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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8791/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015051304000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015051304000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062084737000 IRAP 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/250441 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/250412 IRES-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/550216 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso le cartelle di pagamento n.
29320240015051304000, notificata il 24.7.2024, e n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, emesse da agenzia delle entrate-riscossione, agente della riscossione, provincia di Catania,
Premetteva: che Ricorrente_2 S.r.l., costituita nel novembre 2010, era una società attiva nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e bevande, socio unico e amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione, è stato il Signor Ricorrente_1 (doc. 1);
che Ricorrente_2 è stata posta in liquidazione con delibera del 13.12.2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.1.2020 (il Signor Ricorrente_1 ha assunto la carica di liquidatore). In data 18.12.2023, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione che espone un patrimonio netto negativo per € 490.033,00 (doc.
2), con la conseguenza al che socio non è stata ripartita alcuna somma (doc. 3);
che la società è stata infine cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.1.2024 (doc. 1);
che con la cartella di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024 (doc. 4), l'Agente di riscossione, ha intimato ad Ricorrente_2 il pagamento di € 100.499,03 a titolo di: - liquidazioni periodiche IVA anno 2019, mesi di Aprile e Maggio, per € 43.174,89; - IRES anno 2020 (controllo modello Unico/
Redditi anno 2020), per € 57.318,26;
che nel dettaglio degli importi (v. pagg. 5-8), è spiegato che: - con riferimento all'IVA del 2019, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avrebbe emesso il ruolo n. 2024/250441, consegnato il
25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il
5.12.2019. Secondo l'Ente impositore, l'imposta richiesta sarebbe dovuta a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e fondato sulla dichiarazione ex art. 21bis del D.L. 78 del 2010 del contribuente Ricorrente_2, la quale però avrebbe versato al Fisco solo una parte delle somme dichiarate;
- per quanto riguarda l'IRES del 2020, l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Catania, ha emesso il ruolo n. 2024/250412, consegnato il 10.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 24.10.2023 e comunicata il giorno seguente.
Anche in tal caso l'Agenzia delle Entrate ha determinato la maggiore imposta dovuta a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione modello Redditi/2021 relativa al periodo di imposta
2020;
che con la cartella di pagamento n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024 (doc. 5), l'Agenzia delle Entrate, Agente di riscossione della Provincia di Catania, ha intimato ad Ricorrente_2 il pagamento di € 10.050,81 a titolo di IRAP anno 2020. Nel dettaglio degli importi (pag. 5) è spiegato che l'Ente impositore ha determinato la somma richiesta a seguito del controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione modello IRAP/2021 presentata per il periodo di imposta del 2020. L'Agenzia delle Entrate avrebbe comunicato ad Ricorrente_2 l'esito del controllo con comunicazione del 14.5.2024 alla quale sarebbe seguita l'emissione del ruolo n. 2024/550216.
Eccepiva:
quanto alla cartella di pagamento n. 29320240015051304000 relativa ad IRES 2020, emerge che secondo l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai redditi di Ricorrente_2 realizzati nel 2020, dovrebbero operarsi una serie di rettifiche al modello unico SC 2021 presentato in data 5.8.2021 (docc. 6-7). In particolare (v. pag. 7), l'Agenzia delle Entrate ha contestato che la società avrebbe errato a indicare: - come elemento di variazione in diminuzione, l'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili (v. rigo RF55, codice 13); come perdite scomputabili, l'importo di € 130.902,00 anziché quello di € 28.731,00. Da quanto sopra deriverebbe l'esistenza di un maggior reddito imponibile (€ 225.894,00 anziché 55.234,00) e quindi una maggiore imposta dovuta per € 54.215,00. Orbene, le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sono infondate e basate su un'erronea e parziale analisi dei modelli unici presentati da Ricorrente_2. Rilevava, infatti, che la società è stata posta in liquidazione con delibera del 13.12.2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.1.2020, e che, nel caso di liquidazione, il liquidatore deve presentare due distinte dichiarazioni dei redditi, la prima per il periodo precedente alla data di efficacia della delibera che ha disposto la liquidazione e la seconda relativa al periodo successivo. A tal proposito si veda l'art. 5 del D.P.R. 22.7.1998 n. 322 e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del
4.2.2009 n. 31. Nel caso di specie, Ricorrente_2 ha predisposto e trasmesso all'Agenzia due modelli unici: - il primo (docc. 8-9), per il periodo dal 1°.
1.2020 al 27.1.2020, presentato il 23.9.2020, nel quale è indicato che la società ha registrato perdite di impresa non compensate per € 130.902,00, di cui
€ 28.731,00 relative al periodo cui si riferisce il modello (1°-27.1.2020); il secondo (docc. 6-7), per il periodo dal 28.1.2020 al 31.12.2020, trasmesso il 5.8.2021, nel quale, coerentemente, è indicato che la perdita scomputabile ammonta a € 130.902,00. È noto infatti che, ai sensi dell'art. 84 co. 1 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917, la “perdita di un periodo d'imposta … può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”. Benché, secondo alcuni commentatori, il limite dell'80% non sia applicabile alle società in liquidazione, nel modello unico 2021 presentato da Ricorrente_2 il limite è stato rispettato, avendo la società realizzato e dichiarato un reddito di € 186.135,00. Dunque, Ricorrente_2 ha correttamente applicato la disciplina che le consentiva di computare in diminuzione per il 2020 le perdite subite nei periodi di imposta precedenti. A conferma di ciò si veda anche il modello unico 2020, relativo al periodo di imposta 2019, presentato da Ricorrente_2 il 30.7.2020: al rigo RS44 è indicato che, al 31.12.2019, le perdite non compensate ammontavano già ad
€ 102.171,00 (doc. 10-11). Alla luce di quanto sopra non si comprende la ragione (e l'Agenzia delle
Entrate non lo ha mai spiegato nelle sue comunicazioni ad Ricorrente_2 né nella cartella di pagamento impugnata) per la quale l'Ente impositore abbia ritenuto di dover rettificare le perdite scomputabili riducendole a € 28.731,00, considerando cioè solo le perdite registrare nel gennaio 2020 e ignorando invece le perdite maturate negli anni precedenti. Rilevava che la cartella di pagamento è errata anche nella parte in cui ha contestato ad Ricorrente_2 l'indicazione dell'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili (v. rigo RF55, codice 13).
Precisava che per comprendere l'infondatezza della contestazione dell'Ente impositore occorre ancora una volta confrontare i modelli unici presentati da Ricorrente_2 nei diversi periodi di imposta. Infatti: - nel quadro RF del modello unico SC 2020 (doc. 10), relativo all'anno di imposta 2019, al rigo RF121, campo
3, è indicato l'importo di € 77.021,00 (interessi riportabili - interessi passivi non deducibili); - nel quadro
RF del modello unico SC2020 (doc. 8), relativo al periodo di imposta 1°.1.2020- 27.1.2020, al rigo RF121, campo 3, è indicato l'importo di € 77.556,00 sempre a titolo di interessi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2021 (doc. 6), relativo al periodo di imposta 28.1.2020- 31.12.2020, al rigo RF118, campo 6, è indicato, a titolo di eccedenza di interessi passivi la somma di € 90.272,00 (di cui € 77.556,00 relativi ai periodi di imposta precedenti e € 12.716,00 relativi all'anno di imposta 2020). Poiché il risultato operativo lordo fiscale (ROL) della società era pari a € 272.468,00 (v. rigo RF119, campo 6), Ricorrente_2 ha correttamente portato in deduzione l'eccedenza degli interessi passivi calcolandola secondo i criteri previsti dall'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (30% del ROL). Tale importo è pari a € 81.740, come indicato al rigo RF119, campo 7. Il residuo invece, € 8.532,00 è stato indicato a titolo di interessi passivi non deducibili (v. RF121, campo 3). Citava giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320240015051304000 relativa ad IVA 2019, nella stessa cartella si legge che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avrebbe emesso il ruolo n.
2024/250441, consegnato il 25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il 5.12.2019, senonché Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni citate. Inoltre, nella cartella di pagamento non sono indicate le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore. Pertanto, la cartella impugnata viola il disposto dell'art. 7 co. 1 L. n.
112/2000 per molteplici ragioni. Rilevava che gli “atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”. Invece la cartella impugnata non solo fa riferimento ad atti mai portati a conoscenza di Ricorrente_2, ma non riproduce neanche il contenuto essenziale e la motivazione dell'atto richiamato. Né la cartella indica i presupposti di fatto, i mezzi di prova o le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Orbene, ad un primo e sommario esame, le somme esposte nella cartella sembrano errate e quindi il ricorrente si riserva maggiori contestazioni dopo aver esaminato le eventuali difese avversarie.
Quanto alla cartella n. 29320240062084737000, relativa ad IRAP 2020, il motivo di impugnazione relativo a tale cartella è analogo a quello precedente, invero la Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni sopra indicate. Inoltre, anche tale cartella non contiene le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore: la cartella fa riferimento ad atti mai portati a conoscenza di Ricorrente_2, non riproduce neanche il contenuto essenziale né la motivazione dell'atto richiamato e, infine, non indica i presupposti di fatto, i mezzi di prova o le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Ribadiva che in ogni caso gli importi indicati a titolo di IRAP sono errati e quindi precludono ogni conferma della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare che le cartelle di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024, e n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024, dell'Agenzia delle
EntrateRiscossione, Agente della Riscossione, Provincia di Catania, sono nulle, infondate e illegittime in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, annullarle, dichiararne la nullità e la loro inefficacia;
conseguentemente annullare, dichiarare la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti presupposti, inclusi il ruolo n. 2024/25044, il ruolo n. 2024/250412 e il ruolo n. 2024/550216. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio. Allegava:
1. visura storica CCIAA di Ricorrente_2 S.r.l.; 2. bilancio finale di liquidazione in data 18.12.2023; 3. piano di riparto di Ricorrente_2; 4. cartella di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024; 5. cartella di pagamento n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024; 6. modello unico SC 2021, anno di imposta 2020; 7. comunicazione di avvenuto ricevimento del 10.9.2021; 8. modello unico SC 2020, periodo 1°.1.2020-27.1.2020; 9. comunicazione di avvenuto ricevimento del 23.9.2020; 10. modello unico SC 2020, anno di imposta 2019; 11. comunicazione di avvenuto ricevimento del 13.8.2020.
In data 20/12/2024 .si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile in quanto cumulativo. Precisava che Il processo tributario (che è “processo impugnatorio”) nasce dall'azione di un soggetto, il quale propone ricorso per ottenere l'annullamento o la modifica di un atto pregiudizievole del proprio diritto, ma è sostanzialmente l'Ufficio tributario che provoca il giudizio con l'emissione dell'atto impositivo (provocatio ad opponendum). Il ricorrente, quindi, pur rivestendo formalmente la veste di “attore”, è, in realtà, sostanzialmente il convenuto, essendo costretto ad impugnare gli atti impositivi, espressi o taciti, nel caso che non intenda sottostare alle pretese dell'Ufficio, che è invece, quindi, attore in senso sostanziale, come è peraltro unanimemente riconosciuto dalla dottrina. Ciò stante non è ammissibile che l'Ufficio, il quale ha emesso separati atti, seguendo separati procedimenti (nel nostro caso diverse cartelle per imposte e annualità differenti), possa poi essere costretto dal ricorrente, mediante la proposizione di un unico ricorso cumulativo, a sostenere e tutelare la propria pretesa tributaria in un unico processo.
Che la liquidazione del mod. Unico 2021, afferente il periodo di imposta 28/01/2020 è corretta e legittima, invero, la messa in stato di liquidazione di una società determina l'interruzione dell'ordinario periodo di imposta e l'obbligo di rilevazione straordinaria del relativo reddito di impresa. Per quanto riguarda il periodo che precede l'inizio della procedura, il liquidatore è obbligato alla presentazione della dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione. Se la liquidazione dura più di un esercizio, il liquidatore deve, poi, presentare la dichiarazione, nei termini ordinari, per la frazione residua del periodo in cui la liquidazione ha avuto inizio e per i periodi di imposta successivi. Nel caso che oggi ci occupa lo Stesso Contribuente ha individuato come periodo precedente la messa in liquidazione il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020, per cui la liquidazione della dichiarazione presentata per tale periodo è risultata regolare (cfr. videata sotto riportata e stampa dichiarazione presentata, all. 6). La liquidazione della dichiarazione presentata per il periodo successivo alla messa in liquidazione (dal 28/01/2020 al 31/12/2020, cfr. dichiarazione all. 7) tiene conto dei dati dichiarati per il periodo precedente (dal 01/01/2020 al 27/01/2020). Di conseguenza la liquidazione ha avuto l'esito riportato nelle tabelle allegate agli atti. Precisava che nella sostanza è stato variato il dato riportato al rigo RF55 indicato con il codice 13 (cfr. estratto istruzione mod SC, all. 8): nella dichiarazione presentata la Società ha indicato € 69.024,00, quale importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Mentre dalla lettura delle precedente dichiarazione emerge che tale importo è pari a € 535,00 (cfr. dichiarazione presentata per il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020). L'istante considera erroneamente come periodo precedente il periodo di imposta 2019, mentre invece il periodo da prendere in considerazione è quello da Egli Stesso indicato come antecedente alla messa in liquidazione. Evidenziava che il Contribuente non ha presentato una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta dal 01/01/2020 al 27/01/2020, ai sensi dell'art. 2, co. 8, DPR 322/1998, nel quale venisse corretto il dato afferente gli interessi passivi indeducibili. Pertanto, la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta dal 28/01/2020 al
31/12/2020 è corretta e le somme iscritte a ruolo sono dovute;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato, infatti ha consentito al ricorrente di avere piena conoscenza della pretesa, nel rispetto del dettato diritto di difesa. Precisava che l'art. 36-bis, co. 3, DPR
600/1973 prevede: <<
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 2, co. 1, DLgs 462/1997 statuisce: <<
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.>> , citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato anche in relazione ai recuperi di IVA e IRAP, così come rilevato nel punto precedente delle controdeduzioni. Invero, l'art. 12, co. 3, DPR 602/1973 dispone: << 3.
Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.>> L'art. 7, co. 1, L 212/2000 statuisce: <<
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.>> 10 L'art. 36-bis, co. 3, DPR
600/1973 prevede: <<
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione é comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 2, co. 1, DLgs 462/1997 statuisce: <<
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.>> L'art. 54-bis, co. 3, DPR 633/1972 prevede: << 3.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 60, co. 6, DPR 633/1972 statuisce: << L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, é iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.>>
Come evidenziato in precedenza non è necessario che l'iscrizione a ruolo delle liquidazioni di dichiarazioni siano precedute da comunicazioni di irregolarità, poiché 11 queste ultime, quando previste dalla normativa vigente, hanno la sola finalità di evitare la reiterazione di errori, su dati di cui il contribuente è già a conoscenza. A questo punto è opportuno sottolineare che per quanto attiene all'IRAP
è stato iscritto a ruolo l'importo indicato a debito dallo Stesso Ricorrente e mai versato (cfr. dichiarazione
IRAP 2021 per 2020, all. 9, e iscrizione a ruolo, all. 5). Rilevava che per l'IVA 2019 è stato iscritto a ruolo l'importo dell'IVA non versata afferente la liquidazione del secondo trimetre (cfr. dichiarazione IVA periodica secondo trimestre, all. 10, e iscrizione a ruolo, all. 4). Peraltro, per l'IVA risulta che la società ha ricevuto comunicazione di irregolarità in data 05/12/2019, tramite pec. Il motivo di ricorso è infondato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma degli atti impugnati, con vittoria di spese di lite.
Allegava: controdeduzioni, nota spese, partita di ruolo IRES-2020, partita di ruolo iva-2019 5, partita di ruolo IRAP-2020 6, dichiarazione periodo da 01-01-2020 al 27-01-2020 , dichiarazione periodo da
28-01-2020 al 31-12/2020, estratto istruzioni modello sc 2021 per 2020, dichiarazione IRAP 10. liquidazione periodica IVA.
In data 23/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive, con le quali rilevava:
che la contestazione sollevata da parte resistente sulla inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo è infondata Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D. Lgs. 546/1992, i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Il D. Lgs. 546/1992 non contiene alcuna norma in ordine alla possibilità di impugnare più cartelle di pagamento con un unico ricorso. Con la conseguenza che la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 104 c.p.c., ai sensi del quale contro la stessa parte è possibile proporre, nel medesimo processo, più domande anche non altrimenti connesse, con il potere, attribuito al giudice di poter disporre la separazione delle cause, ai sensi dell'art. 103 co. 2 c.p.c.. “In tema di contenzioso tributario è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l'art. 104 c.p.c. … Infatti, in materia tributaria: a) nessuna norma prevede l'inammissibilità di un ricorso cumulativo;
b) la possibilità di un atto cumulativo, riconosciuta nel processo civile da una norma dettata nella parte generale del codice, e basata sull'esigenza dell'economia processuale, può essere estesa alla materia tributaria, anche perché in essa non si pone il problema della competenza per valore” (Cass. sez. trib. 1°.10.2004 n. 19666. Conforme
Cass. n. 7359/2002); che attraverso le eccezioni in ricorso il ricorrente ha spiegato di non comprendere la ragione per la quale l'Ente impositore abbia ritenuto: - di dover rettificare le perdite scomputabili riducendole a € 28.731,00, considerando cioè solo le perdite registrare nel gennaio 2020 e ignorando invece le perdite maturate negli anni precedenti e di contestare l'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili. L'AdE, infatti, non lo ha mai spiegato nei propri atti notificati ad Ricorrente_2. Nelle controdeduzioni l'AdE non ha fatto alcun cenno alla questione delle perdite scomputabili. Sicché, su tale aspetto, si può concludere che l'AdE abbia implicitamente riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso del Signor Ricorrente_1.
Con riferimento invece agli interessi passivi non deducibili l'AdE ha contestato la fondatezza del motivo di impugnazione perché il ricorrente: avrebbe erroneamente considerato come periodo precedente il 2019, invece avrebbe dovuto considerare il 2020; - la dichiarazione del 2020 indicherebbe interessi indeducibili per € 535,00. Le affermazioni sono incomprensibili e, in ogni caso, infondate. Nel proprio ricorso il Sig.
Ricorrente_1 ha dedotto e provato che: - nel quadro RF del modello unico SC 2020 (doc. 10), relativo all'anno di imposta 2019, al rigo RF121, campo 3, è indicato l'importo di € 77.021,00 (interessi riportabili - interessi passivi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2020 (doc. 8), relativo al periodo di imposta
1°.1.2020-27.1.2020, al rigo RF121, campo , è indicato l'importo di € 77.556,00 sempre a titolo di interessi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2021 (doc. 6), relativo al periodo di imposta 28.1.2020-31.12.2020, al rigo RF118, campo 6, è indicato, a titolo di eccedenza di interessi passivi la somma di € 90.272,00 (di cui € 77.556,00 relativi ai periodi di imposta precedenti e € 12.716,00 relativi al periodo di imposta 28.1.2020-31.12.2020). Poiché il risultato operativo lordo fiscale (ROL) della società era pari a € 272.468,00 (v. rigo RF119, campo 6), Ricorrente_2 ha correttamente portato in deduzione l'eccedenza degli interessi passivi calcolandola secondo i criteri previsti dall'art. 96 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917 (30% del ROL). Tale importo è pari a € 81.740, come indicato al rigo RF119, campo 7.
Il residuo invece, € 8.532,00, è stato indicato a titolo di interessi passivi non deducibili (v. RF121, campo
3);
che alla luce di quanto sopra: che non è vero che Ricorrente_2 avrebbe considerato soltanto i dati relativi al periodo di imposta 2019; in ogni caso, l'AdE non ha spiegato perché Ricorrente_2 non avrebbe potuto farlo: il periodo precedente al gennaio 2020 è proprio l'anno 2019; - l'importo di € 535,00 si riferisce soltanto agli interessi passivi del periodo 1°.1.2020- 27.1.2020. È sufficiente leggere il riquadro a fianco (doc. 8, rigo
RF118) per rilevare che, al campo 2, è indicato l'importo di € 77.021,00 sempre a titolo di interessi non deducibili relativi al precedente periodo d'imposta (appunto il 2019);
che secondo l'AdE, in relazione alle somme chieste a titolo di IVA e IRAP, non sussisterebbe alcun difetto di motivazione perché gli atti impositivi si fonderebbero sulle dichiarazioni presentate dalla stessa contribuente. L'eccezione non coglie nel segno e i principi richiamati nelle controdeduzioni avversarie non sono pertinenti. Rilevava che il ricorrente ha contestato quanto segue: - con riferimento all'IVA del 2019, nella cartella è scritto che l'AdE avrebbe emesso il ruolo n. 2024/250441, consegnato il 25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il
5.12.2019. - con riferimento all'IRAP del 2020, nella cartella è scritto che l'AdE avrebbe comunicato ad Ricorrente_2 l'esito del controllo con comunicazione del 14.5.2024 alla quale sarebbe seguita l'emissione del ruolo n. 2024/550216. Senonché Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni citate. Inoltre, nella cartella di pagamento non sono indicate le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore.
Rispetto a tali aspetti l'AdE non ha preso posizione né ha dimostrato di aver notificato le comunicazioni citate nelle cartelle. Concludeva insistendo in ogni domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 8/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo sollevata dall'agenzia delle entrate, posto che, le cartelle di pagamento sono afferenti ad imposte riconducibili al medesimo ente impositore, per cui si ha una manifesta unitarietà sia dal punto di vista oggettivo riferito alle imposte, sia dal punto di vista soggettivo riferito all'ente impositore;
che va disattesa e respinta ogni eccezione in ricorso relativa alla nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione, posto che le pretese dell'erario appaiono chiare, manifeste e trasparenti non solo dalla lettura dei medesimi atti impugnati, ma anche dalle controdeduzioni chiarificatrici dell'agenzia delle
Entrate, per cui è stato rispettato il principio stabilito dall'art. 7 della L. 212/2000, , tanto è vero che il ricorrente, ha ben potuto esplicare le proprie difese in modo congruo;
che la richiesta di pagamento di cui agli atti impugnati è conseguente alle dichiarazioni dello stesso ricorrente, ed alle incongruità nascenti dalle medesime dichiarazioni, invero, così come dedotto e motivato dall'ente impositore, nella parte in cui ha precisato che “ nel caso in esame è stato variato il dato riportato al rigo RF55 indicato con il codice 13 (cfr. estratto istruzione mod SC, all. 8): nella dichiarazione presentata la Società ha indicato € 69.024,00, quale importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Mentre dalla lettura delle precedente dichiarazione emerge che tale importo è pari a € 535,00 (cfr. dichiarazione presentata per il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020). Invero, così come precisato correttamente dall'ufficio Fiscale, ilò ricorrente considera erroneamente come periodo precedente il periodo di imposta
2019, mentre, invece, il periodo da prendere in considerazione è quello indicato e considerato dallo stesso, antecedente alla messa in liquidazione. Orbene, così come ulteriormente evidenziato dall'Ufficio fiscale, il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione integrativa per il periodo di imposta dal
01/01/2020 al 27/01/2020, al fine di correggere eventuali variazioni inerenti agli interessi passivi indeducibili. Pertanto, la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta dal 28/01/2020 al
31/12/2020 è corretta e le somme iscritte a ruolo sono dovute.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Ala soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.000,00. Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL
PRESIDENTE RELATORE SANTO LOPES
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8791/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015051304000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015051304000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062084737000 IRAP 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/250441 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/250412 IRES-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/550216 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso le cartelle di pagamento n.
29320240015051304000, notificata il 24.7.2024, e n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, emesse da agenzia delle entrate-riscossione, agente della riscossione, provincia di Catania,
Premetteva: che Ricorrente_2 S.r.l., costituita nel novembre 2010, era una società attiva nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e bevande, socio unico e amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione, è stato il Signor Ricorrente_1 (doc. 1);
che Ricorrente_2 è stata posta in liquidazione con delibera del 13.12.2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.1.2020 (il Signor Ricorrente_1 ha assunto la carica di liquidatore). In data 18.12.2023, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione che espone un patrimonio netto negativo per € 490.033,00 (doc.
2), con la conseguenza al che socio non è stata ripartita alcuna somma (doc. 3);
che la società è stata infine cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.1.2024 (doc. 1);
che con la cartella di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024 (doc. 4), l'Agente di riscossione, ha intimato ad Ricorrente_2 il pagamento di € 100.499,03 a titolo di: - liquidazioni periodiche IVA anno 2019, mesi di Aprile e Maggio, per € 43.174,89; - IRES anno 2020 (controllo modello Unico/
Redditi anno 2020), per € 57.318,26;
che nel dettaglio degli importi (v. pagg. 5-8), è spiegato che: - con riferimento all'IVA del 2019, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avrebbe emesso il ruolo n. 2024/250441, consegnato il
25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il
5.12.2019. Secondo l'Ente impositore, l'imposta richiesta sarebbe dovuta a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e fondato sulla dichiarazione ex art. 21bis del D.L. 78 del 2010 del contribuente Ricorrente_2, la quale però avrebbe versato al Fisco solo una parte delle somme dichiarate;
- per quanto riguarda l'IRES del 2020, l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Catania, ha emesso il ruolo n. 2024/250412, consegnato il 10.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 24.10.2023 e comunicata il giorno seguente.
Anche in tal caso l'Agenzia delle Entrate ha determinato la maggiore imposta dovuta a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione modello Redditi/2021 relativa al periodo di imposta
2020;
che con la cartella di pagamento n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024 (doc. 5), l'Agenzia delle Entrate, Agente di riscossione della Provincia di Catania, ha intimato ad Ricorrente_2 il pagamento di € 10.050,81 a titolo di IRAP anno 2020. Nel dettaglio degli importi (pag. 5) è spiegato che l'Ente impositore ha determinato la somma richiesta a seguito del controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione modello IRAP/2021 presentata per il periodo di imposta del 2020. L'Agenzia delle Entrate avrebbe comunicato ad Ricorrente_2 l'esito del controllo con comunicazione del 14.5.2024 alla quale sarebbe seguita l'emissione del ruolo n. 2024/550216.
Eccepiva:
quanto alla cartella di pagamento n. 29320240015051304000 relativa ad IRES 2020, emerge che secondo l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai redditi di Ricorrente_2 realizzati nel 2020, dovrebbero operarsi una serie di rettifiche al modello unico SC 2021 presentato in data 5.8.2021 (docc. 6-7). In particolare (v. pag. 7), l'Agenzia delle Entrate ha contestato che la società avrebbe errato a indicare: - come elemento di variazione in diminuzione, l'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili (v. rigo RF55, codice 13); come perdite scomputabili, l'importo di € 130.902,00 anziché quello di € 28.731,00. Da quanto sopra deriverebbe l'esistenza di un maggior reddito imponibile (€ 225.894,00 anziché 55.234,00) e quindi una maggiore imposta dovuta per € 54.215,00. Orbene, le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sono infondate e basate su un'erronea e parziale analisi dei modelli unici presentati da Ricorrente_2. Rilevava, infatti, che la società è stata posta in liquidazione con delibera del 13.12.2019, iscritta nel Registro delle Imprese in data 28.1.2020, e che, nel caso di liquidazione, il liquidatore deve presentare due distinte dichiarazioni dei redditi, la prima per il periodo precedente alla data di efficacia della delibera che ha disposto la liquidazione e la seconda relativa al periodo successivo. A tal proposito si veda l'art. 5 del D.P.R. 22.7.1998 n. 322 e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del
4.2.2009 n. 31. Nel caso di specie, Ricorrente_2 ha predisposto e trasmesso all'Agenzia due modelli unici: - il primo (docc. 8-9), per il periodo dal 1°.
1.2020 al 27.1.2020, presentato il 23.9.2020, nel quale è indicato che la società ha registrato perdite di impresa non compensate per € 130.902,00, di cui
€ 28.731,00 relative al periodo cui si riferisce il modello (1°-27.1.2020); il secondo (docc. 6-7), per il periodo dal 28.1.2020 al 31.12.2020, trasmesso il 5.8.2021, nel quale, coerentemente, è indicato che la perdita scomputabile ammonta a € 130.902,00. È noto infatti che, ai sensi dell'art. 84 co. 1 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917, la “perdita di un periodo d'imposta … può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”. Benché, secondo alcuni commentatori, il limite dell'80% non sia applicabile alle società in liquidazione, nel modello unico 2021 presentato da Ricorrente_2 il limite è stato rispettato, avendo la società realizzato e dichiarato un reddito di € 186.135,00. Dunque, Ricorrente_2 ha correttamente applicato la disciplina che le consentiva di computare in diminuzione per il 2020 le perdite subite nei periodi di imposta precedenti. A conferma di ciò si veda anche il modello unico 2020, relativo al periodo di imposta 2019, presentato da Ricorrente_2 il 30.7.2020: al rigo RS44 è indicato che, al 31.12.2019, le perdite non compensate ammontavano già ad
€ 102.171,00 (doc. 10-11). Alla luce di quanto sopra non si comprende la ragione (e l'Agenzia delle
Entrate non lo ha mai spiegato nelle sue comunicazioni ad Ricorrente_2 né nella cartella di pagamento impugnata) per la quale l'Ente impositore abbia ritenuto di dover rettificare le perdite scomputabili riducendole a € 28.731,00, considerando cioè solo le perdite registrare nel gennaio 2020 e ignorando invece le perdite maturate negli anni precedenti. Rilevava che la cartella di pagamento è errata anche nella parte in cui ha contestato ad Ricorrente_2 l'indicazione dell'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili (v. rigo RF55, codice 13).
Precisava che per comprendere l'infondatezza della contestazione dell'Ente impositore occorre ancora una volta confrontare i modelli unici presentati da Ricorrente_2 nei diversi periodi di imposta. Infatti: - nel quadro RF del modello unico SC 2020 (doc. 10), relativo all'anno di imposta 2019, al rigo RF121, campo
3, è indicato l'importo di € 77.021,00 (interessi riportabili - interessi passivi non deducibili); - nel quadro
RF del modello unico SC2020 (doc. 8), relativo al periodo di imposta 1°.1.2020- 27.1.2020, al rigo RF121, campo 3, è indicato l'importo di € 77.556,00 sempre a titolo di interessi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2021 (doc. 6), relativo al periodo di imposta 28.1.2020- 31.12.2020, al rigo RF118, campo 6, è indicato, a titolo di eccedenza di interessi passivi la somma di € 90.272,00 (di cui € 77.556,00 relativi ai periodi di imposta precedenti e € 12.716,00 relativi all'anno di imposta 2020). Poiché il risultato operativo lordo fiscale (ROL) della società era pari a € 272.468,00 (v. rigo RF119, campo 6), Ricorrente_2 ha correttamente portato in deduzione l'eccedenza degli interessi passivi calcolandola secondo i criteri previsti dall'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (30% del ROL). Tale importo è pari a € 81.740, come indicato al rigo RF119, campo 7. Il residuo invece, € 8.532,00 è stato indicato a titolo di interessi passivi non deducibili (v. RF121, campo 3). Citava giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320240015051304000 relativa ad IVA 2019, nella stessa cartella si legge che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avrebbe emesso il ruolo n.
2024/250441, consegnato il 25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il 5.12.2019, senonché Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni citate. Inoltre, nella cartella di pagamento non sono indicate le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore. Pertanto, la cartella impugnata viola il disposto dell'art. 7 co. 1 L. n.
112/2000 per molteplici ragioni. Rilevava che gli “atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”. Invece la cartella impugnata non solo fa riferimento ad atti mai portati a conoscenza di Ricorrente_2, ma non riproduce neanche il contenuto essenziale e la motivazione dell'atto richiamato. Né la cartella indica i presupposti di fatto, i mezzi di prova o le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Orbene, ad un primo e sommario esame, le somme esposte nella cartella sembrano errate e quindi il ricorrente si riserva maggiori contestazioni dopo aver esaminato le eventuali difese avversarie.
Quanto alla cartella n. 29320240062084737000, relativa ad IRAP 2020, il motivo di impugnazione relativo a tale cartella è analogo a quello precedente, invero la Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni sopra indicate. Inoltre, anche tale cartella non contiene le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore: la cartella fa riferimento ad atti mai portati a conoscenza di Ricorrente_2, non riproduce neanche il contenuto essenziale né la motivazione dell'atto richiamato e, infine, non indica i presupposti di fatto, i mezzi di prova o le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Ribadiva che in ogni caso gli importi indicati a titolo di IRAP sono errati e quindi precludono ogni conferma della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare che le cartelle di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024, e n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024, dell'Agenzia delle
EntrateRiscossione, Agente della Riscossione, Provincia di Catania, sono nulle, infondate e illegittime in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, annullarle, dichiararne la nullità e la loro inefficacia;
conseguentemente annullare, dichiarare la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti presupposti, inclusi il ruolo n. 2024/25044, il ruolo n. 2024/250412 e il ruolo n. 2024/550216. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio. Allegava:
1. visura storica CCIAA di Ricorrente_2 S.r.l.; 2. bilancio finale di liquidazione in data 18.12.2023; 3. piano di riparto di Ricorrente_2; 4. cartella di pagamento n. 29320240015051304000, notificata il 24.7.2024; 5. cartella di pagamento n. 29320240062084737000, notificata il 2.10.2024; 6. modello unico SC 2021, anno di imposta 2020; 7. comunicazione di avvenuto ricevimento del 10.9.2021; 8. modello unico SC 2020, periodo 1°.1.2020-27.1.2020; 9. comunicazione di avvenuto ricevimento del 23.9.2020; 10. modello unico SC 2020, anno di imposta 2019; 11. comunicazione di avvenuto ricevimento del 13.8.2020.
In data 20/12/2024 .si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il ricorso è inammissibile in quanto cumulativo. Precisava che Il processo tributario (che è “processo impugnatorio”) nasce dall'azione di un soggetto, il quale propone ricorso per ottenere l'annullamento o la modifica di un atto pregiudizievole del proprio diritto, ma è sostanzialmente l'Ufficio tributario che provoca il giudizio con l'emissione dell'atto impositivo (provocatio ad opponendum). Il ricorrente, quindi, pur rivestendo formalmente la veste di “attore”, è, in realtà, sostanzialmente il convenuto, essendo costretto ad impugnare gli atti impositivi, espressi o taciti, nel caso che non intenda sottostare alle pretese dell'Ufficio, che è invece, quindi, attore in senso sostanziale, come è peraltro unanimemente riconosciuto dalla dottrina. Ciò stante non è ammissibile che l'Ufficio, il quale ha emesso separati atti, seguendo separati procedimenti (nel nostro caso diverse cartelle per imposte e annualità differenti), possa poi essere costretto dal ricorrente, mediante la proposizione di un unico ricorso cumulativo, a sostenere e tutelare la propria pretesa tributaria in un unico processo.
Che la liquidazione del mod. Unico 2021, afferente il periodo di imposta 28/01/2020 è corretta e legittima, invero, la messa in stato di liquidazione di una società determina l'interruzione dell'ordinario periodo di imposta e l'obbligo di rilevazione straordinaria del relativo reddito di impresa. Per quanto riguarda il periodo che precede l'inizio della procedura, il liquidatore è obbligato alla presentazione della dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione. Se la liquidazione dura più di un esercizio, il liquidatore deve, poi, presentare la dichiarazione, nei termini ordinari, per la frazione residua del periodo in cui la liquidazione ha avuto inizio e per i periodi di imposta successivi. Nel caso che oggi ci occupa lo Stesso Contribuente ha individuato come periodo precedente la messa in liquidazione il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020, per cui la liquidazione della dichiarazione presentata per tale periodo è risultata regolare (cfr. videata sotto riportata e stampa dichiarazione presentata, all. 6). La liquidazione della dichiarazione presentata per il periodo successivo alla messa in liquidazione (dal 28/01/2020 al 31/12/2020, cfr. dichiarazione all. 7) tiene conto dei dati dichiarati per il periodo precedente (dal 01/01/2020 al 27/01/2020). Di conseguenza la liquidazione ha avuto l'esito riportato nelle tabelle allegate agli atti. Precisava che nella sostanza è stato variato il dato riportato al rigo RF55 indicato con il codice 13 (cfr. estratto istruzione mod SC, all. 8): nella dichiarazione presentata la Società ha indicato € 69.024,00, quale importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Mentre dalla lettura delle precedente dichiarazione emerge che tale importo è pari a € 535,00 (cfr. dichiarazione presentata per il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020). L'istante considera erroneamente come periodo precedente il periodo di imposta 2019, mentre invece il periodo da prendere in considerazione è quello da Egli Stesso indicato come antecedente alla messa in liquidazione. Evidenziava che il Contribuente non ha presentato una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta dal 01/01/2020 al 27/01/2020, ai sensi dell'art. 2, co. 8, DPR 322/1998, nel quale venisse corretto il dato afferente gli interessi passivi indeducibili. Pertanto, la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta dal 28/01/2020 al
31/12/2020 è corretta e le somme iscritte a ruolo sono dovute;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato, infatti ha consentito al ricorrente di avere piena conoscenza della pretesa, nel rispetto del dettato diritto di difesa. Precisava che l'art. 36-bis, co. 3, DPR
600/1973 prevede: <<
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 2, co. 1, DLgs 462/1997 statuisce: <<
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.>> , citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è adeguatamente motivato anche in relazione ai recuperi di IVA e IRAP, così come rilevato nel punto precedente delle controdeduzioni. Invero, l'art. 12, co. 3, DPR 602/1973 dispone: << 3.
Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.>> L'art. 7, co. 1, L 212/2000 statuisce: <<
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.>> 10 L'art. 36-bis, co. 3, DPR
600/1973 prevede: <<
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione é comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 2, co. 1, DLgs 462/1997 statuisce: <<
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.>> L'art. 54-bis, co. 3, DPR 633/1972 prevede: << 3.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.>> L'art. 60, co. 6, DPR 633/1972 statuisce: << L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, é iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.>>
Come evidenziato in precedenza non è necessario che l'iscrizione a ruolo delle liquidazioni di dichiarazioni siano precedute da comunicazioni di irregolarità, poiché 11 queste ultime, quando previste dalla normativa vigente, hanno la sola finalità di evitare la reiterazione di errori, su dati di cui il contribuente è già a conoscenza. A questo punto è opportuno sottolineare che per quanto attiene all'IRAP
è stato iscritto a ruolo l'importo indicato a debito dallo Stesso Ricorrente e mai versato (cfr. dichiarazione
IRAP 2021 per 2020, all. 9, e iscrizione a ruolo, all. 5). Rilevava che per l'IVA 2019 è stato iscritto a ruolo l'importo dell'IVA non versata afferente la liquidazione del secondo trimetre (cfr. dichiarazione IVA periodica secondo trimestre, all. 10, e iscrizione a ruolo, all. 4). Peraltro, per l'IVA risulta che la società ha ricevuto comunicazione di irregolarità in data 05/12/2019, tramite pec. Il motivo di ricorso è infondato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma degli atti impugnati, con vittoria di spese di lite.
Allegava: controdeduzioni, nota spese, partita di ruolo IRES-2020, partita di ruolo iva-2019 5, partita di ruolo IRAP-2020 6, dichiarazione periodo da 01-01-2020 al 27-01-2020 , dichiarazione periodo da
28-01-2020 al 31-12/2020, estratto istruzioni modello sc 2021 per 2020, dichiarazione IRAP 10. liquidazione periodica IVA.
In data 23/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive, con le quali rilevava:
che la contestazione sollevata da parte resistente sulla inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo è infondata Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D. Lgs. 546/1992, i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Il D. Lgs. 546/1992 non contiene alcuna norma in ordine alla possibilità di impugnare più cartelle di pagamento con un unico ricorso. Con la conseguenza che la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 104 c.p.c., ai sensi del quale contro la stessa parte è possibile proporre, nel medesimo processo, più domande anche non altrimenti connesse, con il potere, attribuito al giudice di poter disporre la separazione delle cause, ai sensi dell'art. 103 co. 2 c.p.c.. “In tema di contenzioso tributario è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l'art. 104 c.p.c. … Infatti, in materia tributaria: a) nessuna norma prevede l'inammissibilità di un ricorso cumulativo;
b) la possibilità di un atto cumulativo, riconosciuta nel processo civile da una norma dettata nella parte generale del codice, e basata sull'esigenza dell'economia processuale, può essere estesa alla materia tributaria, anche perché in essa non si pone il problema della competenza per valore” (Cass. sez. trib. 1°.10.2004 n. 19666. Conforme
Cass. n. 7359/2002); che attraverso le eccezioni in ricorso il ricorrente ha spiegato di non comprendere la ragione per la quale l'Ente impositore abbia ritenuto: - di dover rettificare le perdite scomputabili riducendole a € 28.731,00, considerando cioè solo le perdite registrare nel gennaio 2020 e ignorando invece le perdite maturate negli anni precedenti e di contestare l'importo di € 69.024,00 a titolo di interessi passivi non deducibili. L'AdE, infatti, non lo ha mai spiegato nei propri atti notificati ad Ricorrente_2. Nelle controdeduzioni l'AdE non ha fatto alcun cenno alla questione delle perdite scomputabili. Sicché, su tale aspetto, si può concludere che l'AdE abbia implicitamente riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso del Signor Ricorrente_1.
Con riferimento invece agli interessi passivi non deducibili l'AdE ha contestato la fondatezza del motivo di impugnazione perché il ricorrente: avrebbe erroneamente considerato come periodo precedente il 2019, invece avrebbe dovuto considerare il 2020; - la dichiarazione del 2020 indicherebbe interessi indeducibili per € 535,00. Le affermazioni sono incomprensibili e, in ogni caso, infondate. Nel proprio ricorso il Sig.
Ricorrente_1 ha dedotto e provato che: - nel quadro RF del modello unico SC 2020 (doc. 10), relativo all'anno di imposta 2019, al rigo RF121, campo 3, è indicato l'importo di € 77.021,00 (interessi riportabili - interessi passivi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2020 (doc. 8), relativo al periodo di imposta
1°.1.2020-27.1.2020, al rigo RF121, campo , è indicato l'importo di € 77.556,00 sempre a titolo di interessi non deducibili); - nel quadro RF del modello unico SC2021 (doc. 6), relativo al periodo di imposta 28.1.2020-31.12.2020, al rigo RF118, campo 6, è indicato, a titolo di eccedenza di interessi passivi la somma di € 90.272,00 (di cui € 77.556,00 relativi ai periodi di imposta precedenti e € 12.716,00 relativi al periodo di imposta 28.1.2020-31.12.2020). Poiché il risultato operativo lordo fiscale (ROL) della società era pari a € 272.468,00 (v. rigo RF119, campo 6), Ricorrente_2 ha correttamente portato in deduzione l'eccedenza degli interessi passivi calcolandola secondo i criteri previsti dall'art. 96 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917 (30% del ROL). Tale importo è pari a € 81.740, come indicato al rigo RF119, campo 7.
Il residuo invece, € 8.532,00, è stato indicato a titolo di interessi passivi non deducibili (v. RF121, campo
3);
che alla luce di quanto sopra: che non è vero che Ricorrente_2 avrebbe considerato soltanto i dati relativi al periodo di imposta 2019; in ogni caso, l'AdE non ha spiegato perché Ricorrente_2 non avrebbe potuto farlo: il periodo precedente al gennaio 2020 è proprio l'anno 2019; - l'importo di € 535,00 si riferisce soltanto agli interessi passivi del periodo 1°.1.2020- 27.1.2020. È sufficiente leggere il riquadro a fianco (doc. 8, rigo
RF118) per rilevare che, al campo 2, è indicato l'importo di € 77.021,00 sempre a titolo di interessi non deducibili relativi al precedente periodo d'imposta (appunto il 2019);
che secondo l'AdE, in relazione alle somme chieste a titolo di IVA e IRAP, non sussisterebbe alcun difetto di motivazione perché gli atti impositivi si fonderebbero sulle dichiarazioni presentate dalla stessa contribuente. L'eccezione non coglie nel segno e i principi richiamati nelle controdeduzioni avversarie non sono pertinenti. Rilevava che il ricorrente ha contestato quanto segue: - con riferimento all'IVA del 2019, nella cartella è scritto che l'AdE avrebbe emesso il ruolo n. 2024/250441, consegnato il 25.3.2024, preceduto dalla comunicazione degli esiti del controllo predisposta il 4.12.2019 e comunicata il
5.12.2019. - con riferimento all'IRAP del 2020, nella cartella è scritto che l'AdE avrebbe comunicato ad Ricorrente_2 l'esito del controllo con comunicazione del 14.5.2024 alla quale sarebbe seguita l'emissione del ruolo n. 2024/550216. Senonché Ricorrente_2 non ha mai ricevuto le comunicazioni citate. Inoltre, nella cartella di pagamento non sono indicate le ragioni che legittimerebbero la pretesa dell'Ente impositore.
Rispetto a tali aspetti l'AdE non ha preso posizione né ha dimostrato di aver notificato le comunicazioni citate nelle cartelle. Concludeva insistendo in ogni domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 8/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo sollevata dall'agenzia delle entrate, posto che, le cartelle di pagamento sono afferenti ad imposte riconducibili al medesimo ente impositore, per cui si ha una manifesta unitarietà sia dal punto di vista oggettivo riferito alle imposte, sia dal punto di vista soggettivo riferito all'ente impositore;
che va disattesa e respinta ogni eccezione in ricorso relativa alla nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione, posto che le pretese dell'erario appaiono chiare, manifeste e trasparenti non solo dalla lettura dei medesimi atti impugnati, ma anche dalle controdeduzioni chiarificatrici dell'agenzia delle
Entrate, per cui è stato rispettato il principio stabilito dall'art. 7 della L. 212/2000, , tanto è vero che il ricorrente, ha ben potuto esplicare le proprie difese in modo congruo;
che la richiesta di pagamento di cui agli atti impugnati è conseguente alle dichiarazioni dello stesso ricorrente, ed alle incongruità nascenti dalle medesime dichiarazioni, invero, così come dedotto e motivato dall'ente impositore, nella parte in cui ha precisato che “ nel caso in esame è stato variato il dato riportato al rigo RF55 indicato con il codice 13 (cfr. estratto istruzione mod SC, all. 8): nella dichiarazione presentata la Società ha indicato € 69.024,00, quale importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Mentre dalla lettura delle precedente dichiarazione emerge che tale importo è pari a € 535,00 (cfr. dichiarazione presentata per il periodo dal 01/01/2020 al 27/01/2020). Invero, così come precisato correttamente dall'ufficio Fiscale, ilò ricorrente considera erroneamente come periodo precedente il periodo di imposta
2019, mentre, invece, il periodo da prendere in considerazione è quello indicato e considerato dallo stesso, antecedente alla messa in liquidazione. Orbene, così come ulteriormente evidenziato dall'Ufficio fiscale, il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione integrativa per il periodo di imposta dal
01/01/2020 al 27/01/2020, al fine di correggere eventuali variazioni inerenti agli interessi passivi indeducibili. Pertanto, la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta dal 28/01/2020 al
31/12/2020 è corretta e le somme iscritte a ruolo sono dovute.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Ala soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.000,00. Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL
PRESIDENTE RELATORE SANTO LOPES