Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 1
La sospensione del procedimento penale prevista dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69 convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154 non è applicabile ai procedimenti per frode fiscale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale sospensione opera solo nei procedimenti per le infrazioni minori, per le quali il citato art. 21 prevede la possibilità di definizione in sede sia amministrativa, sia penale, e ha, conseguentemente, dichiarato prescritto il reato di frode fiscale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 3
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente REG. GENERALE
2. " AL ES " N. 25162/94
3. " ER LL "
4. " NN AL "
5. " RU TT ES "
6. " NN PIOLETTI (Rel.) "
7. " RU AR "
8. " NN NT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IA SE n. ad Arezzo l'11/10/1938;
2) AN CO n. a Monterchi 1'11/5/1923:
3) AN AS n. ad Arezzo il 15/9/1944;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4.03.1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. NN PIOLETTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e N.D.P. per estinzione del reato per prescrizione. Uditi i difensori Avv. Antonio Davirro del foro di Firenze, Avv. Alessandro Liberatori del foro di Arezzo e Avv. Manfredi N. del foro di Roma.
Svolgimento del processo
Con sentenza del G.I. del Tribunale di Arezzo del 24 novembre 1992, UA QI, RA CO e AL AS sono stati condannati. con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione e lire 5.000.000 di multa, per avere utilizzato, al fine di evadere le imposte direte e quella sul valore aggiunto, fatture e bolle di accompagnamento emesse per operazioni inesistenti, rispettivamente il primo quale amministratore unico, il secondo come socio e il terzo nella sua veste di funzionario amministrativo della CH S.p.A. (delitti di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p. e 4, 1 co. V°, legge 7 agosto 1982, n. 516); in Arezzo dal
12 maggio 1983 al 3 maggio 1984.
A seguito di appello proposto dagli imputati, avverso tale decisione e l'ordinanza in pari data con la quale il G.I. aveva respinto la richiesta di produzione di documenti formulata dalla difesa, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 4 marzo 1994, ha confermato la decisione del G.I. di Arezzo nei confronti dello UA e del AL ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del RA per essere il reato a lui ascritto estinto per l'intervenuta amnistia di cui al D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di capacità del giudice che ha emesso la sua decisione lo stesso giorno in cui è stato pubblicato ed è entrato in vigore il D.L. 24 novembre 1992, n.455 che imponeva al giudice di sospendere il procedimento;
la violazione dell'art.157 c.p. e la contraddittorietà della motivazione della Corte fiorentina perché, avendo ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di Arezzo, emesso quando il procedimento era sospeso, non doveva tener conto della sospensione stessa per escludere la prescrizione;
la violazione dell'art.524 n.1 c.p.p. 1930 perché il giudice di primo grado non aveva ammesso la produzione di documenti e, infine, il difetto di motivazione sull'affermata responsabilità e il travisamento del fatto. Con successiva memoria lo UA e il AL rilevano che nella determinazione del termine di prescrizione erroneamente si era tenuto conto della sospensione di mesi 9 e giorni 30 di cui alla l.27 aprile 1989, n. 154 che non è applicabile al delitto di frode fiscale.
Motivi della decisione
Il ricorso di UA e AL è fondato sul motivo in cui deduce l'avvenuta prescrizione del rato, e all'immediata declaratoria di tale causa estintiva non sono di ostacolo le questioni di nullità processuali dedotte, sia pure di ordine generale.
Infatti il termine prescrizionale di anni nove (con le interruzioni) previsto per il delitto di frode fiscale (art.9 D.L. 10 luglio 1982, n. 429), diverrebbe di anni dieci, mesi dieci e giorni sei - sicché
il termine prescrizionale, decorrendo dal 3 maggio 1984 (momento di cessazione della continuazione), spirerebbe il 9 marzo 1995 - solo se alle sospensioni di cui al D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 e successivi decreti legge (m. 5 e gg. 9) e di cui al D.L. 24 novembre 1992 n. 445 e successivi decreti lege (questi, come i precedenti,
che sono appunto le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi, di cui al comma 1 , autenticamente interpretato e corretto al co. 3 dell'art.2 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (concessione di amnistia) che ha chiarito che l'istanza di definizione "ad ogni effetto amministrativo e penale" doveva considerarsi utilmente presentata sino al 31 dicembre1989 a causa dell'errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 il (contenuta nel co. 1 dell'art.21);
l'art. 21, nei successivi commi, prevede altresì varie ipotesi di inapplicabilità di pene pecuniarie e sanzioni amministrative, per concludere (co. 6 ) per l'inapplicabilità di queste ultime ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative a periodi anteriori alla data predetta.
È quindi evidente che la sospensione del procedimento è riferibile esclusivamente alle minori infrazioni, anche penali, per le quali l'art.21 prevede la definizione, e tra queste non vi è la frode fiscale.
Ne consegue che il reato ascritto ai ricorrenti UA e AL è estinto per prescrizione.
Non risultando gli estremi, dalla decisione impugnata, per il proscioglimento nel merito ex art.129, 2 co. C.p.p. la sentenza della Corte fiorentina deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per la causa già indicata nei confronti dei detti ricorrenti.
Il ricorso del RA invece deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza perché, quando sono venute in essere le condizioni per l'applicazione dell'amnistia per reati tributari concessa con D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, la prescrizione non si era ancora verificata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 616 e 620 c.p.p. ;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UA SE e AL AS perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara il ricorso di RA CO inammissibile e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende. Roma, 3 febbraio 1995.