Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMETRIO RIVELLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SFADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/00 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 13/12/00 - R.G.N. 102/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. GUGLIELMUCCI Corrado;
udito l'Avvocato BARANELLO per delega RIVELLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13.12.00, ha, confermando la decisione di primo grado, rigettato l'opposizione proposta dal sign. HE MO avverso il decreto ingiuntivo con cui l'INPS gli intimava il pagamento della somma di lire 5.433.760 per assegni familiari indebitamente percepiti;
2 - che il giudice d'appello, per quanto rileva nella presente sede, ha rilevato:
a - che il sign. MO, in quanto precettore della predetta somma non dovutagli per insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato era passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione di indebito esperita dall'istituto previdenziale;
b - che, indipendentemente dalla spettanza dell'onere della prova, dall'istruttoria svolta in primo grado, ed in particolare dalle prove testimoniali raccolte, era emerso l'espletamento, da parte del sign. MO di attività lavorativa autonoma e senza vincolo di subordinazione;
3 - che il sign. MO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui l'INPS resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione sul punto decisivo alla carenza di legittimazione ed addebita ai giudici d'appello di aver inteso la richiesta preliminare della sua carenza di legittimazione passiva come intesa a far dichiarare la legittimazione passiva della sola CO.GE.MA s.p.a., mentre, in realtà, l'eccezione tendeva a far dichiarare il predetto difetto di legittimazione per insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sign. NA (anche esso intimato con lui nel decreto ingiuntivo alla restituzione della somma relativa agli assegni familiari);
2 - che la censura non muove alcuna contestazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da parte del sign. MO come fatto legittimante la richiesta di ripetizione degli assegni indebitamente percetti;
3 - che con la seconda censura il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione ed addebita al Tribunale di aver fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla conferma dei verbali ispettivi violando, inoltre, la regola di ripartizione dell'onere della prova affermando che, a prescindere dalla stessa, dall'istruttoria era risultata l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo laddove era onere dell'INPS provare l'esistenza dei fatti posti a base dell'azione di ripetizione esperita;
4 - che entrambi i profili di censura sono infondati atteso che:
a - il primo si traduce in una mera critica della scelta delle fonti istruttorie prescelte dal Tribunale, opzione riservata, come è noto, allo stesso, non sindacabile nella presente sede se non per manifesta illogicità;
b - il secondo ignora che il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trame elementi favorevoli alla controparte;
5 - che il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004