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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1041 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: nullità di testamento pubblico,
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Foggia al viale degli Aviatori n. 112, presso e nello studio dell'avv. Massimo
Garruto che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Potenza alla via Sabbioneta n. 62, presso e nello studio dell'avv.
OM NI De NI che lo difende e rappresenta, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
Convenuto
NONCHE'
, nata a [...] il [...], domiciliata in Potenza alla via Controparte_2
Livorno n. 101;
Convenuta-Contumace
, nata a [...] il [...], domiciliata in Potenza alla Controparte_3
via Vescovado n. 12;
Convenuta-Contumace
***
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21/05/2025.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti , Controparte_1 [...] e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_2
“dichiarare la nullità e/o l'inalidita e/o l'inefficacia del testamento pubblico ricevuto dal Notaio il 23 febbraio 2010, repertorio n. 45 degli atti di Persona_1
ultima volontà, registrato in data 13 marzo 2012, repertorio n 9207, raccolta n. 1751, per incapacità di intendere e di volere della de cuius IG.ra , Persona_2
nata ad [...] il [...]; - conseguentemente, condannare i IG.ri
… … … al rilascio in favore Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
di della quota del patrimonio ereditario della defunta madre, dagli Parte_1 stessi detenuta che risulterà di pertinenza dell'attrice; - procedere alla formazione della massa ereditaria …”.
A sostegno, deduceva che , madre delle odierne parti, in data Persona_2
23/02/2010 disponeva dei propri beni con testamento pubblico ricevuto dal Notaio
registrato in data 13/03/2012, Rep. n. 9207, Racc. n. 1751. Persona_3
Evidenziava che in data 09/03/2017 a seguito di consulenza medica, si appurava che al momento della redazione del testamento pubblico, non era Persona_2
capace di intendere e di volere per le menomazioni cerebrali di cui era affetta;
quindi, il consulente di parte attorea era giunto alle conclusioni che la malattia cerebrovascolare con le complicanze di cui era affetta la testatrice, erano di ostacolo all'elaborazione del pensiero necessario per poter disporre dei propri beni.
2) Con comparsa di costituzione depositata in data 22/06/2017, si costituiva in giudizio il convenuto , chiedendo all'adito Tribunale, di così Controparte_1 decidere: “1. In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di annullamento esercitata nel presente giudizio;
2. Gradatamente, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché inammissibili ed infondate;
3.
Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Preliminarmente, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità del testatore essendo decorso il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione, termine decorrente dall'apertura della successione avvenuta in data 05/03/2012 - data del decesso di - e spirato il 05/03/2017. Persona_2
Nel merito contestava l'intero contenuto a cui era giunto il CTP dott. Persona_4
poiché erronea nei presupposti e nelle conclusioni. Infatti, sosteneva il convenuto, che era acquisito in atti il certificato medico datato 23/02/2010, a firma del medico curante dott.ssa dal quale emergeva che la IG.ra non era Persona_5 Per_2
deambulante, ma in grado di intendere e di volere. Inoltre, evidenziava che in data 31/12/2010 a cura del Notaio , la IG.ra con i Persona_6 Persona_2
figli (odierna attrice), , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
(odierni convenuti) nonché , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
procedevano alla vendita dei diritti ad essi spettanti Controparte_6
su un terreno sito in Potenza in favore della società Curatella Costruzioni s.n.c., tutti, ritenendo capace di intendere e di volere. Persona_2
3) La causa, istruita per via documentale ed a mezzo CTU medica, precisate le conclusioni viene ora in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
4) La domanda proposta dall'attrice finalizzata alla caducazione dell'atto pubblico per incapacità del testatore, deve essere qualificata come azione di annullamento dell'atto e non di nullità assoluta, quest'ultima relativa alla mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto.
L'incapacità naturale ricorre quando il testatore, benché non interdetto, sia, per qualsiasi causa, anche di natura transitoria, non in grado di intendere o volere al momento del compimento dell'atto di disposizione.
Precisato quanto sopra, va evidenziato che l'azione di annullamento è soggetta alla prescrizione quinquennale non rilevabile d'ufficio, poiché trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse nella prima memoria difensiva. Nella fattispecie il convenuto ha eccepito tempestivamente la prescrizione dell'azione, sollevata con la comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione l'art. 591 c.c. recita: “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Detto termine, comunque, decorre non dall'accettazione dell'eredità ma da quando l'erede entra nel possesso dei beni ereditari, che nella fattispecie coinciderebbe con il giorno in cui si è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie essendo il convenuto già in possesso dei beni testamentari. Quindi, il dies a quo non coincide con l'apertura della successione, ma con il giorno in cui il testamento è stato pubblicato, ovvero, in data 13/03/2012, come si evince dalla dichiarazione di successione, e registrato il 15/03/2012 al n, 1258/1T.
Pertanto, nessuna prescrizione dell'azione si è verificata, poiché l'atto di citazione, interruttivo della prescrizione, è stato consegnato all' per la notifica in data Pt_2
13/03/2017, quindi, entro l'ultimo giorno del quinto anno.
5) Nella fattispecie, l'attore chiede l'annullamento del testamento pubblico, ricevuto dal Notaio in data 23/02/2010, per asserita incapacità Persona_1
di intendere e di volere del testatore.
A tal uopo si evidenzia, che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza del significato dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Non ogni anomalia o alterazione delle facoltà intellettuali implica incapacità di testare ma occorre, a tale effetto, che l'anomalia incida totalmente sulla coscienza dei propri atti.
In particolare sul tema dell'incapacità naturale è opportuno precisare che la giurisprudenza della Suprema Corte insegna che “al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.
La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi
e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.
L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002,
Rv. 553363; conf. Cass. cov. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011, Rv. 618097;
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13659 del 30/05/2017, Rv. 644468).
L'accertamento dell'incapacità di intendere e volere, quindi, non postula il totale azzeramento della capacità cognitive del soggetto, ma sussiste anche quando vi sia un perturbamento delle stesse, tale da impedire la completa comprensione, e dunque la consapevolezza, del contenuto e degli effetti degli atti negoziali che vengono compiuti. Quanto al tempo dell'accertamento della incapacità, la regola secondo la quale l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui l'atto è stato compiuto, non preclude un'indagine sulle condizioni del soggetto anteriori e successive al compimento dell'atto. Alle risultanze che ne derivano è da attribuire un rilievo indiziario, la cui forza è destinata a variare in relazione alla natura e ai caratteri specifici dell'incapacità in questione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1206 del 20/02/1984, Rv. 433355). Si è così statuito che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011, Rv. 618900; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411).
Più in generale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre indagare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979, Rv. 398024).
5.1) In corso di causa il G.I., ammetteva quale unico approfondimento istruttorio una CTU basata sulla documentazione medica acquisita.
Il CTU dopo aver proceduto all'anamnesi della IG.ra sulla base della Per_2 documentazione medica, afferma con il proprio elaborato che “Dall'attenta analisi della documentazione sanitaria presente agli atti, valutando le risultanze degli aspetti clinici, strumentali con particolare attenzione a quelli temporali, non sono emersi elementi tali dimostranti, in maniera inequivocabile, che la IG.ra
[...]
in data 23 febbraio 2010 non fosse capace di intendere e di volere Persona_2
come d'altronde certificato anche dal proprio medico curante che conosce meglio di chiunque altro i propri assistiti. Si sottolinea inoltre che le risultanze degli esami strumentali neuroradiologici non sempre sono correlati ad uno specifico quadro clinico come lo scrivente riscontra spesso nell'esperienza quotidiana sul "campo" e che, nel caso in esame, le valutazioni specialistiche effettuate, in vita, a carico della
IG.ra sono risultate sempre generiche senza il ricorso ai Persona_2
dovuti approfondimenti testologici (M.M.S.E., test neuropsicologici, ecc.) necessari per la corretta misurazione degli eventuali deficit cognitivi”.
Il CTU, in risposta al quesito formulato dal G.I., affermava quanto segue: “… in ordine alla capacita di testare autonomamente della IG.ra Persona_2
(nata il [...] e deceduta il 5.3.2012) in particolare alla data del 23 febbraio
2010, il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato gli atti di causa e la documentazione sanitaria prodotta dalle parti, conferma la diagnosi di esiti di ictus ischemico a sede temporale dx di verosimile natura tromboembolica in encefalopatia multiinfartuale. Parkinsonismo vascolare. Epilessia sintomatica. Segni di atrofia cerebrale. Ateromasia carotidea bilaterale. Cardiopatia sclero-ipertensiva.
Insufficienza mitralica moderata. Steno-insufficienza aortica lieve. BPCO.
Poliartrosi, e ritiene, che la stessa, in occasione delle disposizioni testamentarie del
23 febbraio 2010 fosse in grado di intendere e di volere”.
5.2) Le sopradette conclusioni non venivano modificate dal CTU, che in riscontro alle osservazioni delle parti precisava che “… In...) 22 luglio 2009, la IG.ra
[...]
, per l'improvvisa comparsa di un malore, viene trasportata dai Persona_2
sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso del nosocomio del capoluogo di regione da dove, dopo alcune ore di osservazione clinica (" ... vigile, orientata, non deficit di lato ... cosciente, orientata ... ), viene dimessa a domicilio con diagnosi: "Episodio presincopale di tipo neurovegetativo in malattia di Parkinson. Cerebrovasculopatia cronica". - Circa sette mesi più tardi, il 23 febbraio 2010, il medico di famiglia le certifica quanto segue:" ..., non è deambulante ma è in erado di intendere e di volere
... ". - Il godimento dei benefici dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità possono essere riconosciuti anche in un soggetto capace di intendere e di volere. - Le osservazioni prodotte, se pur suggestive, rappresentano delle ipotesi non suffragate inequivocabilmente, dalle risultanze della documentazione sanitaria presente agli atti”, quindi confermava che
“… in occasione delle disposizioni testamentarie del 23 Persona_2
febbraio 2010 fosse in grado di intendere e di volere”.
Dalle conclusioni a cui giunge il CTU, condivise da questo giudice che, pertanto, ritiene di non doversene discostare, in quanto prive di vizi logico-giuridici ed esaustive anche nelle risposte rese alle osservazioni formulate dalle parti, emerge la difficoltà a ritenere provato quanto sostenuto con la domanda introduttiva, poiché le conclusioni del CTU non lasciano spazio a diversa interpretazione sulla capacità della testatrice.
Inoltre, dagli atti prodotti nel fascicolo del convenuto emerge che successivamente all'atto di disposizione testamentario e precisamente in data 31/12/2010,
[...]
, unitamente alle parti dell'odierno giudizio procedevano alla vendita Persona_2
di un immobile, ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente, in favore della società Curatella Costruzioni s.n.c., ne consegue che al netto sia del certificato del medico di famiglia datato 23/02/2010 che delle conclusioni a cui giunge il CTU, se era capace di intendere e di volere al 31/12/2010, tale Persona_2
condizione è presunta, iuris tantum, anche al 23/02/2010.
Pertanto, a lume di quanto sopra specificato la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6) Assorbita e/o respinta ogni altra eccezione, deduzione e domanda.
7) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU sono a carico delle parti in solido tra loro, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui: “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (cfr. Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3058/2014, tra (attrice) contro Parte_1
(convenuto), e (convenute- Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
contumaci), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede: a) Rigetta la domanda per quanto in parte motiva;
b) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore, del convenuto
[...]
che liquida in € 5.261,00. Pone a carico delle parti in solido tra loro le CP_1
spese di CTU come già liquidate con separato atto.
Così deciso in Potenza, 31/10/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante