Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e quale documento va considerata anche la riproduzione su nastro di una intervista televisiva ), la certezza dell'esistenza del documento medesimo.
Commentario • 1
- 1. A proposito delle istanze istruttorie del rendimento dei conti (art. 263 e ss. c.p.c.) e dell’ordine di esibizione (art. 210 e ss. c.p.c..): spunti.Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2005
1. – Costituisce un dato acclarato presso gli operatori del diritto che il primo presupposto di ammissibilit? nel processo civile del procedimento di rendimento dei conti ex art. 263 e ss. c.p.c. sia una situazione di amministrazione dell?altrui patrimonio, tale da concretare, in capo all?amministratore, un obbligo legale o convenzionale di redde rationem. Obblighi legali di rendiconto si ravvisano, ad esempio, nella materia successoria, in capo all?erede nei confronti dei creditori e dei legatari (art. 496 c.c.), al curatore dell?eredit? giacente (art. 531 c.c.), all?esecutore testamentario (art. 709 c.c.), ai condividenti ereditari (art. 723 c.c.). Obblighi convenzionali di rendiconto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11709 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA PO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CIANFONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GI UA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2863/99 della Corte d'Appello di ROMA, 1^ sezione Civile emessa il 29/9/1999 depositata il 11/10/99; RG. 3988/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIORGIO CIANFONI;
udito l'Avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 20.12.1990 nel corso del programma televisivo "Samarcanda" in onda sul terzo canale della RAI e dedicato, in particolare, alle cause del divorzio ed alle sue conseguenze con riguardo al tema, allora attuale, della costituzionalità della norma dell'art. 12 bis della legge n. 74 del 1987 relativa all'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto a favore del coniuge divorziato, venivano trasmesse due interviste della giornalista Gloria De Antoni agli ex coniugi UA SI e PE DA, parti del giudizio in cui la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma era stata proposta, i quali avevano accettato di rilasciare dichiarazioni in ordine alla loro vicenda matrimoniale ed alla norma in contestazione.
Con citazione notificata il 19 ed il 23 aprile 1991 PE DA, assumendo che nella intervista alla moglie divorziata erano ravvisabili in suo danno espressioni a contenuto diffamatorio circa sue responsabilità nel fallimento del matrimonio, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la spa R.A.I. e UA SI per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati dalla lesione della sua reputazione.
Esponeva che la giornalista gli aveva garantito che l'intervista avrebbe avuto ad oggetto soltanto la predetta questione di legittimità costituzionale;
che la spa RAI - non adempiendo agli obblighi di correttezza, imparzialità ed oggettività dell'informazione - aveva dato ampio spazio alle diffamanti affermazioni di UA SI ed aveva, invece, trasmesso solo alcuni brani della intervista da lui resa;
che la stessa UA SI lo aveva indicato come persona violenta ed inadempiente agli obblighi di assistenza familiare ed economica.
Nel contraddittorio delle parti, l'adito tribunale acquisiva al processo la trascrizione del testo della trasmissione;
negava all'attore l'ammissione della prova orale relativa alle modalità di acquisizione della intervista, alla inesistenza del suo consenso ed al silenzio che nei suoi confronti la giornalista aveva tenuto circa le accuse che la moglie divorziata gli aveva rivolto;
negava pure l'ordine di esibizione del testo integrale della intervista, che in sede di montaggio per la trasmissione l'attore assumeva essere stato assoggettato a tagli radicali;
decideva, quindi, la causa con sentenza di rigetto della domanda e di condanna del soccombente alle spese.
Sulla impugnazione del soccombente, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il giorno 11.10.1999, confermava la decisione di primo grado con aggravio per PE DA delle maggiori spese. I giudici di secondo grado consideravano che i motivi di gravame non erano idonei a giustificare la fondatezza dell'azione risarcitoria, poiché nella vicenda - secondo l'accertamento compiuto in prime cure - erano sussistenti sia la scriminante del consenso dell'avente diritto che quella dell'esercizio del diritto di cronaca e di informazione.
In particolare, la Corte di merito, sulla doglianza dell'appellante, per la quale il suo assenso all'intervista concerneva il solo tema del problema di costituzionalità, osservava che il consenso alla esposizione della vicenda matrimoniale necessariamente implicava l'accettazione di una esposizione dei fatti anche secondo la interpretazione e la valutazione che di essi, dal proprio punto di vista, avrebbe potuto dare l'altra intervistata, vera o falsa che fosse la eventuale diversa prospettazione. Circa la dedotta insussistenza del diritto di cronaca per difetto del requisito della cd. continenza, il giudice di appello considerava che l'ampiezza del tema affrontato dalla trasmissione in riferimento alla posizione del coniuge più debole importava, nello specifico, la esposizione di tutte le cause di fallimento del matrimonio ad opera della SI, non solo di quelle di natura meramente economica, perché ne fosse evidenziata la sua qualità di parte più debole.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso in base a tre motivi PE DA.
Resiste con controricorso la spa RAI - Radiotelevisione italiana.
Non ha svolto difese l'intimata UA SI.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione della disciplina concernente la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente assume che la Corte di merito, che pure aveva dato atto del carattere oggettivamente diffamatorio delle affermazioni rese dalla SI, non avrebbe dovuto fondare la sua decisione circa la esimente del diritto di cronaca sul solo requisito della continenza e della pertinenza dei fatti esposti senza accertare anche l'altro requisito della verità, anche putativa, dei fatti medesimi e senza neppure concedergli la possibilità di contrastare le dichiarazioni rese dalla moglie, delle quali non era stato informato, siccome aveva chiesto di dimostrare con prova orale che gli era stata negata.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura la impugnata sentenza per avere il giudice di merito ritenuto esistente la scriminante del consenso, da parte sua, all'intervista; assume che il consenso accordato riguardava soltanto il tema della questione di costituzionalità (all'epoca di grande attualità sugli organi di stampa), ma non era relativo anche alla sua vicenda coniugale;
lamenta che il giudice di appello abbia tratto dall'atto introduttivo del giudizio l'ammissione del suo consenso a trattare anche le vicende del matrimonio.
Il secondo mezzo di doglianza deve essere esaminato prima dell'altro, relativo all'esercizio del diritto di cronaca, poiché l'indagine che si propone sulla sussistenza della esimente del consenso dell'avente diritto in tema di divulgazione di fatti suscettibili di offenderne l'onore o la riservatezza, assume carattere certamente preliminare nella ipotesi di specie di diffusione di intervista rilasciata al giornalista da due coniugi divorziati, uno dei quali attribuisce all'altro dichiarazioni dal contenuto diffamatorio in suo danno.
In tal caso, infatti, il consenso dei protagonisti della vicenda comune alla diffusione delle dichiarazioni e dei fatti ad essa relativi, per un verso è idoneo a creare, per il giornalista che pubblica l'intervista, un particolare affidamento sulla veridicità delle affermazioni a lui rese, che lo esime dall'obbligo di specifica verifica della verità dei fatti espostigli e comporta solo l'obbligo residuo che essi siano riferiti e valutati in forma civile, senza toni distorti e sproporzionatamente scandalizzati e senza accostamenti allusivi e suggestivi, nel rispetto dell'altra condizione della cd. continenza, necessaria ad integrare l'esercizio del lecito diritto di cronaca.
Per altro verso, nel rapporto che riguarda la vicenda matrimoniale, il consenso - che ciascuno dei protagonisti assicura all'altro di dibattere in pubblico le cause che ne hanno determinato lo scioglimento, autorizzando in tal modo anche la narrazione di fatti della loro vita privata a contenuto oggettivamente lesivo della propria onorabilì tà - è valido come causa di esclusione della responsabilità civile nei limiti entro i quali viene prestato e la relativa indagine involge un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente logicamente motivato.
Tanto premesso, rileva questa Corte che il secondo motivo di impugnazione non è fondato.
Il giudice di merito, infatti, ha dato atto delle seguenti circostanze:
a) la trasmissione televisiva riguardava il tema specifico del divorzio, con riferimento sia alle condizioni sociali e personali che lo determinano, sia a quelle economiche che ne conseguono;
b) entrambi i coniugi, parti in un processo civile nel quale era stata proposta la questione della legittimità costituzionale della disciplina relativa al prelievo diretto di una quota del trattamento di fine rapporto del coniuge debitore dell'assegno, erano consapevoli e consenzienti di essere intervistati sulle vicende relative al fallimento del matrimonio;
c) il consenso a rendere pubbliche le loro vicende personali implicava la consapevolezza della possibilità di versioni contrastanti e contraddittorie, secondo la interpretazione e la valutazione che ciascun coniuge poteva dare in base al suo personale punto di vista, vera o falsa che fosse la suddetta visione dei fatti;
d) la tesi prospetta dal DA in appello, secondo cui il suo consenso all'intervista riguardava esclusivamente il tema dell'incidente di costituzionalità, era smentita dalle stesse proposizioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Le argomentazioni esposte dalla Corte di merito sono del tutto adeguate alla conclusione circa la sussistenza di un consenso dell'avente diritto nei limiti sufficienti ad escludere che l'autorizzazione a rendere nota la sua vicenda debba essere contenuta nel più ristretto ambito definito dal ricorrente.
Ne consegue che è infondata anche la censura, di cui al primo motivo di impugnazione, relativa alla denunciata violazione della disciplina della scriminante del diritto di cronaca, non essendo censurabile il giornalista che, rispettando il criterio della cd. continenza (siccome il giudice di merito ha pure accertato, nell'esatto rilievo che detto limite non è superato per il fatto che il giornalista abbia inteso privilegiare, in chiave interpretativa, la tesi della maggiore debolezza della donna nella crisi matrimoniale) riporti nella intervista le contraddittorie dichiarazioni degli intervistati, a ciò dagli stessi autorizzato. Con il terzo motivo si doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 116, comma 2, c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta la mancata ammissione dell'ordine alla R.A.I. di esibizione del testo integrale della intervista da lui rilasciata.
Il motivo non può essere accolto.
L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede quale requisito di ammissibilità, oltre l'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e tale è la riproduzione su nastro di una intervista televisiva) perché influente in causa, la certezza della esistenza del documento medesimo, che nella specie lo stesso ricorrente ammette di non avere dimostrato, aggiungendo che la R.A.I., a seguito di formale sua diffida, gli aveva anche comunicato che il materiale non utilizzato della intervista era stato in precedenza distrutto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità secondo determinazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, terza sezione civile rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 279.200 (Euro 144,19) oltre lire 3.000.000 (tremilioni) (Euro 1549,37) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002