CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3030/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5222/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240257299272 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2024 02572992 72 00, per l'ammontare complessivo di euro 6.274,95, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 25 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5222/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240257299272 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2024 02572992 72 00, per l'ammontare complessivo di euro 6.274,95, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 25 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti