Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
È affetto da abnormità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato e nell'assegnare un termine per lo svolgimento di nuove indagini, ordini anche l'iscrizione di altri soggetti per ulteriori titoli di reato, allorquando tale iscrizione venga disposta al fine di acquisire una "notitia criminis" non desumibile dal fatto investigato. (Fattispecie di rigetto di richiesta di archiviazione per il delitto di violazione di sigilli con contestuale ordine di iscrizione di funzionario comunale per il reato di abuso d'ufficio, nella quale la S.C. ha osservato che il potere di cui all'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., non può essere adoperato per fini meramente esplorativi, che finiscono per comportare una non consentita surrogazione del Gip nei poteri del PM).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 35310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35310 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
mass mario 3531 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.,1286 Composta da C.C. 19/05/2016- Aldo Fiale - Presidente - Angelo Matteo Socci R.G.N. 35094/2015 Gastone Andreazza -· Relatore - Aldo Aceto Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di : La Porta Maria Grazia, n. a Palermo il 07/07/1984; avverso la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 08/07/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio eccetto per la parte in cui il G.i.p. dispone nuove indagini sulla data di commissione del reato di violazione di sigilli;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di archiviazione del procedimento per il reato ex art. 349 c.p. nei confronti di La Porta Maria Grazia disponendo lo svolgimento di nuove indagini e l'iscrizione di altri soggetti nel registro degli indagati.
2. Con un unico motivo lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato. Precisa che, a fronte della richiesta di archiviazione per estinzione del termine di prescrizione, in quanto commesso verosimilmente il reato in epoca immediatamente successiva al 21/07/2007, il G.i.p., oltre a disporre indagini finalizzate ad accertare la data del completamento dell'opera, ha ordinato l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p. del dirigente del settore urbanistica del Comune di Carini per il delitto di abuso d'ufficio disponendo altresì lo svolgimento di nuove ed ulteriori indagini addirittura ordinando che l'indagine si estenda a verificare perché il competente organo della regione siciliana non abbia mai adottato i provvedimenti ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001. In tal modo il giudice ha però esteso il tema di indagine ad altri reati mai ipotizzati dal P.M. così finendo col surrogarsi in tutto all'organo d'accusa. Di qui, la abnormità strutturale di un provvedimento che limita i poteri di determinazione del P.M. stesso imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito.
3. Ha presentato memoria il difensore dell'indagata concordando nella valutazione di abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata e chiedendo l'annullamento della stessa con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. Nella specie il provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di archiviazione per il reato di violazione di sigilli ha, quanto alla persona già indagata, disposto lo svolgimento di ulteriori indagini dirette ad accertare la data di completamento dell'opera e, quanto a terzi non indagati, disposto, da un lato, la iscrizione del dirigente del settore urbanistica del Comune di Carini per l'abuso d'ufficio insito nel non avere dato seguito alle demolizioni necessarie e al ripristino dei luoghi e ordinato, dall'altro, lo svolgimento di indagini dirette: a) a verificare il motivo della mancata attivazione della Regione Sicilia a fronte dell'inerzia del Comune rispetto ai propri compiti;
b) a verificare in virtù di quali atti e quali opere 2 infrastrutturali le aziende erogatrici di servizi pubblici abbiano somministrato le forniture all'immobile abusivo. Ciò posto, mentre appare legittima e rientrante nei poteri del G.i.p. a lui attribuiti in sede di archiviazione la disposizione con cui lo stesso, in evidente correlazione con la richiesta del P.M. di archiviazione per estinzione del reato a seguito di prescrizione, ha disposto, ex art. 409, comma 4, c.p.p., nuove indagini dirette ad accertare l'effettiva data di consumazione del reato (ordine, questo, del resto, che non parrebbe neppure investito dal ricorso del P.M. pur concludendosi per l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza distinzioni), non altrettanto può dirsi per la restante parte del provvedimento. Va infatti ribadito che le disposizioni contenute nell'art. 409, commi 4 e 5, c.p.p., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa (Sez. U., n. 4319/14 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. ed altro, Rv. 257787). Sotto tale profilo, allora, se è ben vero che rientra nei poteri del G.i.p. quello di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di persona, non sottoposta ad indagini, in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate (cfr., Sez. U. n. 22909 del 2005, Minervini, Rv. 231163, richiamata anche da n. 4319/2014 riv 257786), è anche vero che ciò deve pur sempre rientrare, però, all'interno della notitia criminis in relazione alla quale la legge devolve allo stesso giudice i poteri di controllo;
si è invece fuori di tali confini allorquando l'iscrizione venga in realtà ordinata al fine di acquisire la stessa notitia criminis, non ancora presente, giacché, in tal modo, l'impiego del potere di iscrizione e di svolgimento delle indagini a fini meramente esplorativi finisce per comportare, a ben vedere, una non consentita surrogazione del G.i.p. nei poteri, di esclusiva attribuzione del P.M., di ricercare gli elementi necessari ai fini dell'esercizio dell'azione penale stessa. In altri termini, deve escludersi che il potere di cui all'art. 409, comma 4, c.p.p. possa essere usato a fronte di "ipotesi di lavoro" solo astrattamente ricavabili a margine della notizia di reato e non già per la mera "formalizzazione” di elementi in concreto già desumibili dagli atti. Nella specie, invece, ciò è quanto sostanzialmente pare essere stato fatto dal G.i.p. ove si consideri che la notitia criminis, estremamente succinta, appare avere riguardato la sola La Porta e soprattutto il solo completamento da parte della stessa di lavori tali da rendere abitabile lo stabile pur dopo l'intervenuto sequestro per un pregresso abuso edilizio, sì che da essa non appare possibile desumere elementi di reità in ordine agli altri profili, ben diversi da quello oggetto della notizia, e agli altri soggetti individuati dal G.i.p. tanto più laddove, 3 con riguardo agli enti gestori, le indagini, disposte senza iscrizione della notizia di reato, appaiono connotarsi per la peculiare necessità di verifica delle ragioni della avvenuta somministrazione delle forniture all'immobile dell'indagata. Ne consegue, alla stregua dei caratteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv.243590), l'abnormità, e la conseguente ricorribilità per cassazione, del provvedimento impugnato il quale ha, in definitiva, comportato una limitazione dei poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito e dunque ponendosi al di fuori del sistema organico e strutturale della legge processuale. Sicché, in definitiva, va, tra l'altro, confermata la conclusione circa la natura abnorme del provvedimento cui questa Corte ebbe a suo tempo a pervenire, proprio con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, di ordine, in procedimento per il reato di cui all'art. 650 c.p., di svolgere indagini per il reato di cui all'art. 328 c.p. ipotizzabile nei confronti di amministratori pubblici nei confronti di soggetti diversi da quelli già indagati (Sez. 3, n.15732 del 12/02/2009, Lo Schiavo e altri, Rv. 243253). A fronte di ciò, dunque, e alla conseguente impossibilità, in questo caso, di riconoscere al G.i.p. un effettivo controllo sulle determinazioni del P.M., unica possibilità consentita al giudice appare quella di rimessione degli atti al P.M. per le proprie iniziative in ordine ad ulteriori aree di illiceità penale ipotizzabili a margine di quella costituente oggetto della notizia di reato e della relativa richiesta di archiviazione. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio tranne che per la parte relativa alle ulteriori indagini in ordine alla data di commissione del reato di violazione di sigilli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata eccetto per la parte in cui il Gip dispone ulteriori indagini in ordine alla data di commissione del reato di violazione di sigilli. 4 Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Fiale Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA HL 23 AGO 2016 JL CANCELLIERE Luana Varan 5