Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19341 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
19341-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione der presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio richiesta di parte impasto dalla legge
Composta da:
PE AN CO CENTOFANTI GIORGIO POSCIA PAOLO VALIANTE RC RI MO
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LO nato a [...] il [...];
Sent. n. sez.318/2025 UP - 02/05/2025 R.G.N.8935/2025
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Cagliari del 13/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata (all'esito del rito ordinario) il giorno 28 febbraio 2024 la Corte di assise di Cagliari, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato NG NC colpevole del reato di omicidio in danno di SS MA (commesso in Teulada il 27 ottobre 2021) e, riconosciute le attenuanti generiche come equivalenti rispetto alla contestata aggravante della crudeltà, lo aveva condannato alla pena di anni ventitré di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
1.1. Nello specifico l'imputazione a carico del NC riguardava il reato di cui agli artt. 61 n.5, 575, 577, primo comma nn. 3 e 4, cod. pen., per avere cagionato la morte di SS MA colpendolo, dapprima, con un'arma da punta e taglio nella regione pettorale destra che penetrava nel torace sezionando a tutto spessore la vena anonima destra e generava una copiosa emorragia, per poi tentare di investirlo per due volte con la propria automobile, colpirlo con un'arma da taglio (verosimilmente una zappa) e finirlo spaccandogli la testa con un sasso di grandi dimensioni;
fatto avvenuto in Teulada il 27 ottobre 2021. 1.2 La Corte di assise di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, investita del gravame proposto dall'imputato unicamente per contestare la sussistenza della crudeltà, ha confermato la decisione della Corte di assise ritenendo infondate le censure contenute nell'atto di appello e dirette ad escludere detta aggravante.
2. Avverso la citata sentenza della Corte territoriale NG NC, per mezzo dell'avv. Giovanni Antonio Fara, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente alla riconosciuta aggravante della crudeltà. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 del codice di rito in materia di valutazione della prova, il vizio di travisamento della prova e di contraddittorietà della motivazione rispetto alla sua asserita consapevolezza di avere inflitto già con la prima
coltellata una ferita mortale ed alla interpretazione delle parole da lui pronunciate in quel frangente ('gli ho detto che era morto..."). Al riguardo, l'imputato deduce che la Corte territoriale ha ritenuto di confermare l'aggravante in questione sulla base di elementi indiziari (la frase sopra indicata, la violenza della coltellata, la zona attinta sede di organi vitali, la micidialità dell'arma e l'avere constatato che la coltellata aveva provocato un vistoso sanguinamento alla vittima) travisati e, comunque, non sufficienti per ritenere dimostrato che egli avesse agito con crudeltà.
3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che riguarda unicamente la sussistenza dell'aggravante di avere agito con crudeltà, è infondato e, pertanto, deve essere dichiarato respinto.
2. Anzitutto, deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
pur
2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dall' imputato lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
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È costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
3. Ciò posto è opportuno ricordare che i fatti (non contestati, peraltro, dall'imputato) sono stati ricostruiti sulla base della confessione resa da NG NC, riscontrata dagli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria (che ha acquisito anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza esistente sul luogo dell'omicidio) e dalla autopsia effettuata sul cadavere della vittima - da entrambe le Corti di merito nei seguenti termini.
3.1. La sera del 27 ottobre 2021, presso il ristorante 'Sabor e mari' (di proprietà della vittima ed al momento vuoto), sito in località Porto Budello nel comune di Teulada, l'odierno ricorrente nel corso di un tentativo di chiarimento con SS MA riguardante la relazione sentimentale esistente tra quest'ultimo e la moglie del NC (che lavorava presso il citato ristorante) -
a seguito di una frase pronunciata dal MA (circa i rapporti sessuali avuti con la donna), l'aveva aggredito dapprima con un fendente al torace per mezzo di un coltello da caccia che nell'occasione aveva portato con sé, sezionando a tutto spessore la vena branchiocefalica destra. Successivamente, l'odierno ricorrente aveva colpito la vittima al capo con il manico di una zappa che si era rotto a causa della violenza dei colpi, poi l'aveva investita due volte con l'automobile ed infine le aveva fracassato il cranio con un grosso masso ed aveva atteso che esalasse l'ultimo respiro, per poi fare ritorno a casa.
3.2. Il consulente medico legale, a seguito dell'esame autoptico del cadavere, ha scisso l'evento in due fasi distinte;
nella prima il MA era stato ripetutamente aggredito con un'arma da punta e taglio e ciò aveva determinato una copiosa perdita ematica (deducibile dalle numerose tracce di sangue rinvenute sul luogo del delitto) e l'indebolimento del suo stato fisico, probabilmente contrastato dall'importante stato di alterazione psico-fisica dovuta alla riscontrata assunzione di cocaina, che al contempo aveva probabilmente ridotto anche le sue capacità di percezione e di reazione. Nella seconda fase la vittima aveva trovato la morte in seguito al trauma contusivo e allo sfacelo cranio- encefalico che aveva provocato un'importante ed immediata compromissione delle sue funzioni cerebrali.
4. Passando quindi all'esame dell'unico motivo di ricorso va ricordato che, come statuito da questa Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629-01), la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).
4.1. Orbene, le Corti di merito (le cui decisioni, come detto, devono essere lette congiuntamente vertendosi in ipotesi di 'doppia conforme') hanno fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato e hanno ritenuto che, nella specifica vicenda, ricorresse la anzidetta circostanza
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aggravante. In particolare, si è evidenziato - con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici come detta aggravante si fondasse non soltanto sulla prima coltellata inferta al torace, ma anche sui colpi successivi inferti con il manico della zappa, sui due tentativi di investimento e sui colpi inferti al cranio della vittima con una grossa pietra. In sostanza, dopo la prima forte coltellata già di per sé potenzialmente idonea a provocare la morte del MA (sia perché inferta zona di organi vitali, sia per il copioso sanguinamento che ne era seguito à causa della recisione della vena sopra indicata, come emerso dall'autopsia), l'imputato aveva comunque continuato a colpire ripetutamente la vittima ed aveva atteso, per sua stessa ammissione, che esalasse l'ultimo respiro dopo averne devastato il cranio con la pietra quando era già in terra infliggendo, in tal modo, delle sofferenze gratuite e prive di rilievo rispetto al determinismo dell'evento morte.
4.2. La tesi difensiva secondo cui le azioni poste in essere dall'imputato non sarebbero caratterizzate da una inutile efferatezza, ma soltanto da impulsività, risulta quindi smentita dai sopra indicati elementi processuali, coerentemente valutati dalla Corte territoriale per confermare l'aggravante in oggetto. In particolare, la deduzione secondo la quale il NC non sarebbe stato in grado di conoscere la potenzialità mortale della coltellata è contraddetta dal copioso sanguinamento che ne era seguito e dal fatto che egli, comunque, aveva continuato ad infliggere numerosi colpi (con il manico della zappa, con l'autovettura e con la grossa pietra) quando il rivale giaceva ormai in terra senza più reagire. Ne consegue che la interpretazione della frase pronunciata dal ricorrente nei confronti del MA all'atto della coltellata (...e io gli detto che era morto...) non può rivestire, in ogni caso, rilevanza per escludere la crudeltà a fronte di tutti gli altri univoci elementi valorizzati, in modo razionale, dalla Corte territoriale.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nulla, invece, deve essere disposto in ordine alla rifusione delle spese in favore delle parti civili stante la tardività della loro memoria, depositata oltre il termine di quindici giorni prima della udienza fissato dall'art. 611 cod. proc. pen. Infine, in caso di diffusione del
presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2025.
Il Consigliere tensore Giorgio Poscia
Il Presidente Giuseppe Santalucia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelaria aggi Roma, Il 23 MAG. 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARI GIUDIZIARIO
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