CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA ME nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3299 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LZ ED ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subsíta in ordine al reato di lesioni personali gravi, da cui era stato assolto con sentenza del Tribunale di Prato in data 17 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto illegittimamente il giudice a quo ha fatto riferimento all'esercizio della facoltà di non rispondere, in modo ormai incompatibile con il disposto dell'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., applicabile, in assenza di giudicato, anche alle ordinanze precedenti all'entrata in vigore di tale norma, poiché l'interpretazione pregressa non era giuridicamente corretta nemmeno all'epoca dell'emanazione dell'ordinanza impugnata. 2.1. Non è comunque ravvisabile nesso causale tra l'esercizio della facoltà di non rispondere e la restrizione della libertà personale, poiché il titolo di coercizione personale sarebbe stato emesso anche se il UI avesse risposto all'interrogatorio e avesse fornito un alibi. Infatti, a seguito di atti di indagine successivi all'arresto, emersero indizi che indicavano l'esistenza di un alibi e che contribuirono all'assoluzione dell'imputato. Tuttavia il G.i.p. confermò integralmente la misura cautelare. Il giudice a quo richiama poi iniziative difensive, a suo dire, inadeguate, come la proposizione di richiesta di riesame solo in punto di esigenze cautelari o la presentazione di istanze con le quali ci si limitava a chiedere soltanto l'attenuazione della misura, senza tener conto dei poteri officiosi del giudice in tema di revoca della misura cautelare. Quanto alla richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la ricognizione personale nei confronti dell'imputato, quest'ultima venne avanzata dal pubblico ministero e solo per un disguido di cancelleria gli atti non pervennero all'ufficio del G.í.p., senza che alcun rilievo possa essere mosso al riguardo alla difesa dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza gravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, dispone che l'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subìta. Tale modifica legislativa ha determinato il superamento del pregresso orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, fermo rimanendo l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini, non rileva, in quanto tale, il silenzio ma il mancato esercizio, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, di una facoltà difensiva, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a indurre a ritenere la ravvisabilità di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, n. 16370 del 18-3-2003, Rv. 224774; Sez. 4, n. 14439 del 12-1-2006, Rv. 234026; Sez. 3, n. 44090 del 9-11-2011, Rv. 251325; Sez. 4., n. 7296 del 7-11-2011, Rv. 251928). Quest'orientamento è ormai da ritenersi incompatibile con il nuovo testo dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., essendosi condivisibilnnente affermato, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Rv. 283017; Sez. 4, n 19621 del 12/4/2022, Rv. 283241). Né può dubitarsi dell'applicazione anche alle ordinanze pregresse di tale principio, che costituisce adeguazione della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva ( UE) 2016/ 343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riguardo, per quanto di rilievo nel caso in disamina, all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, cit.). Trattasi, infatti, di norme attuative di fondamentali principi di garanzia elaborati anche in sede sovranazionale, con particolare riguardo alla piena esplicazione del diritto di difesa, sancito, in termini di inviolabilità, anche dall'art. 24 Cost., che, tutelando ogni estrinsecazione di quest'ultimo, impone di escludere ogni effetto pregiudizievole dell'esercizio della facoltà di optare per il silenzio, riconosciuta all'indagato e all'imputato dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. Ne deriva che la rilevanza di tale impostazione concettuale si riverbera anche sul contenuto delle ordinanze emanate in epoca antecedente alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., qualora la regiudicanda sia 2 ancora sub iudice. D'altronde, opinando diversamente, verrebbe a determinarsi una evidente e inaccettabile disparità di trattamento tra le regiudicande definite in sede di merito in epoca antecedente alla novella legislativa e quelle definite successivamente ad essa, nonostante la sostanziale analogia della struttura motivazionale, imperniata sulla valutazione dell'opzione processuale ex art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte di cassazione. Di fronte a quest'ultimo organo giurisdizionale, peraltro, è sempre possibile sollevare per la prima volta questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di merito in forza di ius superveniens correlato ad ogni modificazione delle disposizioni normative di riferimento, conseguenti a novelle legislative o a interventi demolitori o additivi della Corte costituzionale ( Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, dep. 2004, Rv. 229373), sempre che la decisione non implichi valutazioni di fatto (Sez. 4, n. 3191 del 20/1/1993, Rv 193643; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Rv. 230425). Dunque nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, ai fini delle determinazioni in tema di ravvisabilità o meno della colpa grave, non potrà rientrare l'esercizio della facoltà di non rispondere, che costituirà elemento neutro ai fini in disamina. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che la richiesta di riesame era stata circoscritta al solo tema della scelta della misura, in rapporto alle esigenze cautelari, senza alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Così come in un'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., presentata al G.i.p. in data 14 giugno 2017, venne, ancora una volta, chiesta dalla difesa la sola sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari e non anche la revoca della misura per carenza di gravità indiziaria. La Difesa poi non si attivò per formulare richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la ricognizione personale dell'indagato. Anzi - argomenta il giudice a quo - la Difesa rimase inerte rispetto al mancato deposito della richiesta di incidente probatorio da parte del pubblico ministero, così dimostrando di non avere interesse ad anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari. Tali argomentazioni, però, lungi dal dimostrare la sussistenza della colpa grave dell'imputato, sottolineano soltanto l'inadeguatezza della strategia processuale perseguita dal difensore e dunque individuano profili di colpa a carico di quest'ultimo e non dell'instante. Si tratta quindi di argomentazioni inidonee a fondare una reiezione della domanda di equa riparazione, non potendosi far carico all'instante di profili di negligenza e imperizia a cui egli è estraneo, poiché non può revocarsi in dubbio che la 3 valutazione di delicati profili tecnico-giuridici, come l'elaborazione del contenuto degli atti defensionali, l'individuazione delle questioni oggetto di impugnazione e il promovimento di iniziative processuali di elevata tecnicità, come quelle inerenti all'incidente probatorio, costituisca esclusiva prerogativa del difensore, onde l'inadeguatezza della linea difensiva non può essere addebitata all'imputato come profilo di colpa grave rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 21/10/2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3299 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LZ ED ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subsíta in ordine al reato di lesioni personali gravi, da cui era stato assolto con sentenza del Tribunale di Prato in data 17 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2020. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto illegittimamente il giudice a quo ha fatto riferimento all'esercizio della facoltà di non rispondere, in modo ormai incompatibile con il disposto dell'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., applicabile, in assenza di giudicato, anche alle ordinanze precedenti all'entrata in vigore di tale norma, poiché l'interpretazione pregressa non era giuridicamente corretta nemmeno all'epoca dell'emanazione dell'ordinanza impugnata. 2.1. Non è comunque ravvisabile nesso causale tra l'esercizio della facoltà di non rispondere e la restrizione della libertà personale, poiché il titolo di coercizione personale sarebbe stato emesso anche se il UI avesse risposto all'interrogatorio e avesse fornito un alibi. Infatti, a seguito di atti di indagine successivi all'arresto, emersero indizi che indicavano l'esistenza di un alibi e che contribuirono all'assoluzione dell'imputato. Tuttavia il G.i.p. confermò integralmente la misura cautelare. Il giudice a quo richiama poi iniziative difensive, a suo dire, inadeguate, come la proposizione di richiesta di riesame solo in punto di esigenze cautelari o la presentazione di istanze con le quali ci si limitava a chiedere soltanto l'attenuazione della misura, senza tener conto dei poteri officiosi del giudice in tema di revoca della misura cautelare. Quanto alla richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la ricognizione personale nei confronti dell'imputato, quest'ultima venne avanzata dal pubblico ministero e solo per un disguido di cancelleria gli atti non pervennero all'ufficio del G.í.p., senza che alcun rilievo possa essere mosso al riguardo alla difesa dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza gravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, dispone che l'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subìta. Tale modifica legislativa ha determinato il superamento del pregresso orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, fermo rimanendo l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini, non rileva, in quanto tale, il silenzio ma il mancato esercizio, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, di una facoltà difensiva, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a indurre a ritenere la ravvisabilità di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, n. 16370 del 18-3-2003, Rv. 224774; Sez. 4, n. 14439 del 12-1-2006, Rv. 234026; Sez. 3, n. 44090 del 9-11-2011, Rv. 251325; Sez. 4., n. 7296 del 7-11-2011, Rv. 251928). Quest'orientamento è ormai da ritenersi incompatibile con il nuovo testo dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., essendosi condivisibilnnente affermato, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Rv. 283017; Sez. 4, n 19621 del 12/4/2022, Rv. 283241). Né può dubitarsi dell'applicazione anche alle ordinanze pregresse di tale principio, che costituisce adeguazione della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva ( UE) 2016/ 343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riguardo, per quanto di rilievo nel caso in disamina, all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, cit.). Trattasi, infatti, di norme attuative di fondamentali principi di garanzia elaborati anche in sede sovranazionale, con particolare riguardo alla piena esplicazione del diritto di difesa, sancito, in termini di inviolabilità, anche dall'art. 24 Cost., che, tutelando ogni estrinsecazione di quest'ultimo, impone di escludere ogni effetto pregiudizievole dell'esercizio della facoltà di optare per il silenzio, riconosciuta all'indagato e all'imputato dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. Ne deriva che la rilevanza di tale impostazione concettuale si riverbera anche sul contenuto delle ordinanze emanate in epoca antecedente alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., qualora la regiudicanda sia 2 ancora sub iudice. D'altronde, opinando diversamente, verrebbe a determinarsi una evidente e inaccettabile disparità di trattamento tra le regiudicande definite in sede di merito in epoca antecedente alla novella legislativa e quelle definite successivamente ad essa, nonostante la sostanziale analogia della struttura motivazionale, imperniata sulla valutazione dell'opzione processuale ex art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte di cassazione. Di fronte a quest'ultimo organo giurisdizionale, peraltro, è sempre possibile sollevare per la prima volta questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di merito in forza di ius superveniens correlato ad ogni modificazione delle disposizioni normative di riferimento, conseguenti a novelle legislative o a interventi demolitori o additivi della Corte costituzionale ( Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, dep. 2004, Rv. 229373), sempre che la decisione non implichi valutazioni di fatto (Sez. 4, n. 3191 del 20/1/1993, Rv 193643; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Rv. 230425). Dunque nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, ai fini delle determinazioni in tema di ravvisabilità o meno della colpa grave, non potrà rientrare l'esercizio della facoltà di non rispondere, che costituirà elemento neutro ai fini in disamina. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che la richiesta di riesame era stata circoscritta al solo tema della scelta della misura, in rapporto alle esigenze cautelari, senza alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Così come in un'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., presentata al G.i.p. in data 14 giugno 2017, venne, ancora una volta, chiesta dalla difesa la sola sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari e non anche la revoca della misura per carenza di gravità indiziaria. La Difesa poi non si attivò per formulare richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la ricognizione personale dell'indagato. Anzi - argomenta il giudice a quo - la Difesa rimase inerte rispetto al mancato deposito della richiesta di incidente probatorio da parte del pubblico ministero, così dimostrando di non avere interesse ad anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari. Tali argomentazioni, però, lungi dal dimostrare la sussistenza della colpa grave dell'imputato, sottolineano soltanto l'inadeguatezza della strategia processuale perseguita dal difensore e dunque individuano profili di colpa a carico di quest'ultimo e non dell'instante. Si tratta quindi di argomentazioni inidonee a fondare una reiezione della domanda di equa riparazione, non potendosi far carico all'instante di profili di negligenza e imperizia a cui egli è estraneo, poiché non può revocarsi in dubbio che la 3 valutazione di delicati profili tecnico-giuridici, come l'elaborazione del contenuto degli atti defensionali, l'individuazione delle questioni oggetto di impugnazione e il promovimento di iniziative processuali di elevata tecnicità, come quelle inerenti all'incidente probatorio, costituisca esclusiva prerogativa del difensore, onde l'inadeguatezza della linea difensiva non può essere addebitata all'imputato come profilo di colpa grave rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 21/10/2022.