CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24949 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24949 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 25/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 21 gennaio 2021 il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità di IO NI in riferimento al reato di cui all'art.4 legge n.110 del 1975 (porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico), con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa. Il fatto risulta avvenuto il 17 dicembre del 2018. 1.1 Con sentenza del 8 luglio 2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la prima decisione. In motivazione, dopo aver respinto le doglianze in punto di responsabilità, la Corte territoriale: a) afferma che non ricorrono i presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in ragione della negativa personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e della gravità del pericolo correlato al porto dell'oggetto in questione;
b) afferma altresì che il giudizio negativo sulla personalità impedisce di concedere rt." l'attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 1.110 del 1975 e le attenuanti generiche, in assenza di dati positivi cui ricollegare la attenuazione di pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IO NI. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della ipotesi di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . Non vi sarebbe adeguato sostegno argomentativo al diniego, basato su mera clausola di stile. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 1.110 del 1975. Anche in tal caso la motivazione sarebbe apparente, non essendovi esame concreto delle modalità del fatto. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. w 2 Si è determinata la pena detentiva nella misura di mesi quattro senza indicare i criteri di commisurazione. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio del procedimento probatorio. La revoca del teste ammesso non si è determinata a seguito di consenso della difesa ma sulla base della sola rinunzia del Pubblico Ministero. 2.5 Le doglianze sono state ribadite con memoria depositata in prossimità della udienza di trattazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis, cod. pen. va rilevato che lo stesso deriva da un apprezzamento in concreto del fatto, ricollegato al livello di pericolosità manifestato dal possesso di uno strumento di particolare attitudine lesiva. Non vi è alcuna apparenza di motivazione e del resto non è stata concessa in sede di merito neanche la circostanza attenuante di cui al comma 3 dell'art.4, con motivazione che resiste alle doglianze difensive. 3.2 Quanto alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto, va rilevato che per costante indirizzo interpretativo (da ultimo Sez. I n. 13630 del 12.2.2019, rv 275242) in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. Anche in tal caso, pertanto, la motivazione espressa nella decisione impugnata è del tutto congrua. 3.3 Quanto alla determinazione della pena, fermo restando che la specie della stessa va intesa in arresto e ammenda, la doglianza si incentra sulla commisurazione. Tuttavia, va rilevato che non essendo stata concessa alcuna attenuante la pena risulta inferiore al minimo edittale (sei mesi e mille euro) così come determinato ai sensi del d.lgs. n. 204 del 2010. 3.4 Quanto al quarto motivo va rilevato che la revoca del teste ammesso è avvenuta anche per ritenuta superfluità, aspetto che esclude la necessità del 3 consenso, né la difesa ha prospettato particolari ragioni di rilevanza della deposizione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24949 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 25/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 21 gennaio 2021 il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità di IO NI in riferimento al reato di cui all'art.4 legge n.110 del 1975 (porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico), con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa. Il fatto risulta avvenuto il 17 dicembre del 2018. 1.1 Con sentenza del 8 luglio 2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la prima decisione. In motivazione, dopo aver respinto le doglianze in punto di responsabilità, la Corte territoriale: a) afferma che non ricorrono i presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in ragione della negativa personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e della gravità del pericolo correlato al porto dell'oggetto in questione;
b) afferma altresì che il giudizio negativo sulla personalità impedisce di concedere rt." l'attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 1.110 del 1975 e le attenuanti generiche, in assenza di dati positivi cui ricollegare la attenuazione di pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IO NI. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della ipotesi di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . Non vi sarebbe adeguato sostegno argomentativo al diniego, basato su mera clausola di stile. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 1.110 del 1975. Anche in tal caso la motivazione sarebbe apparente, non essendovi esame concreto delle modalità del fatto. 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. w 2 Si è determinata la pena detentiva nella misura di mesi quattro senza indicare i criteri di commisurazione. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio del procedimento probatorio. La revoca del teste ammesso non si è determinata a seguito di consenso della difesa ma sulla base della sola rinunzia del Pubblico Ministero. 2.5 Le doglianze sono state ribadite con memoria depositata in prossimità della udienza di trattazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis, cod. pen. va rilevato che lo stesso deriva da un apprezzamento in concreto del fatto, ricollegato al livello di pericolosità manifestato dal possesso di uno strumento di particolare attitudine lesiva. Non vi è alcuna apparenza di motivazione e del resto non è stata concessa in sede di merito neanche la circostanza attenuante di cui al comma 3 dell'art.4, con motivazione che resiste alle doglianze difensive. 3.2 Quanto alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto, va rilevato che per costante indirizzo interpretativo (da ultimo Sez. I n. 13630 del 12.2.2019, rv 275242) in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. Anche in tal caso, pertanto, la motivazione espressa nella decisione impugnata è del tutto congrua. 3.3 Quanto alla determinazione della pena, fermo restando che la specie della stessa va intesa in arresto e ammenda, la doglianza si incentra sulla commisurazione. Tuttavia, va rilevato che non essendo stata concessa alcuna attenuante la pena risulta inferiore al minimo edittale (sei mesi e mille euro) così come determinato ai sensi del d.lgs. n. 204 del 2010. 3.4 Quanto al quarto motivo va rilevato che la revoca del teste ammesso è avvenuta anche per ritenuta superfluità, aspetto che esclude la necessità del 3 consenso, né la difesa ha prospettato particolari ragioni di rilevanza della deposizione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente