazione dei finanziamenti, né delle finalità elusive perseguite da NN con la costituzione de “La cupola d’oro”. Il Tribunale avrebbe infatti parcellizzato e trattato isolatamente gli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza del G.I.P., ed avrebbe motivato in modo illogico sulla pertinenza di alcuni di essi rispetto alla prova mancante in punto di elemento soggettivo. Sarebbe stata infatti illogicamente ritenuta non pertinente la conversazione di settembre 2024 in cui NN e OU, proprio alla presenza dell’indagato, avrebbero affermato la destinazione dei fondi ad Hamas nella persona dell’IS. Tali finanziamenti, inviati dalla Cupola d’oro, sarebbero stati ricevuti da quest’ultimo fino al 24 febbraio 2025, come risulterebbe da quanto rinvenuto nel server ABSPP. Il Tribunale avrebbe poi ignorato le dichiarazioni rese dall’indagato in relazione ad IS e ad NN, dalle quali emergerebbe che l’AB EI fosse stato pienamente consapevole della destinazione ad IS dei finanziamenti di ABSPP e della vicinanza ad Hamas di quest’ultimo e di NN stesso. Sempre manifestamente illogica apparirebbe la motivazione relativa alla conversazione in cui HI racconta alla moglie di aver messo 3 3 esplicitamente in guardia AB EI in merito ai rischi che stava correndo nello schermare NN, tenuto conto che l’associazione “La cupola d’oro” di cui l’indagato era legale rappresentante sarebbe stata utilizzata per finanziare Hamas, e da cui si evincerebbe che l’indagato sarebbe stato al corrente del fatto che l’associazione “La cupola d’oro” stesse finanziando Hamas. Alla luce di tale piena consapevolezza, databile almeno al 22 ottobre 2024, data dell’incontro con l’HI, e della prosecuzione dei trasferimenti fono al 24 febbraio 2025, non si potrebbe ritenere “non in contraddizione” come affermato dalla Corte tali elementi con la versione difensiva resa dall’indagato in sede di interrogatorio, secondo il quale egli avrebbe appreso della circostanza che NN e AB TI stessero finanziano Hamas e IS solo una settimana dopo il finanziamento. Inoltre, tutto ciò avrebbe dovuto essere valutato unitariamente ad altre conversazioni captate in cui l’indagato dimostrerebbe di condividere apertamente le finalità terroristiche di Hamas e conseguentemente evidenziate dal G.I.P. quale prova della piena condivisione degli scopi terroristici dell’organizzazione ma svalutate dal Tribunale come mere manifestazioni del pensiero, all’esito di una lettura parcellizzata degli atti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla tematica del concorso eventuale nel reato associativo deve essere in primo luogo richiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sviluppatosi con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, che ha posto in rilievo il contenuto qualificante del concorso "eventuale" nel reato a concorso “necessario” e sulla diversità del ruolo del partecipe rispetto a quello del concorrente esterno. Si è, infatti, affermato che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo viene a trovarsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Di contro, il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, ma fornisce all'associazione un contributo che, per essere inquadrato nel modello legale del concorso eventuale (art. 110 cod. pen.), deve essere concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, e, 4 4 soprattutto, deve essere dotato di effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale), ed essere diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231671; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep.2003, Carnevale, Rv. 224181). Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e che, quindi, i suoi partecipi abbiano il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, § 8.4; sez. U n. 30 del 27/09/1995, [...]). Si è inoltre di recente puntualizzato, nella materia di più diretto interesse, che il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez.6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez.1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. YA ER e altri, Rv. 235290). 3. L’ordinanza genetica ha collocato AB EI tra i concorrenti esterni alla “cellula” rappresentata dagli enti finanziatori del terrorismo, ricondotti alla regia di NN, mentre l’ordinanza impugnata ha escluso il grado di gravità indiziaria a tale riguardo, dubitando della consapevolezza, in capo al prevenuto, di contribuire al rafforzamento della congrega ed alle illecite operazioni di finanziamento. Le obiezioni dell’ufficio ricorrente, anche irrispettose del vincolo dell’autosufficienza in caso di dedotto travisamento probatorio – per mancata allegazione della prova delle evidenze riguardanti la veicolazione delle risorse all’estero fino a febbraio 2025 - si rivelano nel complesso volte a sollecitare la Corte di Cassazione ad una non consentita rivisitazione ricostruttiva del compendio delle prove indiziarie;
vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato 5 5 dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). Il pubblico ministero ricorrente ha stimato d’importanza decisiva l’intercettazione in ambientale della conversazione tra NN e AB TI, del 21 settembre 2024, nei locali della sede dell’Associazione benefica, alla presenza fisica e silente di AB EI, ma il Tribunale del riesame, con inferenza non implausibile, ne ha depotenziato l’incidenza, escludendone un ruolo attivo e partecipativo di significato indiziante;
ha ripercorso, inoltre, talune emergenze del materiale intercettivo, come gli sfoghi di ZI al cospetto della moglie e il commento di costui, che le confida di aver messo in guardia AB EI, in occasione di un incontro de visu (del 22 ottobre 2024), della spregiudicatezza di NN nell’utilizzare le associazioni, tra cui anche quella presieduta da AB EI, La Cupola D’OR, per finalità non umanitarie, all’insaputa di altri;
e ha sostenuto la centralità dell’avvertimento così da lui ottenuto in connessione con l’ultimo trasferimento di denaro accertato a beneficio di AM IS, operato il 24 febbraio 2025. Anche a tal proposito, con enunciati non manifestamente illogici, il Tribunale ha giudicato compatibile con la versione difensiva dell’indagato, tesa a lamentare di essere stato vittima di un tranello e di aver confidato negli obbiettivi umanitari dell’associazione, di fatto eterodiretta, il contenuto della conversazione del 23 ottobre 2024 tra HI e la moglie, nel cui ambito il primo ha narrato di aver messo in allarme AB EI dell’eventualità di essere coinvolto nelle accuse di illecito finanziamento ad Hamas, organizzato e gestito da NN. Né assume portata dirimente la citazione, nell’atto di ricorso, della transazione in denaro del febbraio 2025 a favore di AM IS, emersa solo a seguito dell’acquisizione e della disamina della contabilità “occulta” registrata nel server dell’ABSPP, dal momento che il provvedimento impugnato ha rimarcato che AB EI, socio fondatore e formale amministratore della Cupola D’OR e non investito di responsabilità nella ABSPP, potesse ragionevolmente ignorare i dettagli delle formalmente poliedriche attività delle associazioni, di fatto amministrate e dirette da NN e, in piena contezza, dal suo immediato collaboratore AB TI;
così da ridimensionare i commenti registrati a riguardo della guerra in atto ad esternazioni personali, di isolata adesione ideale, prive di valenza corroborativa e concludente. 4. Il ricorso del pubblico ministero deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile. 6 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, 08/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO AS UC IS