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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6309/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Francescato
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Controparte_1 C.F._2
Muraro
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale/scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “Le parti concludono congiuntamente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto riguarda la separazione nel senso che, ferma la sentenza sullo status, le parti rinunciano all'unica ulteriore domanda (circa l'addebito) e rinunciano a richiedere in questa sede la pronuncia di divorzio giudiziale, per cui presenteranno successivamente e in separata pagina 1 di 3 sede domanda congiunta.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.12.2023 Faccio, premesso di aver contratto matrimonio civile, con la in CP_1
data 15.3.2021 in Asiago (VI); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa dei comportamenti della moglie diffusamente esposti in ricorso, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale delle parti, addebitandola alla moglie per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.p.c. e decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa depositata in data 05.03.24 si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e della domanda di scioglimento del matrimonio.
Espletata senza esito l'udienza “filtro” a fini conciliativi, era fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. con termine alle parti per le memorie istruttorie di rito.
All'udienza di comparizione del 11.7.24 chiedeva l'emissione di sentenza sullo status e la Pt_1
si rimetteva. Quindi le parti discutevano sulle rispettive istanze istruttorie. Il g.i. riservava di CP_1
riferire al Collegio per la decisione sullo status, previo invio degli atti al PM per le conclusioni
Con sentenza n. 1608/2024 resa all'esito della camera di consiglio del 12.9.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio del GD per il prosieguo del giudizio.
- rimette il procedimento con separata ordinanza la causa sul ruolo istruttorio del giudice delegato per il prosieguo del giudizio;
questi ammetteva alcune prove orali, delegando per l'escussione al GOP, che per l'incombente fissava l'udienza del 18.12.2024. Le parti depositavano quindi istanza congiunta dichiarando di rinunciare alle prove orali, avendo raggiunto un accordo, e chiedevano fissarsi udienza dinnanzi al Giudice Delegato per dare atto delle intese raggiunte.
All'udienza del 18.12.2024 i difensori delle parti concludevano come in epigrafe, dando atto della rinuncia alla domanda di addebito e della rinuncia a coltivare – in questa sede – la domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento.
Ferma la sentenza che ha dichiarato la separazione, deve dunque essere dichiarata cessazione della pagina 2 di 3 materia del contendere quanto alle ulteriori domande svolte, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara cessata la materia del contendere;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6309/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Francescato
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Controparte_1 C.F._2
Muraro
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale/scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “Le parti concludono congiuntamente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto riguarda la separazione nel senso che, ferma la sentenza sullo status, le parti rinunciano all'unica ulteriore domanda (circa l'addebito) e rinunciano a richiedere in questa sede la pronuncia di divorzio giudiziale, per cui presenteranno successivamente e in separata pagina 1 di 3 sede domanda congiunta.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.12.2023 Faccio, premesso di aver contratto matrimonio civile, con la in CP_1
data 15.3.2021 in Asiago (VI); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi a causa dei comportamenti della moglie diffusamente esposti in ricorso, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale delle parti, addebitandola alla moglie per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.p.c. e decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa depositata in data 05.03.24 si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e della domanda di scioglimento del matrimonio.
Espletata senza esito l'udienza “filtro” a fini conciliativi, era fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. con termine alle parti per le memorie istruttorie di rito.
All'udienza di comparizione del 11.7.24 chiedeva l'emissione di sentenza sullo status e la Pt_1
si rimetteva. Quindi le parti discutevano sulle rispettive istanze istruttorie. Il g.i. riservava di CP_1
riferire al Collegio per la decisione sullo status, previo invio degli atti al PM per le conclusioni
Con sentenza n. 1608/2024 resa all'esito della camera di consiglio del 12.9.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio del GD per il prosieguo del giudizio.
- rimette il procedimento con separata ordinanza la causa sul ruolo istruttorio del giudice delegato per il prosieguo del giudizio;
questi ammetteva alcune prove orali, delegando per l'escussione al GOP, che per l'incombente fissava l'udienza del 18.12.2024. Le parti depositavano quindi istanza congiunta dichiarando di rinunciare alle prove orali, avendo raggiunto un accordo, e chiedevano fissarsi udienza dinnanzi al Giudice Delegato per dare atto delle intese raggiunte.
All'udienza del 18.12.2024 i difensori delle parti concludevano come in epigrafe, dando atto della rinuncia alla domanda di addebito e della rinuncia a coltivare – in questa sede – la domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento.
Ferma la sentenza che ha dichiarato la separazione, deve dunque essere dichiarata cessazione della pagina 2 di 3 materia del contendere quanto alle ulteriori domande svolte, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara cessata la materia del contendere;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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