Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11709
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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Massime1

In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e quale documento va considerata anche la riproduzione su nastro di una intervista televisiva ), la certezza dell'esistenza del documento medesimo.

Commentario1

  • 1A proposito delle istanze istruttorie del rendimento dei conti (art. 263 e ss. c.p.c.) e dell’ordine di esibizione (art. 210 e ss. c.p.c..): spunti.
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2005

    1. – Costituisce un dato acclarato presso gli operatori del diritto che il primo presupposto di ammissibilit? nel processo civile del procedimento di rendimento dei conti ex art. 263 e ss. c.p.c. sia una situazione di amministrazione dell?altrui patrimonio, tale da concretare, in capo all?amministratore, un obbligo legale o convenzionale di redde rationem. Obblighi legali di rendiconto si ravvisano, ad esempio, nella materia successoria, in capo all?erede nei confronti dei creditori e dei legatari (art. 496 c.c.), al curatore dell?eredit? giacente (art. 531 c.c.), all?esecutore testamentario (art. 709 c.c.), ai condividenti ereditari (art. 723 c.c.). Obblighi convenzionali di rendiconto, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11709
Data del deposito : 5 agosto 2002

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