Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
2.26/5/84 m. 159art. 13 fuifun CC 7611 ESENTE DA REGISTRAZIONE 050 3 1 / 0 3 IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 10710/0 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 11248 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.08/07/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASA S EN TENZA 1 CAMPIONE CITIE sul ricorso proposto da: N. 76131 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legio;
2002 ricorrente P 3140
contro
AV DO;
- intimato avverso la sentenza п. 51/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Cavalier D et residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1994, 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraera dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione no rideterminava l'ammontare del redcitospettasse la detrazione, imponibile Con esclusione della stessa e notifica a contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione False applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bia, del d. L. 30 dicembre 1985, 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1996, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Cor e, L'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1995, 79% - con ve r t i to co n m od ifi c az io n i in le gg e 18 i eb b r a io 19 96, 4 6 pagamenti delle impostequale prevede che le somme relative dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convestito con modificazioni in legge 24 Luglio 1954, 382, fino al 31 dicembre 1985 per i residenzi nei C doli Italia centrala a meridionale colpiti da avanti sismici, ここ Formazione dell'imponibileconcorrono alla fin de l'IRPEE ÷ ai dell' IICR in virtu dell'interpretazione aucentioa di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, 133. pest in rela all'art. 11 della legge 15 febbraio 1999, 2. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 8/4/2002 Così deciso in Roma il Jfiresidente Il Cons. sore boruve" IL CANCELLIERE C1 Gina AS ESENTE DA REGISTRAZIONE ar seus art. 13 priverfines 1-26/5/84 159 Jepositats in Cancelleria oggi, i = 3 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Gira AS