CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/11/2024, n. 43515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43515 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AN LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43515 Anno 2024 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/10/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale LU Nico:sia veniva condannato alla pena di mesi tre di arresto, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato le prescrizioni impostegli rincasando oltre le ore 21:00 consentite, in ben tre occasioni. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto i reati contestati, di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, al momento dell'emissione della sentenza di appello (9 gennaio 2024) erano già estinti per prescrizione. Considerato che, anche computata la sospensione dei termini di prescrizione per un totale di giorni 255, le contravvenzioni per cui si procede, poste in essere, rispettivamente il 23 maggio 2016, il 19 marzo 2017 e 11 aprile 2017, risultano estinte per prescrizione rispettivamente in data 2 febbraio 2022, primo giugno 2023 e 13 giugno 2023. Ritenuto, pertanto, che, risultando la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43515 Anno 2024 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/10/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale LU Nico:sia veniva condannato alla pena di mesi tre di arresto, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato le prescrizioni impostegli rincasando oltre le ore 21:00 consentite, in ben tre occasioni. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto i reati contestati, di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, al momento dell'emissione della sentenza di appello (9 gennaio 2024) erano già estinti per prescrizione. Considerato che, anche computata la sospensione dei termini di prescrizione per un totale di giorni 255, le contravvenzioni per cui si procede, poste in essere, rispettivamente il 23 maggio 2016, il 19 marzo 2017 e 11 aprile 2017, risultano estinte per prescrizione rispettivamente in data 2 febbraio 2022, primo giugno 2023 e 13 giugno 2023. Ritenuto, pertanto, che, risultando la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2024.