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Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19355 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRA D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato Veronica ZANOTTI, che, nell'interesse del ricorrente ER LE, insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19355 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato ER EO, quale presidente del CDA e poi liquidatore della società Mercurio s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 12/07/2016 - colpevole di bancarotta preferenziale - così riqualificata la originaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva - condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 l.f., con la riduzione per il rito, alla pena giustizia, condizionalmente sospesa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Veronica Zanotti, che si affida a quattro motivi. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo, in relazione a entrambi i pagamenti preferenziali contestati. Premesso che la contestazione attiene a due pagamenti: il primo di euro 92.250, corrisposto al ricorrente quale compenso liquidatore per l'anno 2015; il secondo, dell'importo di euro 20.000, corrisposto in favore del socio ET NC a titolo di restituzione fondo spese, si sostiene, in ricorso, che la Corte di appello non avrebbe dato prova del dolo specifico necessario, essendosi limitata a una apodittica e illogica affermazione della consapevolezza del dissesto, che, invece, risulta smentita dagli elementi fattuali emersi dalle fonti di prova costituite dalla relazione del curatore fallimentare e dalla consulenza di parte. 2.2. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. dolendosi del travisamento della ratio della predetta norma, in quanto si sarebbe dato esclusivo valore, per negare la causa di non punibilità, al danno economico e al valore della cosa, senza considerare gli altri elementi di natura soggettiva e oggettiva che possono caratterizzare il caso concreto. 2.3. Con il quarto e ultimo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, vengono denunciati erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c.., invocata con il terzo motivo di gravame, da commisurarsi alla diminuzione patrimoniale cagionata alla massa dei creditori e non all'entità del passivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Risulta dalle conformi sentenze di merito - la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - che lo stato di insolvenza dell'impresa, già emerso dal bilancio 2012 per l'integrale erosione del capitale 2 sociale - è divenuto conclamato nell'ottobre 2014, da quando la società non è stata più in grado di fronteggiare neppure gli impegni di modesta entità assunti con l'Agenzia delle Entrate. Nonostante lo stato di dissesto il ricorrente disponeva i pagamenti preferenziali di cui alla contestazione. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del condiviso canone ermeneutico, a tenore del quale l'amministratore o il liquidatore di una società di capitali che, nonostante il dissesto, disponga in proprio favore il pagamento di compensi proporzionati alla quantità e qualità dell'attività prestata, risponde di bancarotta preferenziale societaria, ai sensi degli artt. 223 co. 1 e 216 co. 3 L.F., ove la condotta sia sorretta dal dolo specifico di favorire sé stesso in danno degli altri creditori che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria( Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018 Rv. 273576; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015 Rv. 266311). D'altro canto, con riguardo al pagamento in favore del socio ET, a titolo di rimborso parziale di un precedente finanziamento per eventuali spese di gestione degli immobili ( la cui natura è tratta dal verbale dell'11/11/2014), i giudici di merito hanno osservato che, in quanto non postergato al soddisfacimento delle altre pretese creditorie, esso costituisce violazione dell'art. 2467 cod. civ., ritenendo del tutto smentita dalle evidenze probatorie la tesi difensiva, giacchè, invece, la somma versata dal ET era entrata a fa parte delle casse sociali e quindi del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Da qui la natura preferenziale del pagamento in suo favore. 2.Del tutto infondata la doglianza con la quale si mette in discussione l'effettivo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato: come posto in luce prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, infatti, il EO sapeva - dopo il giugno 2015 e nel 2016, nella permanenza della grave crisi del mercato immobiliare ( individuata quale causa del dissesto) - che il piano di risanamento, mediante vendita degli immobili, che era stato predisposto nella speranza di riuscire a chiudere la società onorando tutti i debiti, non aveva trovato definitiva realizzazione e che, quindi, era tramontata la speranza di soddisfazione dei creditori. Da qui, la logica deduzione che il soddisfacimento del proprio ingente credito da parte del EO e il rimborso del finanziamento in favore del socio ET, costituissero, in ragione anche dell'epoca in cui vennero effettuati tali pagamenti - immediatamente prima della declaratoria di fallimento e in una condizione di conclamata decozione della società - volontario e consapevole pagamento preferenziale in danno degli altri creditori che non avrebbero potuto trovare integrale soddisfazione, nella consapevolezza della imminente debacle dell'impresa. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata è ampia, coerente con i risultati istruttori e giuridicamente supportata, non emergendo, dalle censure mosse alla sentenza, l'illogicità (manifesta) del percorso motivazionale. 3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente beneficiato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, 3 dacchè egli non avrebbe potuto conseguire ulteriori vantaggi di pena dal ma at,,o riconoscimento della attenuante invocata. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 marzo 2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRA D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato Veronica ZANOTTI, che, nell'interesse del ricorrente ER LE, insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19355 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato ER EO, quale presidente del CDA e poi liquidatore della società Mercurio s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 12/07/2016 - colpevole di bancarotta preferenziale - così riqualificata la originaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva - condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 l.f., con la riduzione per il rito, alla pena giustizia, condizionalmente sospesa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Veronica Zanotti, che si affida a quattro motivi. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo, in relazione a entrambi i pagamenti preferenziali contestati. Premesso che la contestazione attiene a due pagamenti: il primo di euro 92.250, corrisposto al ricorrente quale compenso liquidatore per l'anno 2015; il secondo, dell'importo di euro 20.000, corrisposto in favore del socio ET NC a titolo di restituzione fondo spese, si sostiene, in ricorso, che la Corte di appello non avrebbe dato prova del dolo specifico necessario, essendosi limitata a una apodittica e illogica affermazione della consapevolezza del dissesto, che, invece, risulta smentita dagli elementi fattuali emersi dalle fonti di prova costituite dalla relazione del curatore fallimentare e dalla consulenza di parte. 2.2. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. dolendosi del travisamento della ratio della predetta norma, in quanto si sarebbe dato esclusivo valore, per negare la causa di non punibilità, al danno economico e al valore della cosa, senza considerare gli altri elementi di natura soggettiva e oggettiva che possono caratterizzare il caso concreto. 2.3. Con il quarto e ultimo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, vengono denunciati erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c.., invocata con il terzo motivo di gravame, da commisurarsi alla diminuzione patrimoniale cagionata alla massa dei creditori e non all'entità del passivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Risulta dalle conformi sentenze di merito - la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - che lo stato di insolvenza dell'impresa, già emerso dal bilancio 2012 per l'integrale erosione del capitale 2 sociale - è divenuto conclamato nell'ottobre 2014, da quando la società non è stata più in grado di fronteggiare neppure gli impegni di modesta entità assunti con l'Agenzia delle Entrate. Nonostante lo stato di dissesto il ricorrente disponeva i pagamenti preferenziali di cui alla contestazione. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del condiviso canone ermeneutico, a tenore del quale l'amministratore o il liquidatore di una società di capitali che, nonostante il dissesto, disponga in proprio favore il pagamento di compensi proporzionati alla quantità e qualità dell'attività prestata, risponde di bancarotta preferenziale societaria, ai sensi degli artt. 223 co. 1 e 216 co. 3 L.F., ove la condotta sia sorretta dal dolo specifico di favorire sé stesso in danno degli altri creditori che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria( Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018 Rv. 273576; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015 Rv. 266311). D'altro canto, con riguardo al pagamento in favore del socio ET, a titolo di rimborso parziale di un precedente finanziamento per eventuali spese di gestione degli immobili ( la cui natura è tratta dal verbale dell'11/11/2014), i giudici di merito hanno osservato che, in quanto non postergato al soddisfacimento delle altre pretese creditorie, esso costituisce violazione dell'art. 2467 cod. civ., ritenendo del tutto smentita dalle evidenze probatorie la tesi difensiva, giacchè, invece, la somma versata dal ET era entrata a fa parte delle casse sociali e quindi del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Da qui la natura preferenziale del pagamento in suo favore. 2.Del tutto infondata la doglianza con la quale si mette in discussione l'effettivo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato: come posto in luce prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, infatti, il EO sapeva - dopo il giugno 2015 e nel 2016, nella permanenza della grave crisi del mercato immobiliare ( individuata quale causa del dissesto) - che il piano di risanamento, mediante vendita degli immobili, che era stato predisposto nella speranza di riuscire a chiudere la società onorando tutti i debiti, non aveva trovato definitiva realizzazione e che, quindi, era tramontata la speranza di soddisfazione dei creditori. Da qui, la logica deduzione che il soddisfacimento del proprio ingente credito da parte del EO e il rimborso del finanziamento in favore del socio ET, costituissero, in ragione anche dell'epoca in cui vennero effettuati tali pagamenti - immediatamente prima della declaratoria di fallimento e in una condizione di conclamata decozione della società - volontario e consapevole pagamento preferenziale in danno degli altri creditori che non avrebbero potuto trovare integrale soddisfazione, nella consapevolezza della imminente debacle dell'impresa. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata è ampia, coerente con i risultati istruttori e giuridicamente supportata, non emergendo, dalle censure mosse alla sentenza, l'illogicità (manifesta) del percorso motivazionale. 3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente beneficiato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, 3 dacchè egli non avrebbe potuto conseguire ulteriori vantaggi di pena dal ma at,,o riconoscimento della attenuante invocata. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 marzo 2023 Il consigliere estensore